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Proroga dello stato di emergenza: i “lavoratori fragili” e i congedi parentali

Uomo con disabilità motoria al lavoroCon la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, decisa il 14 dicembre dal Consiglio dei Ministri, è stata prorogata anche la possibilità di lavorare in smart working (“lavoro agile”), per i cosiddetti “lavoratori fragili”, ovvero per coloro che – come era stato fissato dall’articolo 2-ter, inserito in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 111/21 (se ne legga anche sulle nostre pagine), siano «lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Come tuttavia reso noto sempre a proposito del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, tramite un Decreto Interministeriale, «da adottare entro trenta giorni», si dovranno individuare «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto».
Anche i congedi parentali al 50% della retribuzione, per i genitori con figli o figlie in quarantena a causa del Covid, sono coinvolti nella proroga dello stato di emergenza, e per i genitori di figli o figlie con disabilità grave, come definita dal citato articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, l’opzione viene concessa indipendentemente dall’età dei figli stessi e anche nel caso di chiusura dei Centri Diurni cui fanno riferimento questi ultimi. (S.B.)

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