Le modifiche al Decreto sull’inclusione scolastica: il dibattito è aperto

Sta facendo discutere lo schema di Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che modifica il Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Nel tentativo di approfondire un dibattito il più ampio, aperto e proficuo possibile, proponiamo oggi le riflessioni provenienti dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) e quelle di due formatori dalla lunga esperienza in àmbito di inclusione scolastica, quali Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger. Vari risultano gli aspetti del provvedimento evidenziati, sia in positivo che in negativo

Un laboratorio scolastico cui partecipa un alunno con disabilitàCome già emerso ieri, su queste stesse pagine, dal commento diffuso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che ha espresso motivi di soddisfazione, ma anche rilevato “coni d’ombra”, ci sono opinioni discordi sullo schema di Decreto approvato qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, che modificherà in più parti il Decreto Legislativo 66/17 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità).
Come viene spiegato dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), «il comma 184 della Legge 107/15 sulla “Buona Scuola” prevedeva che dopo l’emanazione dei Decreti Legislativi applicativi della riforma (tra cui anche il 66/17), il Governo avesse due anni di tempo per poter “adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”. Per questo il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca aveva già da alcuni mesi iniziato a discutere le proposte di modifica al Decreto 66/17 nell’Osservatorio Permanente sull’Inclusione Scolastica del ministero stesso, con la partecipazione di tutte le sue componenti, a partire dalle Associazioni delle persone con disabilità [tra cui lo stesso Osservatorio Scolastico dell’AIPD, N.d.R.], in un dialogo costruttivo con il ministro Bussetti e il sottosegretario Giuliano. Ora, quindi, questo schema di Decreto che contiene le future modifiche al Decreto 66/17, proposto dal Ministro dell’Istruzione e approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, dovrà passare alle Commissioni Parlamentari per il prescritto parere non vincolante; quindi tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, che dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dalla data dell’approvazione preliminare».
Da parte nostra, nel tentativo di approfondire un dibattito il più ampio, aperto e proficuo possibile e condividendo un auspicio espresso dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD («in occasione delle audizioni alle Commissioni Parlamentari, sarà assai importante chiedere che vengano recepite delle precisazioni in merito agli aspetti negativi da noi evidenziati, in modo da eliminarli nel testo definitivo»), riprendiamo gli aspetti ritenuti positivi e negativi, da parte dello stesso Osservatorio dell’AIPD, seguiti dalle riflessioni di due formatori con lunga esperienza in àmbito di inclusione scolastica, quali Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger, che non usano invece mezzi termini nel manifestare sostanziali perplessità su varie parti dello schema di Decreto (a questo link vi è il testo del Decreto Legislativo 66/17 predisposto dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD, con le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri. Un testo, va precisato, non ufficiale).

 

