È discriminazione dare meno ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione

Lo ha stabilito un’Ordinanza del Tribunale Civile di Marsala (Trapani), accogliendo ben due ricorsi presentati dalla famiglia di un’alunna con disabilità, alla quale il proprio Comune di residenza aveva appunto ridotto il numero delle ore per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione stabilite dal PEI (Piano Educativo Individualizzato), adducendo motivi di bilancio, come purtroppo spesso accade in questi casi. I ricorsi, va anche sottolineato, sono stati accolti nonostante la famiglia avesse accettato la riduzione delle ore, al solo fine di poter disporre almeno di quelle assegnate

Assistente all'autonomia e alla comunicazione

Un’assistente all’autonomia e alla comunicazione insieme a un bimbo con disabilità

Un’interessante Ordinanza è stata prodotta il 3 febbraio scorso dal Tribunale Civile di Marsala (Trapani), in materia di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
La vicenda riguarda i genitori di un’alunna della scuola media, che avevano richiesto al proprio Comune di residenza l’assegnazione di 15 ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, come espressamente indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Il Comune – come purtroppo accade spesso in questi casi – aveva ridotto tale numero di ore adducendo motivi di bilancio, e la famiglia aveva accettato al solo fine di poter disporre almeno delle ore ridotte assegnate. Contemporaneamente, però, la famiglia stessa aveva proposto un ricorso al Tribunale Civile per discriminazione, ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), chiedendo un provvedimento cautelare in via di urgenza. Essendovi stato oltretutto un ritardo anche nell’assegnazione del numero ridotto di ore, era stato presentato un nuovo ricorso in via di urgenza.

Ebbene, il Tribunale ha trattenuto per la decisione definitiva i due ricorsi accogliendoli entrambi. Sulla base infatti delle norme nazionali e regionali riguardanti il diritto all’assistenza scolastica degli alunni con disabilità, il Giudice ha dichiarato la sussistenza della discriminazione, nonostante l’accettazione iniziale della famiglia rispetto alla riduzione del numero delle ore, ritenendo che quest’ultima «non fosse scaturita da una nuova valutazione dell’effettivo fabbisogno della minore (sulla scorta di una diversa e aggiornata verifica del suo grave stato di disabilità), quanto piuttosto dalla presa d’atto dell’assenza di disponibilità finanziarie, in capo all’ente locale, sufficienti a sovvenzionare detto servizio» e anche «dall’assicurazione che, in caso di riduzione delle ore, il servizio sarebbe stato attivato immediatamente».
Essendovi poi stato, come detto, un ulteriore ritardo nell’assegnazione delle ore, il Tribunale ha dichiarato la sussistenza della discriminazione anche per questo motivo.

«Quella del Tribunale Civile di Marsala è una decisione interessante – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – soprattutto perché, pur essendo stato accolto solo parzialmente il ricorso, negando una risposta positiva alla richiesta di discriminazione per l’ipotetico rischio futuro di riduzione del numero di ore, ha condannato il Comune alle spese, ciò che in circostanze del genere non sempre avviene, pronunciandosi invece la compensazione delle stesse».
«Ma è ancora più interessante – aggiunge Nocera – per avere dato il giusto significato alla necessità di accettazione della riduzione del numero di ore da parte della famiglia, dovuta all’urgenza di avere almeno quelle ore. Questo è particolarmente importante perché spesso le scuole chiedono addirittura la preventiva sottoscrizione del PEI anche se non accolgono le richieste della famiglia, quando quest’ultima chiede di poterlo consultare o averne copia. In tali casi è chiaro che la sottoscrizione non vale l’accettazione del PEI, ciò che precluderebbe il ricorso, ma corrisponde a un semplice atto di presa visione dello stesso. Di questo è bene che le scuole tengano conto, se vogliono evitare di soccombere di fronte ad azioni legali nei loro confronti». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.

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