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Assistenza educativa: una condanna per discriminazione

Bimbo con disabilità insieme a un'insegnante di sostegnoIl Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha condannato la Città Metropolitana di Milano per discriminazione ai danni di uno studente con disabilità il cui ricorso è stato sostenuto dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
«In base a quanto prescritto dal proprio piano educativo – spiega Laura Abet, avvocato del Centro Bomprezzi – il giovane aveva diritto a 15 ore di assistenza educativa a settimana per poter frequentare la scuola in condizioni di parità con i compagni di classe. E invece, per l’anno scolastico appena conclusosi, la Città Metropolitana di Milano gli aveva assegnato un numero di ore di assistenza educativa inferiore rispetto a quelle previste. Si tratta certamente di una sentenza importante perché è la prima condanna alla Città Metropolitana di Milano per la mancata erogazione del servizio di assistenza educativa. Ed è una condanna per discriminazione».

«In una situazione di grande caos che si trascina da molti mesi sul tema dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità – si legge in una nota diffusa dalla LEDHA – la Città Metropolitana di Milano è tenuta a erogare questi servizi. Nello specifico si tratta dell’assistenza alla comunicazione, di quella ad personam, degli ausili tiflodidattici e del servizio di trasporto. Tutti servizi che, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno in capo alla Regione Lombardia. Nella fattispecie, per il Giudice di Busto Arsizio la condizione in cui si è venuto a trovare il ragazzo con disabilità rappresenta una forma di discriminazione indiretta. Infatti, dal momento che il diritto all’istruzione per le persone con disabilità “si configura come un diritto fondamentale”, scrive il Giudice nella sentenza, la cui fruizione è assicurata tramite “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione”, la scelta discrezionale dell’Amministrazione di ridurre le ore di “sostegno” agli studenti con disabilità rappresenta “una forma di discriminazione indiretta vietata dalla Legge 67 del 2006”».

Sono state in realtà più di trenta le famiglie assistite dal Centro Antidiscriminazione della LEDHA, protagoniste di cinque ricorsi tutti volti a ottenere l’assistenza educativa per i propri figli. Solo nel caso di Busto Arsizio, però, si è arrivati a una Sentenza in tempi rapidi, mentre per gli altri ricorsi, la decisione della Città Metropolitana di Milano di chiamare in causa la Regione Lombardia ha provocato un allungamento dei tempi e il rinvio delle udienze anche di molti mesi. «In un caso – viene sottolineato dalla LEDHA – addirittura a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico!».

«Siamo soddisfatti di questa Sentenza – commenta Alberto Fontana , presidente della LEDHA – e tuttavia siamo convinti che arrivare davanti ai Giudici per affermare il diritto degli alunni e studenti con disabilità a frequentare la scuola rappresenti, in un certo senso, una sconfitta. Ci auguriamo dunque che non sia più necessario presentare questi ricorsi, perché i diritti soggettivi degli alunni con disabilità devono essere rispettati da tutti: Regione, ATS [Agenzia di Tutela della Salute, N.d.R.] e Comuni, in base a quanto previsto dalla nuova normativa che entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico. In caso contrario, continueremo a tutelare nelle sedi opportune i diritti degli alunni e studenti con disabilità». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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