Un gradito chiarimento dall’INPS (ma altri chiarimenti si attendono ancora)

Nei giorni scorsi la Federazione FISH aveva segnalato come, dopo una Circolare prodotta dall’INPS, alcuni patronati sindacali ritenessero esclusi dall’indennità straordinaria di 600 euro riservata ai lavoratori autonomi (anche partita IVA) qualora siano titolari di pensione di invalidità civile o cecità o sordità. L’INPS stessa ha voluto escludere tale interpretazione, ciò che è stato accolto con soddisfazione dalla FISH. Rimangono invece tuttora nell’oscurità le modalità applicative sull’equiparazione al ricovero ospedaliero, per le assenze dei lavoratori con disabilità

Una sede dell'INPSQualche giorno fa la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – come avevamo segnalato anche sulle nostre pagine – aveva denunciato una serie di lacune applicative e alcune diffuse distorsioni interpretative del Decreto Legge cosiddetto “Cura Italia”, fra le quali quella riguardante l’indennità straordinaria ai lavoratori autonomi e con altri inquadramenti (i cosiddetti “600 euro”). «Da una lettura stringente della Circolare INPS n. 49 del 30 marzo – avevano scritto infatti dalla FISH -, una parte dei patronati sindacali, come segnalato da un numero significativoo di persone con disabilità, ritengono che siano da escludere i lavoratori autonomi  quando siano ià titolari di pensione di invalidità civile (290 euro al mese) o cecità o sordità».
La Federazione, pertanto, si era rivolta direttamente all’INPS, per chiedere un chiarimento.

È di oggi, 8 aprile, la formale risposta proveniente dall’Istituto, che esclude categoricamente, è bene dirlo subito, quella lettura dei patronati sindacali.
«Escludiamo qualsiasi ipotesi di incompatibilità – scrivono infatti dall’INPS – con le prestazioni assistenziali riconosciute a disabili civili, ciechi civili e sordi», poiché «dalla lettura sistematica delle norme si evince chiaramente che la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali, caratterizzate quindi dall’esistenza di un rapporto contributivo e non vi è alcun riferimento alle norme che regolano l’erogazione delle prestazioni assistenziali che trovano il loro fondamento giuridico in altre disposizioni di legge. Pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, si ritiene non corretta l’interpretazione data, a dire di codesta Federazione, dai patronati».

«Mai smentita fu più gradita – commenta Vincenzo Falabella, presidente della FISH – e ben volentieri, nell’interesse generale, ne diamo notizia e comunicazione. Rimane tuttavia intatto il disorientamento e il disagio sulle modalità applicative dell’articolo 26 del Decreto “Cura Italia”, quello che prevede che le assenze dei lavoratori con disabilità o immunodepressi o con quadri clinici a rischio possano essere equiparate, fino a fine aprile, al ricovero ospedaliero. Sulle modalità per rendere esigibile quel diritto, infatti, non è emerso ancora nulla di nuovo, tranne il silenzio da parte dell’INPS, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@fishonlus.it.

Please follow and like us:
Pin Share
Stampa questo articolo