Gli alunni con disabilità, DSA e ulteriori BES, nel Decreto Legge sulla scuola

Esaminiamo accuratamente gli articoli del Decreto Legge 22/20 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”), prodotto dal Governo l’8 aprile scorso, riguardanti più direttamente gli alunni con disabilità, quelli con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali), presentando anche alcune osservazioni e proposte di cui secondo Salvatore Nocera si dovrebbe tenere conto, rispetto ai contenuti delle future Ordinanze Ministeriali derivanti dal Decreto stesso

Didattica a distanzaRispetto al Decreto Legge 22/20 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), prodotto dal Governo l’8 aprile scorso,
a destare particolare interesse, sono soprattutto i primi tre articoli dello stesso.
Il primo, infatti (Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020), stabilisce al comma 1 che il Ministero dell’Istruzione emanerà delle Ordinanze relative alla conclusione dell’anno scolastico in corso, anche in deroga alle norme ordinarie contenute fondamentalmente nel Decreto Legislativo 62/17 per la scuole di ogni ordine e grado e nel Decreto del Presidente della Repubblica 122/09 per il secondo ciclo.
Il comma 2 prevede poi che «le Ordinanze di cui al comma 1 definiscano le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019-2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria».
Il comma 3, quindi, è stato scritto nell’ipotesi (piuttosto remota) che la didattica in presenza possa riprendere entro il 18 maggio prossimo e si stabilisce che le Ordinanze Ministeriali prevedano, in tal caso, che: 1. per gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo vi possa essere l’eliminazione di una o più prove; 2. le Commissioni di Esame siano costituite da tutti membri interni e per gli esami conclusivi del secondo ciclo sia previsto un presidente esterno; 3. la seconda prova nazionale degli esami conclusivi del secondo ciclo venga predisposta dalle singole Commissioni d’Esame, sulla base del programma effettivamente svolto.
E ancora, il comma 4 è stato scritto nell’ipotesi (più realistica) che la didattica a distanza permanga fino alla fine delle lezioni. In esso si stabilisce che le Ordinanze Ministeriali prevedano: «1. Le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali; 2. La sostituzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato; 3. L’eliminazione delle prove scritte nell’esame conclusivo del secondo ciclo e l’effettuazione di un solo colloquio orale in modalità telematica».
Il comma 5 prevede che le Ordinanza Ministeriali stabiliscano «specifiche modalità per l’adattamento agli studenti con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento [DSA, N.d.R.], nonché con altri Bisogni Educativi Speciali [BES, N.d.R.]», mentre il comma 6 parla dell’ammissione di tutti gli alunni agli Esami di Stato, senza tenere conto dei requisiti obbligatori previsti nelle norme ordinarie, ma guardando al «processo formativo» e ai risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta». Inoltre, «le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento [Alternanza Scuola-Lavoro, N.d.R.] costituiscono comunque parte del colloquio» nell’esame conclusivo del secondo ciclo.
Il comma 7, infine, stabilisce che gli alunni privatisti svolgeranno in presenza al termine dell’estate gli esami preliminari per gli anni precedenti e l’esame conclusivo del secondo ciclo.

Per quanto poi riguarda l’articolo 2 del Decreto (Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021), esso prevede che tramite una o più Ordinanze del Ministero dell’Istruzione vengano regolamentate: 1. La data d’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, tenendo conto anche delle necessità di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico precedente. 2. La fissazione al 15 settembre 2020 delle immissioni in ruolo dei docenti, con conseguente slittamento delle date delle operazioni successive (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze annuali e temporanee). 3. La conferma dei libri di testo adottati nell’anno scolastico 2019-2020, qualora le lezioni non riprendano entro il 18 maggio prossimo; 4. Il comma 3 sancisce, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il principio della didattica a distanza e del lavoro il più possibile svolto a distanza di tutto il personale scolastico, ivi compresi gli organi collegiali. 5. La proroga di un anno dell’efficacia delle graduatorie ad esaurimento e d’istituto per gli incarichi a tempo determinato dei docenti. 6. Viene inoltre ribadito il divieto per tutto l’anno scolastico 2019-2020 delle visite e dei viaggi di istruzione».

L’articolo 3 del Decreto, infine, prevede l’abbreviazione a sette giorni dei termini entro i quali il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) dovrà pronunciare dei pareri su Atti del Ministero.

Questo nuovo Decreto Legge denuncia la drammaticità emergenziale di questi momenti, tanto è vero che deve modificare temporaneamente molte norme fondamentali per il nostro ordinamento in tema di valutazione ed esami. Sia consentito, però, fare alcune brevi osservazioni e proposte, rispetto ai possibili contenuti delle emanande Ordinanze Ministeriali.

