L’inclusione scolastica e alcune osservazioni su quel testo correttivo

Certificazione di disabilità, scuola e tessuto territoriale, accomodamento ragionevole e riduzione necessaria del numero di alunni per classe: sono i temi affrontati da Salvatore Nocera, in questa sua riflessione, che si inserisce nell’ampio dibattito proposto in queste settimane dal nostro giornale, sul testo correttivo al Decreto Legislativo 66/17, riguardante l’inclusione scolastica, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri

Bambina cieca a scuola

Un’educatrice insieme a una bambina con disabilità visiva

Leggo in «Superando.it» l’interessante intervento dei componenti del Laboratorio di Ricerca Disability Studies (GRIDS) dell’Università Roma 3, nell’àmbito dell’ampio dibattito promosso dal giornale sul testo correttivo al Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione scolastica.
In proposito mi permetto di sottoporre alla loro attenzione alcune osservazioni che cercano di smussare le critiche al correttivo stesso.

Gli studiosi condividono le critiche – espresse già in «Superando.it» dai formatori Flavio Fogarolo e Giancarlo Onger -, sostenendo che il nuovo testo, anziché realizzare una vera inclusione consistente nel non separare per categorie, ribadisce la separazione degli alunni con disabilità, in quanto sia in esso che nello stesso Decreto 66/17 ci si occupa solo di alunni con disabilità certificata.
Mi permetto di precisare – senza voler essere un difensore d’ufficio dei redattori del testo correttivo – che il Decreto 66/17 e il nuovo schema di Decreto sono stati emanati esclusivamente per integrare e arricchire la Legge 104/92, concernente i soli alunni con disabilità certificata; gli altri casi di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e con ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali) sono pertanto esclusi dall’àmbito normativo del testo correttivo, poiché per essi continuano a valere rispettivamente la Legge 170/10 (Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico) e la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) le quali per il momento non richiedono modifiche.

So bene, poi, che l’inclusione scolastica è un aspetto del progetto globale di vita delle persone con disabilità. Ma per questi aspetti extrascòlastici servono i Piani di Zona richiamati nell’articolo 9 sui GIT (Gruppi per l’Inclusione Territoriale) del Decreto 66/17 e nell’articolo 19 della Legge 328/00 (quest’ultima espressamente citata nello stesso Decreto 66/17).
Il Decreto 66/17, quindi, e il nuovo testo di modifica non vogliono separare la scuola dal proprio tessuto territoriale, ma quando si formulano delle norme correttive, ci si preoccupa solo di correggere quelle che si ritengono carenti, lasciando inalterate le altre che si ritengono accettabili, almeno per il momento.

E ancora, nelle osservazioni proposte dai componenti del GRIDS, si lamenta che venga richiamato nel testo correttivo il principio dell’“accomodamento ragionevole” di cui all’articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, senza però darne un’ulteriore precisazione contenutistica e operativa.
Qui non va dimenticato che la Convenzione ONU riguarda tutti i Paesi aderenti alle Nazioni Uniti, molti dei quali hanno una normativa inclusiva assai meno sviluppata di quella maturata in Italia da oltre cinquant’anni ad oggi. Il fatto, quindi, che in Italia non si scenda più in dettaglio su tale definizione deriva dalla considerazione che la nostra normativa è molto più dettagliata in tantissimi aspetti. Pertanto l’accomodamento ragionevole è una “clausola di chiusura” applicabile dai Giudici, qualora in un caso concreto si incontrino difficoltà per la soluzione di problemi che ostacolano di fatto la realizzazione dei diritti degli alunni con disabilità. In Italia questi casi dovrebbero essere estremamente eccezionali, dal momento che la nostra normativa inclusiva continua a garantire – spesso con il contributo della Corte Costituzionale e delle Magistrature di legittimità e di merito – il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

In conclusione, pur apprezzando il richiamo ai valori dell’inclusione, sollecitato dagli esperti del GRIS, la nostra normativa non può, attualmente, prescindere dalle certificazioni diversamente graduate, dati i problemi delle scarse risorse di bilancio che debbono essere comunque garantite a chi è in maggiori difficoltà, fermo restando il diritto di tutti e di ciascuno di contare su un’inclusione che non comporti maggiori oneri finanziari.
Non per nulla la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) si è sempre battuta e si batte per la riduzione del numero di alunni per classe, specie in presenza di alunni con disabilità; e ciò non solo a vantaggio degli alunni con disabilità, ma anche dei compagni i quali pure devono vedere realizzato il proprio diritto allo studio tramite l’inclusione personalizzata.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

A questo link è disponibile il testo del Decreto Legislativo 66/17, coordinato con le modifiche previste dallo schema di Decreto correttivo, a cura dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Tale testo coordinato, va precisato, non è ufficiale.

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