Il percorso di quella Legge Delega sulla povertà

«L’attività di redazione delle norme appare particolarmente delicata e impegnativa, sia sotto il profilo tecnico che politico, dovendo declinare operativamente non solo i diversi criteri di accesso, ma anche strutturare un congruente sistema di servizi, competenze, attribuzioni»: lo si legge a conclusione di un ampio approfondimento dedicato dal Servizio HandyLex.org alla recente approvazione della cosiddetta “Legge Delega sulla Povertà”, e in particolare a proposito delle norme applicative, che dovrebbero essere approvate entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge stessa

Foto in bianco e nero di uomo in carrozzina che incrocia altre persone non disabili

Come ormai confermano numerosi studi, è proprio la disabilità uno dei primi determinanti della povertà e dell’esclusione sociale

Il Servizio HandyLex.org dedica un ampio approfondimento – di cui suggeriamo senz’altro la consultazione ai Lettori – alla recente approvazione da parte del Senato del Disegno di Legge n. 2494 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali), di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi.
Si tratta appunto, è l’opportuna specificazione di HandyLex.org, di «una delega al Governo che deve tradursi in specifici decreti e indicazioni operative». Nello specifico, le norme applicative della Legge (uno o più Decreti) dovrebbero essere approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma stessa.

«Certamente – viene rilevato – il tema della povertà assoluta, che interessa in Italia un numero imponente di cittadini – circa 4,3 milioni di individui -, è entrato nell’agenda politica da qualche anno anche con l’introduzione, pur in via sperimentale, di alcune misure (ad esempio la Carta SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva) e con l’accantonamento di 1.180 milioni per il 2017 e 1.240 per il 2018. La nuova Legge Delega è quindi nel solco di precedenti disposizioni: dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/15, articolo 1, commi 386 e seguenti) al Decreto del Ministero del lavoro del 26 maggio 2016 che ha istituito il citato SIA».

«L’obiettivo più evidenziato – si legge ancora in HandyLex.org – è il Reddito di inclusione (REI) che dovrebbe essere – teoricamente – una misura universalistica, cioè rivolta a chiunque si trovi in una situazione di povertà assoluta. In realtà l’universalismo, al momento, non sembra essere garantito adeguatamente, dato che l’ipotetico numero di beneficiari potenziali e i contemporanei limiti di stanziamento, pur notevoli, non appaiono sufficienti. Non a caso se ne prevede già la necessità di incremento progressivo per la compiuta realizzazione del Piano Nazionale per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione sociale previsto dalla Legge 208/15».
In particolare, fra gli aspetti da regolare vi saranno «i criteri operativi per l’individuazione dei beneficiari», rispetto ai quali «la Legge Delega prevede sia fissata una priorità verso i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni in stato di disoccupazione».

«L’attività di redazione delle norme – è la conclusione dell’approfondimento -, su cui risulta che siano già in corso le relative elaborazioni, appare particolarmente delicata e impegnativa, sia sotto il profilo tecnico che politico, dovendo declinare operativamente non solo i diversi criteri di accesso, ma anche strutturare un congruente sistema di servizi, competenze, attribuzioni».

Sono tutti temi e questioni, come abbiamo avuto modo di ribadire anche recentemente – che il nostro giornale segue da sempre con grande attenzione, non dimenticando mai che, come ormai confermano numerosi studi, è proprio la disabilità uno dei primi determinanti della povertà e dell’esclusione sociale. (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al quale accedere, per consultare l’approfondimento del Servizio HandyLex.org di cui si parla nella presente nota.

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