«Onorevole Presidente, la FISH chiede a Lei e ai Capigruppo della Camera, a nome di tutte le persone con disabilità e dei loro familiari un impegno particolare per l’approvazione definitiva del Decreto Legge Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, contenente importanti provvedimenti che le persone con disabilità attendono da molti anni, come l’unificazione delle procedure per i diversi accertamenti e la non ripetibilità delle patologie croniche e stabilizzate».
Si apre così la lettera indirizzata da Pietro V. Barbieri, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), al presidente della Camera Pierferdinando Casini e a tutti i capigruppo della Camera stessa.
Il riferimento è al Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, denominato appunto Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione e segnatamente all’articolo 6 di esso, Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, che tocca punti particolarmente importanti sui quali la FISH si batte ormai da molti anni.
Si pensi ad esempio al comma 1, che recita testualmente:
«Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure […] per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale».
Oppure al comma 3, ove nel sostituire il comma 2 dell’articolo 97 della Legge 388/2000 si dice: «I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap».
Appare quasi superfluo ricordare come le persone con disabilità siano oggi costrette a sottoporsi ad un numero enorme di visite per accedere ai benefici in vigore oppure per mantenerli. «Questi nuovi provvedimenti – scrive ancora Barbieri nella sua lettera – getterebbero le basi per affermare princìpi di cittadinanza e non di vessazione nei loro confronti da parte della Pubblica Amministrazione».
La preoccupazione e l’urgenza della FISH sono ben motivate dal fatto che in epoca di fine Legislatura, con un numero relativamente esiguo di giorni a disposizione prima dello scioglimento delle Camere, può certamente succedere che il Decreto decada senza essere convertito in Legge.
E a questo punto l’appello di Barbieri, giustificato dall’importanza delle misure adottate, è che la norma contenuta nell’articolo 6 del Decreto, «laddove si ritenga che quest’ultimo non possa essere convertito nel poco tempo restante, venga spostata su un altro Decreto Legge di cui si è invece sicuri possa intervenire la conversione».
La battaglia continua, quindi, con la speranza che almeno in questo caso le istanze provenienti dalle persone con disabilità, dalle loro famiglie e dalle associazioni che le rappresentano non rimangano inascoltate.
(S.B.)
Articolo 6: Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
1. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l’invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all’articolo 33, comma 5, della medesima legge».
3. Il comma 2 dell’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione».