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Autocertificazione per entrare gratis nei musei

La Galleria degli Uffizi a FirenzeÈ una questione già nota ai nostri lettori, quella sancita dal Decreto 239 del 20 aprile 2006, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale consente l’ingresso gratuito negli istituti e nei luoghi di cultura ai cittadini dell’Unione Europea «portatori di handicap e a un loro familiare o ad un altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria».
Su tale provvedimento abbiamo presentato anche posizioni critiche (E nei musei il disabile resta solo un malato!, di Glauco Perani), dando poi spazio alle doverose repliche istituzionali (Musei gratis: non è carità, di Franco Faranda).

Al di là delle varie posizioni espresse, va detto per altro che la norma non precisava quale fosse la documentazione da esibire per poter godere di questo particolare diritto alla cultura.
A questo punto, interpellata dall’Istituto Cortivo di Padova – impegnato in attività didattiche e di tirocinio dedicate agli assistenti turistici per disabili e agli amministratori di sostegno – la Direzione Ministeriale del Servizio Musei ha risposto con una nota ministeriale del 3 novembre (protocollo n. 13093), ove a firma del dirigente Maria Grazia Benini si precisa che «la condizione di disabilità deve essere attestata da documentazione medica» e che «la condizione di accompagnatore deve essere attestata da Associazioni o Enti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria».

Va però ricordato – ed è ben noto ai nostri lettori – che sin troppo spesso, in particolare per accedere alle prestazioni assistenziali o ad agevolazioni fiscali, vengono richiesti alle persone con disabilità attestati e certificazioni sulla loro condizione di handicap. In casi come quelli regolamentati dal Decreto Ministeriale 239/2006 ci si può invece rifare alla Legge 448/1998, unica eccezione al divieto generale di autocertificazione rispetto ai certificati medici.
Qui infatti, all’articolo 39 (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap), si recita testualmente: «I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi».

Diventa quasi superfluo ricordare dunque che tra le varie «utilità» previste da quella norma rientra a pieno titolo anche la possibilità di ingresso gratuito ai luoghi della cultura.
Per avvalersi quindi di quanto previsto dal Decreto emanato nell’aprile di quest’anno, è sufficiente l’autocertificazione, la quale consiste nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando data e commissione di accertamento.
(S.B.)

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