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Disabili e partecipazione ai processi

Martelletto del giudiceIl 2006 è iniziato con importanti novità di ordine giuridico in relazione alle problematiche connesse alla disabilità.
In questo senso l’entrata in vigore della legge concernente Misure per la tutela giudiziaria delle persone disabili vittime di discriminazioni (Legge 67/2006) rappresenta senza dubbio un’importante presa di coscienza da parte delle istituzioni.
La portata della nuova norma va colta nel riconoscimento diretto e immediato di quanto in precedenza era desumibile in virtù di procedimenti interpretativi e di combinazioni tra norme. Il risultato delle nuove disposizioni, pertanto, sembra essere quello di un vertiginoso abbassamento del livello di astrazione per la qualificazione normativa di determinati interessi connessi alla condizione di disabilità e quindi di una semplificazione dei procedimenti logici di riconducibilità alla norma.

Altre norme sulla discriminazione
Il Legislatore si era già espresso sul tema della discriminazione della persona disabile e lo aveva fatto in relazione al mondo del lavoro, con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 216/2003, concepito per tutelare il lavoratore contro le condotte discriminatorie perpetrate a suo danno.
Tale Decreto aveva previsto espressamente la posizione del lavoratore disabile vittima di discriminazioni, con una definizione opportunamente elastica delle possibili condotte discriminatorie, costituendo in tal modo uno strumento di difesa giudiziaria celere e semplice, finalizzato a rendere effettiva la tutela della situazione lesa.
Se il Legislatore, infatti, aveva previsto da una parte che la discriminazione potesse essere perpetrata sia in forma diretta che indiretta, aveva anche richiamato, dall’altra, l’istituto processuale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legislativo 286/1998, già contemplato nell’ambito della tutela del soggetto straniero.
La nuova Legge 67/2006, sulla scia del Decreto Legislativo 216/2003, ha esteso la tutela antidiscriminatoria dall’ambiente lavorativo a tutti gli ambienti di vita della persona disabile, in perfetta coerenza con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, e ha richiamato di nuovo lo strumento processuale di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 286/1998.
Si è realizzato insomma quello che era opportuno e cioè consentire al soggetto disabile una tutela rapida ed efficace contro ogni discriminazione perpetrata a suo danno in tutte le formazioni sociali ove si svolga la sua personalità.

Immigrazione e disabilità
La procedura istituita dal citato articolo 44 del Decreto Legislativo 286/1998 per caratteristiche “genetiche” è necessariamente semplificata. Essa nasce infatti nell’ambito della disciplina sull’immigrazione, dove la semplificazione della tutela processuale è elemento essenziale.
La semplificazione consiste in sostanza nel ridurre le formalità di rito e nel conferire al Tribunale la facoltà di procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione. Se associamo poi il ricorso alla prova presuntiva e l’estensione dei titolari della legittimazione attiva, ci possiamo rendere conto di come il sistema abbia, quanto meno sulla carta, tutte le caratteristiche per sortire effetti positivi.
Anche enti e associazioni preventivamente delegati dal disabile hanno la possibilità di agire in giudizio per la rimozione delle condotte discriminatorie e per il risarcimento del danno patrimoniale e non.
Dal punto di vista risarcitorio, poi, l’espressa contemplazione del danno non patrimoniale sembra, a nostro parere, confermare il danno esistenziale  come tipologia di danno risarcibile e come  danno strettamente connesso alla condizione di disabilità. O quantomeno auspichiamo che la giurisprudenza prenda questo indirizzo.

