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Le persone con disabilità che voteranno a casa

Disegno simbolico dei disabili al votoLa Legge 22 del 27 gennaio 2006 [conversione del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, sul quale avevamo già dato informazione, N.d.R.] accoglie un’istanza espressa da più parti negli ultimi anni relativa all’esercizio del diritto di voto di persone con disabilità gravissima.
La nuova norma ammette, per la prima volta, la possibilità di votare a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Si pensi, solo a titolo di esempio, a chi utilizza permanentemente un respiratore. Costoro potranno votare nel luogo ove dimorano che non è necessariamente quello in cui hanno ufficialmente la residenza.
È bene sottolineare anche che la disposizione non riguarda le persone con disabilità, pur gravi e magari allettate, che non siano in situazione di dipendenza da apparecchi elettromedicali.

Quando?
L’opportunità è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento Europeo spettanti e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali, dei sindaci e dei Consigli Comunali, le disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

Come fare?
Gli elettori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge dovranno far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti – non oltre il quindicesimo giorno prima della data della votazione – una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e indicando l’indirizzo completo.
Dovranno inoltre allegare copia della tessera elettorale e un certificato medico da cui risulti che l’infermità comporta una «dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio» e se il soggetto ha la necessità di essere assistito durante l’esercizio del voto.
Tale certificato potrà essere rilasciato esclusivamente da un medico designato dalle Aziende Sanitarie Locali.

Il sindaco
A questo punto inizieranno le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione, dovrà includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per Sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna Sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvederà a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.
Nel frattempo, il sindaco rilascerà ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianificherà il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di Sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del Comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunicherà i relativi nominativi ai sindaci dei Comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvederanno a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di Sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Come si vota?
Il voto verrà raccolto, durante le ore di apertura della votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di Sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.
Saranno presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Potranno partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente, dal canto suo, dovrà assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Le schede votate verranno custodite dal presidente, immediatamente riportate presso l’ufficio elettorale di Sezione e immesse nell’urna destinata alle votazioni.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.

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