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Agevolazioni auto: niente più cointestazioni

Veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con disabilitàUna recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 4 del 17 gennaio 2007) affronta e fornisce un’indicazione dirimente circa un aspetto – controverso e di disomogenea applicazione – relativo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
Tale risoluzione genera risvolti operativi e applicativi sicuramente maggiori delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 che – come si ricorderà – inibisce la vendita dei veicoli “agevolati” prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefìci acquisiti.

L’interpello
La Risoluzione n. 4/2007 risponde ad un interpello che sosteneva l’applicabilità delle agevolazioni fiscali, anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito.
Chi aveva presentato l’interpello suggeriva, quindi, un’interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede invece che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l’abbia fiscalmente a carico.

La risoluzione
L’Agenzia delle Entrate precisa che, recando le norme in oggetto provvedimenti agevolativi, l’interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi. Essa rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Il fatto poi che i due coniugi siano in comunione dei beni e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta in ogni caso, rispetto all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefìci fiscali di cui si tratta, in quanto il veicolo stesso è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito.
Oltre a ciò la risoluzione precisa, in modo netto, che non è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme, infatti, non possono «essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo». L’intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ricadute operative
Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo “agevolato” per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla cointestazione consente infatti di evitare di intestare l’assicurazione al familiare della persona con disabilità, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo. Ma c’è anche chi, in modo non del tutto infondato, ha intravisto in questa soluzione tentativi elusivi. In ogni caso, dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo tratto dal sito
HandyLex e da noi pubblicato per gentile concessione di tale testata.

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