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Quella Proposta di Legge non è buona per i docenti di sostegno

Studenti in classe, fotografati di spalleIn risposta all’avvocato Salvatore Nocera e alle sue argomentazioni rispetto alla bontà della Proposta di Legge C-2444 sull’inclusione scolastica che noi critichiamo [“Una Proposta di Legge buona sia per gli alunni che per i docenti”, testo di Salvatore Nocera da noi pubblicato il 2 febbraio scorso, N.d.R.], desideriamo intervenire a sostegno dell’articolo di Giulia Giani [“Buona scuola: a ciascun bisogno la sua risposta”, da noi pubblicato il 29 gennaio scorso, N.d.R.] e per rispondere alle critiche alla posizione di cattedra mista emerse nell’articolo dello stesso avvocato Nocera.

In primo luogo, concordiamo con Nocera che nella Proposta di Legge C-2444 non si parla esplicitamente di specializzazioni monovalenti, ma è pur vero che in queste settimane il sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone ha più volte esplicitato il desiderio che il personale sia «formato sulle singole disabilità». Nella nostra critica, quindi, abbiamo dato credito alle parole del Sottosegretario, perché a nostro avviso significative della deriva verso la medicalizzazione del sostegno scolastico.
Riteniamo infatti che il percorso verso l’antitesi della buona inclusione sia partito dall’area unica per la scuola secondaria di secondo grado, che ha negato l’importanza delle specificità disciplinari, passando poi alla proposta di classe di concorso unica, per arrivare infine a proporre – attraverso le parole del Sottosegretario – anche le specializzazioni su singole disabilità.
Ci chiediamo, a questo punto, se quanto ci dobbiamo aspettare è ciò che è stato proposto dalle Federazioni FISH e FAND [rispettivamente Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità, N.d.R.] o ciò che è stato proposto dal Sottosegretario, perché ancora non è chiaro e la differenza è di non poco conto.

Ci sentiamo invece di dissentire da quanto affermato dall’avvocato Nocera nel passaggio in cui sostiene che «l’attuale normativa – che consente di accedere ai posti di sostegno provenendo da cattedre curricolari alle quali si può tornare ad libitum [“a volontà”, N.d.R.] – ha determinato una gravissima discontinuità didattica per gli alunni con disabilità».
Innanzitutto non è affatto vero che si possa accedere “liberamente” ai posti di sostegno provenendo da cattedre curricolari, ma è necessaria la specializzazione in attività di sostegno. Inoltre, non è vero che si possa tornare alle cattedre curricolari ad libitum, poiché ad oggi esiste un vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno, dopo il quale si può presentare domanda di trasferimento; e il passaggio al posto comune è comunque subordinato alla presenza di posti a disposizione in organico di diritto, cosicché in questi anni è spesso accaduto che il personale titolare di sostegno non abbia avuto affatto facilitato il “rientro” al posto comune, permanendo nel ruolo per ben più di cinque anni.
Evitiamo, quindi, di sostenere che sia tutto facile e scontato, quando invece l’ingresso nel mondo degli insegnanti di sostegno presenta vincoli – sia all’atto dell’assunzione sia della permanenza nel ruolo – quale nessun altro insegnamento ha mai avuto nella scuola italiana.

Dissentiamo inoltre con l’affermazione per cui sarebbe questa la causa della discontinuità didattica: abbiamo appena ricordato, infatti, che il personale di ruolo è tenuto alla permanenza per almeno un quinquennio, per cui i casi di discontinuità cui fa riferimento l’avvocato Nocera – con cambiamenti di docenti annuali o anche più volte in corso d’anno – riguardano senz’altro situazioni in cui i docenti di sostegno sono supplenti e spesso non specializzati, non certo i docenti di ruolo che esercitano in modo stabile per più anni.
Piuttosto che cercare di limitare la mobilità dei docenti di ruolo – già sottoposta a vincoli significativi – bisognerebbe rendere appetibile la professione, per far sì che un numero sempre maggiore di docenti fosse specializzato e disposto a lavorare volontariamente su tale tipologia di posto. Bisognerebbe anche evitare di far credere che il problema sia dovuto alla scarsa motivazione dei docenti di sostegno, quando invece dipende dal mancato adeguamento dell’organico di diritto che negli scorsi anni ha visto il Ministero assegnare gran parte dell’organico in deroga.
La responsabilità, quindi, non è certo dei docenti di sostegno, ma del Ministero, e la carenza di specializzati dipende dalla mancata attivazione di corsi di specializzazione, talché gli attuali docenti di sostegno di ruolo sono gli ultimi ad avere responsabilità in tal senso e non è accettabile che Proposte di Legge come quella in discussione abbiano l’intento esplicito di vincolare e mortificare il loro percorso formativo e le loro aspirazioni professionali – di sostegno o curricolari che siano – perché le regole all’atto dell’assunzione sono state molto diverse da quanto ora si prospetta.

