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Tre riforme da riformare

Immagine sfuocata di persona in carrozzinaNelle intenzioni del Parlamento, la Legge 112/16 [“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, N.d.R.] avrebbe voluto porsi come un intervento organico e completo per l’assistenza dei disabili privi di sostegno familiare.
L’impianto della Legge presenta due pilastri: il primo, pubblicistico, mira a introdurre i livelli essenziali di prestazione in questo àmbito e dà vita a una politica pubblica incentrata su un Fondo Speciale. Il secondo, di rilievo invece privatistico, tende ad introdurre delle agevolazioni fiscali per gli istituti di diritto privato rilevanti per il “Dopo di Noi” (trust, contratto di affidamento fiduciario ed atti di costituzione di un vincolo di destinazione), dettando, senza che ve ne fosse reale necessità, anche nuove regole di carattere sostanziale.
Ma qual è oggi lo stato di attuazione del “Dopo di Noi” nell’ordinamento italiano? Si possono dire soddisfatti i bisogni delle persone con disabilità inerenti al loro futuro, in assenza della famiglia di origine?
La nostra Associazione [ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, N.d.R.] si sta impegnando, fin dall’entrata in vigore della normativa, a seguirne l’attuazione, esaltandone i risultati, ma evidenziandone anche le criticità, sia riguardo al numero limitato dei disabili gravi e gravissimi a cui la Legge si rivolge (restano infatti escluse molte disabilità, per le quali non è possibile aspirare ad una vita indipendente, ma che necessitano di soluzioni di altro genere), sia indicando i limiti degli istituti privatistici disciplinati dalla legge – ad esempio il trust – al quale sono in molti casi da preferirsi numerosi altri istituti, già previsti dal Codice Civile, e che potrebbero essere innovati ed adeguati alle esigenze delle famiglie dei disabili.
Manca ancora l’organicità del quadro normativo: sottolineiamo, dunque, come un sistema coerente di tutela non possa omettere i collegamenti con la normativa che disciplina già l’amministratore di sostegno [Legge 6/04, N.d.R.], cioè il soggetto preposto dalla legge alla tutela del disabile non dotato di autonomia. E deve inoltre raccordarsi con il complesso delle tutele che riguarderanno i soggetti all’interno della famiglia (i caregiver), che dovranno comunque prendersi cura della persona con disabilità.
Per tale motivo, nell’ottica della realizzazione di un sistema unico e completo di protezione delle persone con disabilità, stiamo elaborando una proposta di modifica legislativa che sarà presentata al più presto e che sarà mirata a un concreto sostegno ai bisogni delle persone con disabilità gravi e alle loro famiglie.

Per quanto poi riguarda la Legge sul lavoro – il cosiddetto Jobs Act  – le disposizioni da essa prodotte in materia di collocamento mirato e rapporto di lavoro delle persone con disabilità, presuppongono la valutazione di tre fenomeni di politica macroeconomica: globalizzazione, quarta rivoluzione industriale e situazione di crisi del Paese.
Queste tre analisi portano ad alcune conclusioni: crisi dell’occupazione, contrazione del lavoro, squilibri sociali, distribuzione iniqua del reddito, aumento delle disuguaglianze sociali.
A nostro giudizio, occorre recuperare il ruolo dello Stato quale strumento di correzione degli squilibri sociali presenti nelle comunità. Il sistema introdotto dal Jobs Act, infatti, con particolare riferimento ai lavoratori con disabilità, è ispirato alla costruzione di una crescita economica attraverso la liberalizzazione del mercato: ne sono espressione gli incentivi economici alle imprese, la disciplina dei contratti a tutele crescenti, la chiamata nominativa, la possibilità del  demansionamento, la mancanza di una tutela reale in fase di assunzione e di fuoriuscita dal mondo della produzione: queste forme di flessibilità hanno determinato minore tutele per i lavoratori disabili.
La necessità di correttivi si impone in modo da garantire una tutela del lavoratore disabile sul luogo di lavoro attraverso “accomodamenti ragionevoli”, una tutela di tipo reale e non sanzionatorio o indennitario nelle fasi di costituzione del rapporto di lavoro e di licenziamenti illegittimi. E secondo la Legge 98/13, per accomodamento ragionevole si intendono tutti quegli accorgimenti necessari all’eliminazione, nell’ambiente di lavoro, di situazioni che creano disuguaglianza e discriminazione.

Infine la cosiddetta Buona Scuola, il cui Decreto Attuativo 66/17 sull’inclusione scolastica non colpisce nel segno. Infatti il ruolo delle famiglie e delle Associazioni delle persone con disabilità è quello di spettatori da coinvolgere, ma non sulle decisioni importanti, quali la determinazione qualificazione delle ore di sostegno. E poi le Commissioni con medici e figure sanitarie che curano, ma non si prendono cura del ragazzo con disabilità. E soprattutto risorse limitate e ambizioni altissime e costose, che mortificano ciò che di buono potrebbe esserci sulla carta e nelle intenzioni, come la valutazione ICF [ Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. N.d.R.].
Infine, la tanto attesa continuità didattica, oggetto specifico della Delega, rischia di naufragare nella contrapposizione di diritti legittimi, ma opposti, di alunni e insegnanti di sostegno.

Nota prodotta in occasione della Seconda Conferenza Nazionale dei Quadri Dirigenti dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), Roma, 20 aprile 2018.

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