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Permessi, congedi parentali e discriminazioni: le modifiche alla Legge 104

Elaborazione grafica sull'assistenza alle persone con disabilitàPubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio scorso, il Decreto Legislativo 105/22, recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (22G00114), ha introdotto una serie di novità in tema di maternità, paternità e congedo parentale, con l’obiettivo, come si legge al primo comma dell’articolo 1, «di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in àmbito lavorativo e familiare».
A tal proposito il provvedimento ha modificato o integrato alcune parti della Legge Quadro 104/92, come possiamo vedere di seguito, ricordando che successivamente l’INPS, tramite il Messaggio n. 3066 del 4 agosto, ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle relative indennità, entrate in vigore dal 13 agosto. Le indicazioni operative di dettaglio saranno invece oggetto di una specifica Circolare di successiva pubblicazione.

Vediamo dunque quali sono le integrazioni e le modifiche inserite dall’articolo 3 del Decreto 105/22 (articolo intitolato appunto Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) nella Legge 104/92, a partire dall’inserimento dell’articolo 2 bis (Divieto di discriminazione), secondo il quale: «1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura. 2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile. 4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

E veniamo alle modifiche all’articolo 33 (Agevolazioni) della Legge 104/92, contenute sempre nell’articolo 3 del Decreto Legislativo 105/22:
«
1) il comma 2 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
2
) il comma 3 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
3) il comma 4 [dell’articolo 33 della Legge 104/92] è sostituito dal seguente: 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti agli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001;
4) dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. I lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81 o ad altre forme di lavoro flessibile. Restano ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva nel settore pubblico e privato;
5
) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: 7-ter. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni».

Ricapitolando in breve i passaggi più significativi di queste modifiche, si può dire questo: niente più “referente unico” per la fruizione dei permessi mensili di cui alla Legge 104, per assistere le pesone con disabilità. D’ora in poi, infatti, i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza alla stessa persona con disabilità. In tal senso, diventa possibile per due soggetti (ad esempio per i coniugi) assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare con disabilità in giorni diversi, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Per quanto poi riguarda i congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/01, essi, come già previsto per i permessi, sono fruibili, d’ora in avanti, anche da un convivente di fatto. (S.B.)

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