Proprio per cercare di venire incontro alle necessità di stabilità e continuità, abbiamo proposto la “cattedra mista”, esplicitando in più occasioni le ragioni pedagogiche che la rendono migliore della classe di concorso, ma finora abbiamo trovato nell’interlocutore scarsa apertura in tal senso.
In questa sede ci preme comunque controbattere alle affermazioni dell’avvocato Nocera, secondo cui la cattedra mista, «oltre a creare notevoli problemi organizzativi per la grande difficoltà di conciliare gli orari delle mezze cattedre, a mio avviso non risolve quello della continuità, anzi lo aggrava, laddove una cattedra disciplinare e di sostegno dovesse essere suddivisa tra due docenti disciplinari e di sostegno sullo stesso alunno»: in primo luogo la proposta di cattedra mista non vincolerebbe in alcun modo a svolgere metà orario su posto comune e metà su sostegno, ma andrebbe concepita in modo più flessibile in ragione delle necessità delle scuola; quindi, pensare a cattedre suddivise esattamente a metà, discorda con la nostra posizione; non è certo escluso, infatti, che un docente possa esercitare per un numero di ore inferiore o superiore alla metà. Se l’orario, tuttavia, fosse anche della metà, ricordiamo che oggi l’attribuzione degli insegnanti di sostegno avviene mediamente secondo il rapporto 1 insegnante ogni 2 alunni, e quindi non esisterebbe un problema organizzativo nel pensare che ogni insegnante di sostegno, anziché seguire più di un ragazzo, ne dovesse seguire uno solo, oppure ancora che il docente dovesse seguire più di un ragazzo solo in alcune ore per le materie in cui ha più competenza.

Sul fatto poi che in questo modo si aggravi il problema della continuità, dissentiamo completamente, soprattutto perché questa idea nasce dall’errata convinzione che un solo docente di sostegno debba occuparsi di un solo ragazzo, mentre noi sosteniamo da tempo che per buona parte degli alunni con disabilità non è l’unicità della figura di riferimento, ma la presenza di personale competente nelle discipline di riferimento e in compresenza stabile a fornire la necessaria continuità ed efficienza del servizio.
I casi – possibili – in cui serve un solo docente di sostegno che affianchi l’alunno, devono essere valutati di volta in volta insieme al Dirigente, alle famiglie e agli specialisti e non deve a nostro avviso essere imposto in alcun modo per legge.
Già oggi la nostra esperienza quotidiana vede l’avvicendarsi di più docenti di sostegno su uno stesso ragazzo, in particolare alla scuola superiore, per garantire la migliore competenza disciplinare a tutela della qualità dell’insegnamento. La posizione dell’avvocato Nocera, quindi, lascia trapelare una visione del sostegno “esterna” e “ideale” rispetto a quanto viviamo ogni giorno nelle scuole.

La nostra ultima riflessione vuole rispondere all’affermazione secondo cui gli insegnanti di sostegno «non saranno condannati a svolgere attività di sostegno per tutta la carriera, come non lo sono quelli di lettere o matematica, avendo, al pari di questi ultimi, la possibilità – una volta acquisita l’abilitazione – di passare su cattedra comune, secondo le norme dei passaggi di cattedra. C’è coartazione in tutto ciò?».
Riteniamo la domanda provocatoria perché non è chiaro a chi dovrebbe essere applicata… Se infatti la classe di concorso che noi continuiamo a contestare dovesse essere attivata solo per i futuri docenti di sostegno – che ne saranno consapevoli a priori – allora forse non c’è coartazione diretta, anche se ciò non toglie che un vincolo numerico come quello previsto per i passaggi di cattedra ridurrebbe talmente tanto le prospettive di ottenere il passaggio al posto comune che i docenti di sostegno potrebbero non veder realizzate le loro aspettative di uscita, se lo desiderassero. Se invece la proposta di legge riguardasse anche gli attuali docenti di sostegno, assunti tramite la loro classe disciplinare, che hanno sottoscritto un contratto per la loro classe di concorso ed erano a conoscenza della prospettiva di trasferimento all’atto di assunzione, allora la coartazione è talmente evidente che non crediamo sia necessario sottolinearlo ulteriormente.

Siamo comunque certi che ciò che si vorrebbe evitare con la Proposta di Legge C-2444, attraverso la classe di concorso, ossia la “fuga dal sostegno” e la “discontinuità”, si otterrebbe molto più proficuamente con la soluzione di cattedra mista da noi prospettata e che ora più che mai ci sentiamo di sostenere, dato che la proposta governativa della Buona Scuola di organico funzionale prevede esplicitamente maggiore flessibilità di impiego di tutti i docenti, che non si occuperebbero più solo delle ore di cattedra, ma potrebbero svolgere anche altre mansioni. All’interno di questa idea di flessibilità organizzativa e gestionale non avrebbe senso, a nostro parere, che solo i docenti di sostegno fossero impiegati unicamente su posto di sostegno e fosse a loro preclusa la flessibilità prevista dalla riforma.
Chiediamo quindi di essere inseriti a pieno titolo nel novero dei docenti che si possono occupare di più aspetti della vita scolastica, proprio in virtù della nostra “doppia professionalità”.

Qui il sito di riferimento del Comitato.

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