Le modifiche proposte per il Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione scolastica
di Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down)
Gli aspetti positivi
1.
Positivo è l’avere riportato in più punti il riferimento all’“accomodamento ragionevole” previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
2. Positivo è avere esplicitato che «l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica» viene effettuato dalla stessa Commissione Medico-Legale che provvede all’accertamento della disabilità e dell’invalidità, ciò che facilita una decisione collegiale. Prima, invece, il Certificato per l’Inclusione Scolastica era rilasciato solo dall’ASL ad ogni passaggio di ciclo.
Si auspica, per altro, che queste nuove modalità non creino aggravio per gli alunni con disabilità, ma che la certificazione ai fini scolastici possa essere rilasciata con un’unica visita fin dalla nascita nei casi in cui la disabilità può essere subito riconosciuta. In caso contrario, per alcune tipologie di disabilità (come ad esempio la sindrome di Down) le famiglie dovrebbero effettuare una visita presso la Commissione alla nascita per vedere riconosciuta la disabilità e l’invalidità e poi un’altra visita presso la stessa Commissione quando il figlio inizierà il suo percorso scolastico.
Inoltre ci si chiede se per gli alunni con sindrome di Down potrà rimanere valida la Nota Ministeriale Protocollo 4902/13, che ribadiva la validità delle certificazioni rilasciate dal medico di base anche ai fini scolastici, come previsto dall’articolo 94 della Legge 289/02.
3. Positivo è il fatto che siano stati ben chiariti, separandoli nettamente, i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione affidata agli assistenti forniti dagli Enti Territoriali e quelli di assistenza igienica e di base assegnati ai collaboratori e collaboratrici scolastiche.
4. Positivo è il fatto che si insista ulteriormente sull’ICF [la Classificazione internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità, elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, N.d.R.] per la formulazione del Profilo di Funzionamento, prevedendo anche indicazioni per la formazione del personale scolastico su tale innovazione.
5. Positivo è che sia stato recuperato l’obbligo di inserire nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) il numero delle ore di sostegno e di altre risorse umane da richiedere.
6. Positivo è anche il fatto che il PEI provvisorio, con l’indicazione del numero delle ore di sostegno e di assistenza, debba essere redatto e inviato all’Ufficio Scolastico Regionale entro giugno, mentre quello definitivo verrà stilato entro ottobre.
7. Positivo è che sia stato aggiunto un apposito comma sul GLO (Gruppo di Lavoro Operativo, già GLHO), che formula il PEI, ignorato nella precedente stesura del Decreto.
8. Positivo è che sia stata evidenziata l’importanza della partecipazione degli stessi studenti con disabilità (scuola secondaria) al GLO (Gruppi di Lavoro Operativi) in forza del principio di autodeterminazione.
9. Positivo è che il nuovo GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) non sia l’organismo che fornisce pareri definitivi sull’assegnazione del numero di ore di sostegno, ridimensionandolo a consulente esperto in inclusione dei dirigente scolastici e degli Uffici Scolastici Regionali.
10. Positiva è la riformulazione della presenza in ogni Provincia dei CTS (Centri Territoriali di Supporto), per la loro importanza maturata negli anni nel campo della consulenza a scuole e famiglie sulle problematiche specifiche, risolte con gli Sportelli Territoriali, ad esempio per l’autismo, per il ritardo mentale ecc.
11. Positiva è l’introduzione di un apposito articolo 15 bis concernente l’emanazione di uno specifico Decreto sulle misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole nell’attuazione delle novità introdotte dal Decreto 66/17 e dalle sue attuali correzioni. Verrà costituito a tal fine un apposito Comitato, che si auspica abbia tra i propri componenti almeno un rappresentante per ogni Ufficio Scolastico Regionale e alcuni esperti delle Associazioni di persone con disabilità, oltre che dei responsabili ministeriali.
12. Positivo è che sia stata decisa l’emanazione di un Decreto Ministeriale per ben definire “le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare”. Ciò perché alcune scuole e Uffici Scolastici Regionali hanno stabilito che non tutte le ore di sostegno assegnate debbano essere utilizzate presso il domicilio dell’alunno, mentre il TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) ha affermato invece che tutte le ore assegnate vadano utilizzate al domicilio dell’alunno.
13. Positivo, infine, è che sia stato previsto il nuovo comma 7 bis dell’articolo 19, sul fatto che le novità relative alla certificazione dell’alunno con disabilità ai fini scolastici, al profilo di funzionamento, al PEI, al progetto individuale e alle modalità di richiesta delle ore di sostegno e delle altre risorse umane (AEC-assistenti educativo-culturali e assistenza igienica e di base), vadano applicate al passaggio da un grado all’altro di istruzione. Ciò probabilmente per facilitare una graduale attuazione della riforma già contenuta nel Decreto 66/17.

