- Superando.it - https://www.superando.it -

Malattia, disabilità e discriminazione

Il 28 maggio del 2004 la società spagnola Eurest Colectividades SA licenzia la signora Chacon Navas, la quale dal 14 ottobre dell’anno precedente aveva interrotto la propria attività lavorativa a causa di una malattia.
Di fronte ad un provvedimento per cui la stessa società non fornisce la causa e del quale ammette l’irregolarità, proponendo un indennizzo, la signora Navas presenta un ricorso, sostenendo che il suo licenziamento sia da considerare nullo – per la discriminazione di cui è stata oggetto – e chiedendo la condanna della Eurest e il suo reintegro nel posto di lavoro.

A questo punto, nell’intervenire, il giudice spagnolo del rinvio fa riferimento in particolare alla Direttiva Europea 78/2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Le bandiere degli Stati membri dell'Unione EuropeaQuest’ultima, infatti, «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, al fine di rendere effettivo negli Stati Membri il principio della parità di trattamento». Il giudice di Madrid si rivolge quindi, nel gennaio del 2005, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ponendo alcune questioni pregiudiziali relativamente a due aspetti.
Prima di tutto chiede se la suddetta Direttiva – ove fa riferimento all’handicap – includa «nel suo ambito di tutela una lavoratrice che è stata licenziata dal datore di lavoro esclusivamente perché malata». Poi, nel caso in cui così non fosse, se la malattia possa essere considerata una condizione che si aggiunge a quelle per le quali la Direttiva vieta la discriminazione.

Sulla questione la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata proprio nei giorni scorsi, con una sentenza che costituisce il primo esempio del genere rispetto al trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Al fine di risolvere la questione sollevata, la Corte ha ritenuto di dovere «in primo luogo interpretare la nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78» e in secondo luogo di esaminare «in quali limiti i disabili sono tutelati da quest’ultima per quanto attiene le condizioni di licenziamento».

Infatti, uno dei “punti deboli” della Direttiva Comunitaria attorno alla quale ruota tutta la vicenda è che essa «non offre una definizione della disabilità o dell’handicap». La Corte stabilisce quindi che quest’ultimo debba essere inteso come «un limite che risulta, in particolare, da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale».
Ancora, però, avendo il Legislatore volutamente utilizzato il termine di handicap e non quello di malattia, per la Corte non risulta possibile un’assimilazione di queste due nozioni.Il corridoio di un ospedale
Al contrario, la Direttiva, sempre in base a quanto si legge nella sentenza, non contiene indicazioni in base alle quali si possa intendere «che i lavoratori sono tutelati in base al divieto di discriminazione fondata sull’handicap appena si manifesti una qualunque malattia».

La Corte ha sancito quindi che «una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente a causa di una malattia non rientra nel quadro generale tracciato dalla Direttiva 2000/78 per lottare contro la discriminazione fondata sull’handicap».
Inoltre, valutato il fatto che un divieto generale di discriminazione costituisce parte integrante dei princìpi generali del diritto comunitario, ma tenuto anche conto che il Trattato Comunitario non contiene disposizioni che vietino la discriminazione fondata sulla malattia in quanto tale, la Corte ha dichiarato, rispondendo così anche alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio spagnolo, che l’ambito di applicazione della Direttiva non debba essere «esteso per analogia al di là delle discriminazioni fondate su motivi enunciati in modo esaustivo nell’articolo 1 di quest’ultima».
La Corte ha concluso quindi «che la malattia in quanto tale non può essere considerata un motivo che si aggiunge a quelli in base ai quali la Direttiva 78/2000 vieta qualsiasi discriminazione».

*Grassetti delle citazioni a cura della nostra redazione.

Please follow and like us:
Pin Share