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La Costituzione facile da leggere e da comprendere

Immagine a corredo della locandina dell'incontro "Costituzione Italiana facile da leggere e da comprendere", Sant'Ilario d'Enza, 27 aprile 2017

Il disegno scelto a corredo della locandina della presentazione del 27 aprile a Sant’Ilario d’Enza della Costituzione facile da leggere e da comprendere

È certamente meritoria l’iniziativa voluta dall’Associazione GIS (Genitori per l’Inclusione Sociale) di Sant’Ilario di Enza (Reggio Emilia), che verrà presentata giovedì 27 aprile presso il Piccolo Teatro in Piazza della città emiliana (ore 10).
Si tratta di un’edizione della Costituzione Italiana facile da leggere e da comprendere, con un approfondimento nel cosiddetto linguaggio Easy to Read (“facile da leggere”, appunto), tradotto in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), dei dodici princìpi fondamentali della Costituzione stessa (i primi dodici articoli, riportati qui in calce).

L’iniziativa è stata realizzata dalla GIS e dall’Amministrazione Comunale di Sant’Ilario d’Enza, con il patrocinio della Camera dei Deputati e dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e alla presentazione del 27 aprile – che prevede anche un intervento teatrale di Daniele Castellari della Compagnia Teatro L’Attesa – interverrà Ottavia Soncini, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: associazionegis@gmail.com.

Costituzione Italiana
Princìpi fondamentali
Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (1).
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (2).
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (3).
Articolo 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Note:
(1)
Nota all’articolo 7, secondo comma: i Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).
(2) Nota all’articolo 8, terzo comma: a regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe intese, intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.
(3) Nota all’articolo 10, quarto comma: a norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio.

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