Gli aspetti negativi
1.
Lascia perplessi che non sia stata trovata una soluzione urgente alla continuità didattica dei docenti per il sostegno a tempo determinato, estendendola anche a quelli a tempo indeterminato, come fortemente richiesto dalle Associazioni.
2. Lascia perplessi la formulazione nell’articolo 6 del nuovo comma 2 bis, secondo il quale l’organico del personale scolastico non può essere aumentato neppure per l’adeguamento a situazioni di fatto. Ci si chiede se questa formulazione non contrasti con le Sentenze 80/10 e 275/16 della Corte Costituzionale.
3. Lascia pure perplessi la nuova riformulazione dell’articolo 10, dove si prevede che il Dirigente Scolastico, nel richiedere il monte ore complessivo di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale, debba giustamente tener conto dei pareri del GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto) e del GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), ma dove è stato eliminato lo specifico riferimento ai singoli PEI, che invece, come prevede la stessa nuova formulazione del Decreto, debbono proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti Territoriali, si chiede ai Dirigenti Scolastici di fare espresso riferimento ai PEI.
L’omissione del riferimento ai singoli PEI nell’articolo 10 potrebbe creare qualche problema interpretativo che è assolutamente indispensabile evitare.
4. Lascia perplessi, infine, l’ipotesi che tale Decreto possa essere applicato dal 1° settembre 2019. Infatti, si prevede un tale numero di decreti e atti applicativi impossibili da emanare entro tale data e senza di essi il Decreto risulterà inapplicabile in moltissime sue parti.

Perché non ci convincono quelle modifiche al Decreto sull’inclusione scolastica
di Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger*
Suscitano, secondo noi, diverse perplessità le proposte di modifica del Decreto Legislativo 66/17 approvate recentemente dal Consiglio dei Ministri. Che in quel Decreto ci fosse parecchio da correggere era fuori discussione, ma ovviamente poi bisogna vedere cosa e come si corregge.
Partiamo dunque con i punti maggiormente sbandierati nei vari proclami ufficiali, ma vediamo anche alcuni aspetti, forse secondari, e tuttavia per nulla banali.

1. Viene celebrata la nascita del GLO, Gruppo di Lavoro Operativo, ma di nuovo c’è solo l’ufficializzazione del nome, visto che si tratta del Gruppo di Lavoro che definisce, approva e verifica il PEI (Piano Educativo Individualizzato) di ogni singolo alunno con disabilità, previsto fin dalla Legge 104/92.
In realtà una novità c’è, già prevista nella versione del 2017 di questo Decreto, ed è la fine della gestione congiunta scuola-ASL del progetto educativo. Per gli specialisti non è più prevista neppure la partecipazione agli incontri di programmazione, ma solo un generico e imprecisato «supporto» e tutto il processo che porta ai PEI è gestito solo dalla scuola, come per i Piani Didsttici Personalizzati (PDP) dei DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).
Su questo punto le Associazioni non hanno mai fatto obiezioni e quindi era difficile aspettarsi qualche novità da questa modifica del Decreto. E così ovviamente è stato.

2. Viene nettamente ridimensionato il ruolo dei GIT (Gruppi per l’Inclusione Territoriale), ma veramente, come si sente dire, sarà il GLO, il Gruppo di Lavoro Operativo, ossia la scuola, a decidere quante ore di sostegno spettano a una classe? No: il GLO propone, ma non decide.
Cosa succede se – evento per nulla raro come ben si sa – nelle scuole si chiede sempre il massimo per tutti? La risposta si trova nelle due righe dell’articolo 10, comma 2 dello schema di Decreto: «L’ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. Decidono loro, punto. E senza neppure bisogno di spiegare o argomentare. E contraddicendo la Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale che ha stabilito che non si possono applicare limiti predefiniti alla dotazione degli insegnanti di sostegno, essendo l’istruzione un diritto fondamentale.
In questo modo sarà confermata purtroppo la situazione, profondamente iniqua, che conosciamo: le famiglie che possono si rivolgono al Giudice e qualcosa ottengono, mentre le altre si spartiscono quello che resta. Saranno contenti gli avvocati!
Nonostante le tante criticità, il GIT rappresentava almeno un tentativo per superare il problema, soprattutto se si riusciva a creare un rapporto vero, non burocratico, con le scuole, basato sulla responsabilizzazione di tutti affinché le risorse andassero davvero dove servivano.