Gli interventi giurisprudenziali
Se da un lato quindi la protezione dei diritti fondamentali della persona disabile si è opportunamente potenziata anche attraverso nuovi strumenti processuali, dall’altro non devono essere dimenticati quegli interventi giurisprudenziali che hanno sottolineato l’importanza della partecipazione consapevole al processo.
Anche in questo ambito un intervento che aveva trovato la sua origine  nella  tutela del soggetto straniero è stato in un secondo momento ricondotto alle ipotesi inerenti alla disabilità.
Ci riferiamo in particolare alla Sentenza della Corte Costituzionale del 22 luglio 1999, n. 341 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 119 del Codice di Procedura Penale, «nella parte in cui non prevede che l’imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa».
Il testo originario dell’articolo 119 del Codice di Procedura Penale, pur considerando la posizione processuale del disabile sensoriale, prevedeva invece misure non idonee a garantirne la partecipazione attiva in tutte le fasi del procedimento. La disposizione, infatti, si limitava a contemplare i momenti in cui gli imputati muti, sordi o sordomuti avessero voluto o dovuto fare dichiarazioni, senza estendersi a tutta la dinamica dibattimentale e ciò non poteva non apparire in palese contrasto con le garanzie, per la cui effettività la partecipazione integrale e consapevole dell’imputato alla dialettica processuale è un dato imprescindibile.
La Corte Costituzionale ha apportato dunque un correttivo alla formulazione originaria dell’articolo 119 del Codice di Procedura Penale, riproponendo in tema di disabilità sensoriale e processo quanto l’articolo 143 del Codice stesso aveva già previsto in relazione all’imputato straniero. L’articolo 143 riconosce infatti il diritto di quest’ultimo all’assistenza gratuita dell’interprete affinché possa comprendere l’accusa contro di lui formulata e seguire il compimento degli atti.
Sempre in relazione all’imputato straniero, già il tenore letterale del citato articolo 143 dissimula l’esigenza di garantire la comprensione del processo nella sua integrità e proprio a questo scopo prevede l’apporto del traduttore non soltanto nel momento delle dichiarazioni volute o dovute, ma durante tutto il dibattimento.
Affinché quindi della stessa opportunità possa fruire anche il disabile sensoriale, si è reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale che correggendo una disattenzione del Legislatore ha confermato una serie di princìpi imprescindibili in tema di garanzie e previsto anche il mezzo più opportuno per la loro concretizzazione.
Da una parte, dunque, l’esigenza di creare tutti i presupposti per rendere possibile la percezione di ciò che accade durante il dibattimento, antecedente necessario in un sistema processuale in cui l’ambito di formazione della prova è, salvo le eccezioni previste dalla legge, il dibattimento stesso. Dall’altra parte l’opportunità di designare a sostegno dei disabili le persone vicine dal punto di vista relazionale e affettivo.
Conscio delle difficoltà comunicative che fisiologicamente sono riconnesse a questo tipo di menomazioni, l’ordinamento, in relazione ai casi di disabilià sensoriale, non poteva perciò limitarsi a prevedere il supporto di esperti nel linguaggio dei sordomuti. In molti casi, infatti, solo le persone con cui il disabile sensoriale interagisce abitualmente sanno cogliere il contenuto effettivo delle sue manifestazioni ed esternazioni. E anche al di là del sostegno psicologico che possa derivare al disabile dall’avere accanto, in momenti così significativi e delicati, una persona di cui si può fidare, la preferenza accordata sembra proprio finalizzata a garantire al giudice la comprensione di quello che l’imputato effettivamente vuole esprimere. 

Barriere architettoniche
La partecipazione al processo, però, non è stata limitata solo da barriere sensoriali, ma anche da barriere architettoniche.
In relazione a tali problematiche, la Cassazione ha evinto dal combinato disposto della Legge 104/1992 e del DPR 503/1996 lo specifico obbligo delle istituzioni di attivarsi affinché la persona disabile possa esercitare dignitosamente i fondamentali diritti individuali e sociali, tra i quali, ovviamente, la difesa processuale.
Non è accessibile il Tribunale di PescaraA tal proposito, con la Sentenza del 17 dicembre 2001, n. 3376, la Suprema Corte ha stabilito che l’assoluta impossibilità di comparire al processo, ascrivibile alle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore dev’essere «riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, l’impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche».
Nel caso in esame un imputato in carrozzina era stato dichiarato contumace, data l’impossibilità di partecipare al processo a causa dell’inagibilità dell’aula. Il giudice di merito aveva ritenuto non giustificato l’impedimento costituito dalle barriere architettoniche che ostacolavano l’accesso ai locali di udienza.
A tali conclusioni si era giunti sull’assunto che l’impedimento avrebbe potuto essere eliminato con mezzi ausiliari, tra cui anche il trasporto a braccia del disabile nell’aula di udienza.
In difformità però alla giurisprudenza di merito, la Cassazione ha ritenuto illegittima la declaratoria della contumacia, affermando che gli «interventi di rimozione degli ostacoli debbono essere previsti rispetto al manifestarsi dell’esigenza della persona disabile e i problemi di questa non possono essere considerati problemi individuali, ma debbono essere assunti dall’intera collettività [grassetto nostro, N.d.R.]»; pertanto, «una volta che l’autorità giudiziaria abbia convocato il cittadino a comparire in giudizio, spetta in via generale all’amministrazione garantire che per le persone disabili siano assicurate modalità di accesso ai locali rispettose dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini». 

Che la barca non resti alla deriva…
In conclusione si può dire che prevedere nuovi istituti processuali da utilizzare per la tutela dei diritti della persona con disabilità risulta di fondamentale importanza e possiamo affermare che vi sia stata da parte dell’ordinamento giuridico una presa di coscienza in tal senso.
Ma se l’istituzione, o semplicemente l’estensione di nuove procedure, può risolvere determinati problemi a valle, non va dimenticato – per non vanificare la funzionalità stessa di determinati istituti – che a monte devono essere realizzate le condizioni di partecipazione fisica e psichica della persona disabile al processo. I due piani di intervento sono concomitanti e inscindibili, l’uno da concepire come rafforzativo dell’altro.
Semplicità, velocità delle procedure, estensione dei legittimati ad agire, partecipazione reale del diretto interessato al procedimento non sono forse i princìpi sui quali si fonda anche la disciplina riguardante l’amministrazione di sostegno?
Se a questa domanda si può rispondere affermativamente, sembra allora visibile l’orizzonte verso il quale si sta muovendo l’ordinamento, ma sarà opportuno che la barca non rimanga alla deriva

*Informarecomunicando, Centro di Informazione per l’Handicap, UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Sezione di Pisa.

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