La Direttiva Europea sull’accessibilità di prodotti e servizi: i pro e i contro

È stata pubblicata il 7 giugno scorso, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l’“European Accessibility Act” (“Atto Europeo sull’Accessibilità”). Il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) ha prodotto un’approfondita analisi della Direttiva stessa, rispetto alla quale presentiamo ai Lettori una sintesi in italiano dei principali punti di forza e delle criticità della norma, così come il Forum li ha individuati

Persone con varie forme di disabilitàCome annunciato dall’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, è stata pubblicata il 7 giugno scorso, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ed entrerà in vigore dal 27 di questo mese, la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (disponibile a questo link), ovvero l’European Accessibility Act (“Atto Europeo sull’Accessibilità”), del cui percorso anche «Superando.it» si è ripetutamente occupato. Lo stesso Forum Europeo ha già prodotto un’ampia e approfondita analisi della Direttiva, al momento disponibile integralmente in lingua inglese (a questo link).
Grazie tuttavia al FID (Forum Italiano sulla Disabilità), siamo in grado di produrre qui di seguito ai Lettori una sintesi in italiano dei principali punti di forza e delle criticità della norma, così come l’EDF li ha individuati.

Punti di forza
° I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella Direttiva sono obbligatori per gli appalti pubblici.
° Per prodotti e servizi non inclusi nell’Atto, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura (ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea).
° Gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva.
° Se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
° Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le Organizzazioni Non Governative, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
° La Commissione Europea può adottare ulteriori misure che integrino i requisiti di accessibilità e le disposizioni della Direttiva.
° Infine, è estremamente positivo che le Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità agiscano con le Autorità Nazionali, le altre parti interessate e la Commissione Europea, per fornire la propria opinione durante il procedimento di attuazione della direttiva. Saranno anche coinvolte nelle future revisioni della Direttiva stessa.

Criticità
° L’ambito dei servizi e dei prodotti coperti è molto limitato. I servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva.
° Sono previste alcune esenzioni anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva. Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
° I requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
° Esistono disposizioni che consentono ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico. Inoltre, è spiacevole che il solido meccanismo di applicazione del contenzioso – vale a dire ricorrere in giudizio per conto di una singola persona in base alla Legislazione Nazionale – non si applichi ai casi di infrazione commessi dalle Autorità Pubbliche.
° Il periodo di recepimento da parte degli Stati membri è lungo [28 giugno 2022, N.d.R.] e per alcuni dei prodotti e servizi l’attuazione è sproporzionatamente lunga.

Rispetto ai tempi di recepimento e applicazione della Direttiva da parte degli Stati Membri, di cui parla l’EDF all’ultimo punto delle criticità, ricordiamo che il primo è stato fissato per il 28 giugno 2022, la seconda per il 28 giugno 2025, che diventa il 28 giugno 2027 per alcuni prodotti e servizi. (S.B.)

Ringraziamo per la collaborazione il FID (Forum Italiano sulla Disabilità) e Stefania Leone.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: andre.felix@edf-feph.org (André Félix).

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