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Le riserve degli Stati sulla Convenzione ONU: partiamo dalla Gran Bretagna

Realizzazione grafica dedicata alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con DisabilitàNello spiegare qualche giorno fa la differenza tra sottoscrizione e ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, avevamo concluso segnalando che un Trattato Internazionale sui Diritti Umani può anche essere ratificato con riserva. Ma di che cosa si tratta esattamente?

La riserva è un istituto mediante il quale uno Stato manifesta la propria volontà di non accettare determinate clausole di un Trattato multilaterale, di accettarle con alcune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione. Ne consegue che tra lo Stato che presenta una riserva e gli altri Paesi contraenti, l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva stessa.
Questo, secondo gli esperti del settore dei diritti umani, porta a una conseguenza non certo positiva, ovvero che i Trattati Internazionali sui Diritti Umani, pur venendo ratificati dalla maggior parte degli Stati, non consentono un’applicazione universale degli stessi diritti umani che mirano a tutelare. Proprio l’istituto della riserva, infatti, rende possibile, nella pratica, che alcuni Stati adottino delle leggi nazionali in palese contrasto con le norme dei Trattati.

Tornando allo specifico della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità, varie e di varia natura sono state le riserve presentate (tutte disponibili integralmente nel portale dell’ONU a questo link), accompagnate o meno da dichiarazioni, che come tali, però, non vincolano al mancato rispetto del Trattato, costituendo invece un’esplicitazione di ciò che si pensa di attuare nel proprio Paese in determinati settori.
In genere le riserve riguardano singoli articoli o commi, e la maggior parte di esse fanno riferimento agli articoli della Convenzione concernenti lo studio, il lavoro e la capacità giuridica delle persone con disabilità. In altri casi sono motivate dalle norme dettate da diverse confessioni religiose, ciò che fa subito tornare alla mente la pressante richiesta alla Santa Sede, apparsa più di una volta su queste pagine, di sottoscrivere e ratificare la Convenzione, ciò che ancora non è avvenuto, utilizzando appunto il meccanismo della riserva per gli articoli maggiormente contestati.
Vi si soffermava ad esempio Salvatore Nocera, all’inizio di quest’anno, ribadendo la propria convinzione che «siano ormai maturi i tempi perché la Santa Sede sottoscriva la Convenzione ONU, evidenziando, come prevede la stessa Convenzione, quelle riserve su alcuni articoli della stessa che sino ad oggi non hanno consentito tale sottoscrizione». «Questo importante gesto – concludeva – rafforzerebbe i nuovi orientamenti pastorali recentemente emersi, diffondendoli in ambienti ecclesiali e laici a tutto vantaggio di una sempre migliore qualità dell’inclusione sociale delle persone con disabilità».

Al di là di questo, cercheremo dunque di esaminare via via le riserve finora espresse da una serie di Stati, a cominciare, nel presente contributo, da quelle del Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord).
Gli articoli oggetto delle riserve inglesi sono il 18° (Libertà di movimento e cittadinanza), il 24° (Educazione) e il 27° (Lavoro e occupazione), ma è soprattutto nel secondo di essi che vengono toccati alcuni punti particolarmente discussi sin dagli anni in cui la Convenzione venne definita.
Qui viene toccato segnatamente il concetto stesso di “scuola di tutti per tutti”, con la difesa di ordinamenti propri, nel cui sistema educativo convivono diversi orientamenti.
Il comma dell’articolo 24 messo in discussione dal Regno Unito è il secondo, ed esattamente ai punti a) e b), i quali recitano rispettivamente: «Nell’attuazione di tale diritto [all’istruzione delle persone con disabilità], gli Stati Parti devono assicurare che: (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria; (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria».
Ebbene, «il Regno Unito – viene scritto – si riserva il diritto di educare i bambini con disabilità al di fuori della loro comunità locale, dove è disponibile un’istruzione più adeguata. E tuttavia, i genitori di bambini e bambine con disabilità hanno le stesse opportunità degli altri genitori di dichiarare una preferenza per la scuola in cui desiderano che il loro bambino venga educato».
«Il Governo del Regno Unito – si aggiunge quindi nella dichiarazione che accompagna la riserva – si impegna a continuare a sviluppare un sistema inclusivo in cui i genitori di bambini e bambine con disabilità abbiano un accesso crescente a scuole tradizionali in grado di soddisfarne le esigenze». E tuttavia si puntualizza che «il sistema di istruzione generale nel Regno Unito comprende sia scuole tradizionali che scuole speciali», ciò che continuerà ad essere, al di là di quanto stabilito dalla Convenzione.

Per quanto poi riguarda il 18° articolo, sulla Libertà di movimento e la cittadinanza, è bene innanzitutto riportarne integralmente il contenuto: «1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità: (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità; (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento; (c) siano libere di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio; (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese».
Questa è la riserva espressa dalla Gran Bretagna: «Il Regno Unito si riserva il diritto di applicare tale legislazione, ma non per coloro che ai sensi delle nostre leggi non abbiano il diritto entrar e rimanere nel nostro Paese, ciò che è necessario valutare caso per caso». Una puntualizzazione, quindi, quanto mai significativa, che non richiede troppi commenti.

Infine, rispetto al 27° articolo su Lavoro e occupazione (articolo 1: «Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri…»), pur accettandone le disposizioni, se ne esclude l’applicazione nel Regno Unito, per quanto concerne l’ammissione in una delle proprie forze navali, militari o aeree.

Prossimamente passeremo ad esaminare le riserve espresse da altri Paesi. (S.B.)

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