3. A nostro parere non si sentiva proprio la mancanza di un PEI provvisorio da approvare entro il mese di giugno (nuovo comma 2 g dell’articolo 7). Se a fine anno si fa una seria verifica del PEI, questa già contiene le indicazioni che possono servire al Gruppo di Lavoro Operativo dell’anno successivo per progettare gli interventi in modo adeguato. Gli adempimenti burocratici inutili non migliorano l’inclusione, anzi…

4. Porre fine al continuo carosello di insegnanti di sostegno, soprattutto tra i molti assunti con contratto annuale, è da tempo una delle esigenze più sentite delle famiglie: è l’annosa questione della mancata continuità didattica.
Nelle prime elaborazioni di questo Decreto si parlava di obbligo di permanenza nel sostegno per dieci anni, poi si è passati a cinque, ma sullo stesso alunno, poi è rimasto in pratica solo l’articolo 14, comma 3, che autorizzerebbe i Dirigenti Scolastici a confermare sullo stesso posto i supplenti annuali di sostegno nell’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia. Un provvedimento che ha fatto sperare – illudere, possiamo dire oggi – centinaia di famiglie che ogni anno scaricano i modelli da internet, li compilano e li inviano fiduciosi al Dirigente Scolastico. Tutto inutile, perché per rendere operativo il Decreto serviva l’approvazione di un regolamento che non è mai passato e che nessuno ha mai veramente voluto, e quindi tutto è ancora bloccato.
Cambia qualcosa con le modifiche ora proposte? Sì, ma riteniamo in peggio: infatti, la possibilità di conferma per i precari si applica adesso solo se gli insegnanti di sostegno sono specializzati, ignorando, o facendo finta di ignorare, che in molte Regioni d’Italia quasi tutti gli insegnanti assunti in questo modo sono non specializzati. E a questo punto l’annosa storia degli interventi promessi per garantire la continuità assume decisamente per i genitori le caratteristiche di un’amara presa in giro.

5. In tanti si dava per scontato che una correzione del Decreto 66/17 coinvolgesse anche l’articolo 2, quello che, dopo avere detto nell’articolo precedente che l’inclusione riguarda tutti, afferma che: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Ma in realtà nulla è cambiato.
Può essere che solo a noi appaia strana l’idea di un’inclusione destinata solo a un gruppo ristretto, ma davvero non riusciamo a capire come si possa applicare solo agli alunni con disabilità certificata l’articolo 4 sulla valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, l’articolo 8 sul piano per l’inclusione, l’articolo 9 sui vari gruppi per l’inclusione, l’articolo 13 sulla formazione in servizio e, addirittura, l’articolo 16 sull’istruzione domiciliare.
Dopo anni di discorsi sui bisogni educativi speciali, sulle difficoltà e i disturbi di apprendimento, sulla didattica inclusiva per tutti… possibile che dei princìpi dell’inclusione non sia rimasto proprio nulla?

6. All’articolo 9 viene aggiunto il comma 11 sulla partecipazione al GLO degli studenti con disabilità: «All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione».
Belle parole, ma in pratica cosa vuol dire? Qualcuno pensa davvero che sia possibile «assicurare», ossia garantire a tutti, in ogni caso, la partecipazione “attiva” di queste persone a dei gruppi di lavoro? E ricordiamo che chi rappresenta legalmente il ragazzo, finché è minorenne, sono i genitori. Un conto sono indicazioni educative che sostengono l’autonomia e l’autodeterminazione, un altro è assicurare per legge dei diritti che all’atto pratico risultano impossibili da garantire.
Se lo studente è maggiorenne ovviamente partecipa lui agli incontri, ma per questo non serve un nuovo Decreto, basta il Codice Civile.

7. Infine, l’istruzione domiciliare: il comma 2 ter, aggiunto all’articolo 16 può creare molti problemi: «Dall’attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell’istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Non è detto che nel progetto di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità si debbano utilizzare solo insegnanti di sostegno: anche per loro, se serve, deve essere possibile avere contatti con tutti i propri insegnanti. L’istruzione domiciliare ha finanziamenti specifici (Decreto Legislativo 63/17, articolo 8) e poterli usare per tutti, ma non per gli alunni con disabilità, rappresenta un evidente e incomprensibile atto di discriminazione.

*Formatori.

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