Garantire il diritto di voto anche ai caregiver familiari

«Se nel corso del tempo la legislazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, in materia elettorale si è adeguata al fine di garantire il diritto di voto alle persone con disabilità, così non è avvenuto per le persone che le assistono. Queste ultime, infatti, per esercitare il loro diritto di voto devono obbligatoriamente recarsi presso i seggi elettorali»: lo scrive Maria Simona Bellini, presidente del Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, in una lettera aperta rivolta alle massime cariche dello Stato e alle Istituzioni europee, divenuta anche oggetto di una petizione nel web

Madre-caregiver con il proprio figlio gravemente disabile

Una madre-caregiver insieme al proprio figlio, persona con grave disabilità

Il prossimo 4 marzo si voterà in tutta Italia per l’elezione dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché, nelle Regioni della Lombardia e del Lazio, per l’elezione dei Presidenti e dei rispettivi Consigli Regionali.
Le persone definite come caregiver familiari, ai sensi dell’articolo 1, comma 255 della Legge 205/17, corrono il rischio di essere esclusi dall’elettorato attivo, in ragione del fatto che le norme elettorali vigenti hanno una lacuna, non contemplando l’esercizio del diritto di voto domiciliare, così come permesso alle persone inferme, disabili, o affetti da patologie gravi o gravissime, che non consentono loro di recarsi ai seggi elettorali.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all’articolo 21, recita: «La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione».
La Costituzione della Repubblica Italiana circonda l’esercizio del diritto di voto di una serie di garanzie costituzionali che ne connotano il significato in termini sostanziali. A tali garanzie è affidato il compito di consentire che l’intero corpo elettorale riconosca effettiva legittimazione politica ai rappresentanti eletti e, di conseguenza, validità alle decisioni da essi assunte. Esse sono stabilite dal secondo comma dell’articolo 48 della Costituzione e si sostanziano nel principio di personalità, di eguaglianza, di libertà e di segretezza, che devono caratterizzare la forma di manifestazione del suffragio. Si tratta di garanzie a valenza universale, che trovano applicazione in qualsiasi tipo di votazione, di primo come di secondo grado.
Allo stesso modo, tra le garanzie costituzionali a tutela del diritto di voto il medesimo articolo 48 recita: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». L’avente diritto al voto deve quindi esprimerlo «personalmente», ovverossia non cedere né delegare a chicchessia la manifestazione di volontà cui ha diritto.

L’articolo 4 del DPR 361/57, come modificato dall’ articolo 1 della Legge 277/93, stabilisce che «il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica». In tal senso il successivo articolo 55 del DPR 361/57, stabilisce espressamente che «gli elettori non possono farsi rappresentare». È invece consentito ai «ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità», di farsi accompagnare dentro la cabina elettorale da un famigliare o da altra persona di fiducia.
L’articolo 29 della Legge 104/92, anche a seguito dell’articolo 1 della Legge 15/91, ha stabilito al comma 1 che «in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale».
Ebbene, se nel corso del tempo la legislazione nazionale, regionale, provinciale e comunale, in materia elettorale si è adeguata al fine di garantire il diritto di voto alle persone con disabilità o rientranti nei casi previsti dall’articolo 51 del citato DPR 361/57, così non è avvenuto per le persone che le assistono. Queste ultime, infatti, per esercitare il loro diritto di voto devono obbligatoriamente recarsi presso i seggi elettorali.

Come detto inizialmente, con la legge 205/17 (articolo 1, comma 255), si è definita la figura del caregiver familiare, ovvero: «Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».
Ebbene, ad oggi le norme presenti nel nostro ordinamento giuridico in materia elettorale e di garanzia per l’esercizio di voto di cui all’articolo 4 del DPR 361/57 non appaiono tuttavia atte a garantire l’esercizio di tale diritto da parte dei caregiver familiari che si prendono cura di un familiare il quale, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua e che, per tali motivi, si trovano nella condizione di non poter lasciare il loro assistito solo neppure per il tempo necessario per recarsi a votare.

Ubi societas ibi ius, “dove esiste una società, là esiste la legge” e, per contro, Ubi ius, ibi societas, “dove esiste la legge, là esiste una società”.
I caregiver familiari sono un elemento fondamentale della nostra società, svolgono un ruolo sussidiario a quello dello Stato nella cura delle persone con disabilità gravi o gravissime ed oggi, grazie al comma 255 dell’articolo 1 della Legge 205/17, esistono.
Essi chiedono alle Istituzioni della Repubblica Italiana e all’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) dell’OSCE [Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, N.d.R.] di attivarsi con urgenza al fine di consentire e garantire il voto domiciliare contestualmente al loro assistito che ne abbia diritto.
Altresì appare necessario, sempre al fine di una piena attuazione dell’articolo 4 del DPR 361/57, adeguare le disposizioni di legge relative all’esercizio del diritto di voto presso i seggi elettorali, prevedendovi adeguati spazi protetti e personale adeguatamente formato, che prenda in affidamento temporaneo i minori con disabilità o le persone, anche maggiorenni, con disabilità grave e gravissima che, in relazione alla gravità della malattia o della loro disabilità, pur potendo spostarsi, anche con l’ausilio delle idonee attrezzature, non possono essere lasciate sole dal loro caregiver familiare, neppure per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.

Facendo quindi seguito all’appello di fine anno del presidente della Repubblica, che si rivolgeva alle forze politiche invitandole a «recuperare la fiducia dei cittadini che si rifugiano nell’astensionismo», siamo certi che le Istituzioni della Repubblica Italiana, ciascuna per la propria competenza, porranno in essere quanto in loro potere, per evitare a una particolare e numerosa categoria di cittadini un “astensionismo” da essi non voluto, ma “obbligato” dal mancato coordinamento delle norme in materia di esercizio del voto con la loro condizione di caregiver familiare, oggi riconosciuta per legge.

Il presente testo è stato reso pubblico nel web anche sotto forma di petizione, raggiungibile a questo link.

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