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Come ottenere un ausilio

Un originale esemplare di carrozzina, realizzata con il Lego, alla manifestazione Lego Mindstorm del 2004La fornitura di protesi, ortesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale è regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità n. 332 (27 agosto 1999), noto come Nomenclatore Tariffario. Per il cittadino è necessario comprendere innanzitutto se egli rientra fra chi ha diritto alla fornitura gratuita e se il prodotto di cui necessita è tra quelli prescrivibili.
Fra gli aventi diritto vi sono sicuramente gli invalidi civili in possesso di certificazione, o in attesa di ottenerla, e i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un’invalidità permanente.

Prescrizione e autorizzazione
La prescrizione di un ausilio va redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale – dipendente o convenzionato – competente per la menomazione o disabilità per cui si individua il prodotto.
La prima prescrizione dovrebbe derivare da un’attenta valutazione clinica del paziente e presentare quindi una diagnosi circostanziata, oltre ad un programma riabilitativo di uso del dispositivo prescritto.
Il paziente, o chi l’assiste, dev’essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di impiego del dispositivo stesso.
L’autorizzazione alla fornitura è rilasciata dall’Azienda USL di residenza dell’assistito che deve verificare se egli ne abbia diritto e se vi sia corrispondenza tra la prescrizione e i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, in caso di forniture successive alla prima, si dovrà accertare il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
La USL deve pronunciarsi tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa, anche senza risposta (silenzio assenso). Nell’autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore.

Fornitura e collaudo
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti devono rispettare i tempi di consegna previsti dal secondo allegato al Decreto, che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità.
Il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del fornitore. Quest’ultimo deve poi informare la USL entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna; l’assistito viene quindi invitato, entro quindici giorni, a presentarsi per il collaudo. Se non è deambulante, la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Nel caso in cui non si presenti alla verifica, può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Il collaudo, da effettuarsi entro venti giorni dalla consegna, viene eseguito dallo specialista prescrittore, verificando la corrispondenza tra quanto prescritto e quanto fornito e la “congruenza clinica” fra quanto prodotto e le effettive esigenze del paziente. Per i prodotti monouso (cateteri, pannoloni ecc.), non è previsto alcun collaudo.

Garanzia e rinnovo
Gli ausili forniti attraverso il Servizio Sanitario sono coperti da garanzia che cambia a seconda del prodotto. Il secondo allegato del Decreto fissa i termini di garanzia per ciascuna tipologia di prodotto; essi variano da sei a dodici mesi.
Carrozzina elettronicaRiguardo ai peculiari prodotti del terzo elenco (respiratori, ventilatori, alimentatori), dai quali potrebbe dipendere la stessa sopravvivenza del paziente, il Ministero obbliga le USL ad assicurarne la perfetta funzionalità, stipulando contratti con i fornitori che prevedano la manutenzione e la tempestiva riparazione.
Anche i tempi minimi di rinnovo (una carrozzina elettrica, ad esempio, può essere concessa solo ogni sei anni) sono disciplinati per legge, con eccezioni che permettono una pur minima flessibilità.
Questi limiti non riguardano i minori di diciotto anni. Essi, inoltre, possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito.
In caso di smarrimento, rottura accidentale o particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l’USL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima del tempo previsto.

Altri ausili
Il Decreto lascia aperto lo spiraglio alla concessione di ausili non inclusi nel Nomenclatore né riconducibili a prodotti aventi la stessa finalità riabilitativa, a condizione che i beneficiari siano persone con gravissime disabilità.
Il Decreto stesso prevedeva che la disposizione divenisse applicativa dopo che il Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, avesse fissato i soggetti aventi diritto, le modalità di prescrizione e controllo e i tipi di ausili autorizzati, ma tale norma non è mai stata emanata, ciò che causa una forte disomogeneità di orientamenti e prassi nel territorio.
Un’annotazione particolare merita il concetto di riconducibilità. Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l’USL di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore.
Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione.
Va detto che l’USL copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio “simile”) a quello erogato.

Abusi e disservizi
In caso di abusi, ritardi, mancate concessioni o disservizi, il consiglio che diamo è quello di rivolgersi per iscritto al direttore generale dell’USL.
In seconda battuta di rivolgersi al difensore civico comunale o regionale. Non è necessaria l’assistenza di un legale: vanno presentati i fatti per iscritto e chiesto appunto l’intervento del difensore civico che chiederà a sua volta spiegazioni alla Pubblica Amministrazione, proponendo le soluzioni del caso.
Se nemmeno questa “strada” produrrà effetti positivi, sarà bene valutare l’opportunità di un’azione legale

*Periodico nazionale della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare). Testo tratto dal numero 158 di «DM» e pubblicato per gentile concessione del giornale.

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