Con riferimento all’articolo 1, comma 5 del Decreto, le future Ordinanze Ministeriali concernerti le misure specifiche per gli alunni con disabilità, con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali, overo alunni stranieri, con svantaggio socio-economico-culturale ecc.) potrebbero prevedere tra l’altro anche i seguenti aspetti.
Alunni con disabilità
1.
Si tenga conto delle proposte operative già inoltrate al Ministero dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per rendere concrete e più efficaci le Linee Guida per la didattica a distanza per gli alunni con disabilità, specie intellettive e relazionali. Riteniamo, in tal senso, che sia la FISH che la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) saranno disponibili a collaborare con il Ministero, qualora volesse coinvolgerle nella definizione di proposte operative da indicare alle scuole.
2. Considerato che l’articolo 2, comma 4 del Decreto prevede la legittimità del lavoro a distanza sia per la didattica che per la valutazione, sarà necessario che per gli alunni con disabilità si svolgano riunioni a distanza del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), preliminari allo scrutinio finale di ammissione all’anno successivo o agli esami conclusivi, con i voti relativi ai PEI (Piani Educativi Individualizzati) dei singoli alunni. A tal fine va ricordato che l’articolo 7 del Decereto Legislativo 66/17 stabilisce che il Gruppo di Lavoro Operativo debba formulare entro giugno un PEI provvisorio per l’anno scolastico successivo, al fine della richiesta per settembre delle risorse umane che debbono essere assegnate sia dall’Ufficio Scolastico Regionale (sostegno), sia dagli Enti Locali (assistenti all’autonomia e alla comunicazione).
3. Con riguardo agli esami dei privatisti, si ricorda anche che, per gli alunni con disabilità, valgono le norme specifiche contenute nel Decreto Ministeriale del 10 dicembre 1984, il quale per gli alunni di scuola media prevede la necessità di concordare i contenuti del PEI sul quale svolgere gli esami con la scuola alla quale viene presentata la domanda agli esami stessi, nonché la richiesta dell’assistenza durante lo svolgimento delle prove. Tale Decreto è applicabile per analogia anche agli alunni con disabilità privatisti per gli esami conclusivi del secondo ciclo.
4. Si propone altresì che nelle emanande Ordinanze venga introdotta una modifica all’articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, norma la quale prevede che nelle scuole secondarie di secondo grado si possa passare in ogni momento da un PEI differenziato ad uno semplificato. Nel dettaglio, la norma stessa precisa che se tale passaggio avviene per Delibera del Consiglio di Classe non sia necessario lo svolgimento di prove di idoneità relative al PEI differenziato, laddove invece sia la famiglia a pretendere il passaggio da un PEI differenziato a uno semplificato, il Consiglio di Classe è obbligato ad accettare tale richiesta, anche se contrario. La norma, invece, nulla dice circa la necessità o meno di dover fare le prove di idoneità per gli anni di PEI differenziato). Sarebbe opportuno, quindi, che la futura Ordinanza chiarisse la necessità dell’effettuazione di tali prove quando vi sia il parere contrario del Consiglio di Classe al passaggio ad un PEI semplificato.

Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
Per gli alunni con DSA l’articolo 11, comma 13 del Decreto Legislativo 62/17 – in modo radicalmente innovativo, non coperto dalla Delega – prevede che essi possano ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo, anche se completamente esonerati dallo studio di una o più lingue straniere. Ciò è in contrasto con quanto stabilito dal precedente Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 (articolo 6, comma 6) il quale prevedeva il solo attestato per gli alunni con DSA esonerati dallo studio delle lingue straniere nel primo ciclo. Ed è in contrasto anche con quanto previsto per gli stessi alunni con DSA dall’articolo 20 dello stesso Decreto Legislativo 62/17 sugli Esami di Maturità.
Si propone, pertanto, che l’emananda Ordinanza Ministeriale – o meglio, uno degli ulteriori probabili Decreti Legge che dovranno ancora essere emanati per questa emergenza (trattandosi della modifica di una norma avente forza di legge) – modifichi tale norma, ripristinando il principio del Decreto Ministeriale 5669/11, fondamentale nel nostro ordinamento.

Alunni con ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali)
Qui riteniamo opportuno che una delle future Ordinanze ripristini per gli alunni con ulteriori BES, i quali debbano sostenere gli esami conclusivi del primo ciclo, il diritto ad avvalersi di misure compensative, già riconosciute dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalle successive Ordinanze e Circolari, non più consentite, però, dalla Nota Ministeriale 7885 del 9 maggio 2018 e permesse eccezionalmente – con norma di dubbia legittimità – solo agli alunni con ulteriori BES «in possesso di un certificazione clinica», come scritto nella Nota Ministeriale 5772 del 4 aprile 2019. A tal proposito, infatti, ci si chiede quale certificazione clinica debbano produrre ad esempio gli studenti stranieri che si trovino in perfetto stato di salute!

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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