Come a suo tempo promesso ai lettori, proponiamo un aggiornamento sulle vicende più recenti riguardanti i corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico destinato ad alunni con disabilità, promossi dalla Cooperativa Istituto Walden Arl, con sede a Belpasso (Catania).
Nel nostro precedente articolo avevamo reso noto come dopo le richieste di chiarimento della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – che riteneva e ritiene «il Ministero dell’Università unico autorizzato per legge a rilasciare titoli di specializzazione per le attività didattiche del sostegno» – fosse giunto risolutivo un intervento della Direzione Generale per la Sicilia del Ministero della Pubblica Istruzione, nel quale si riaffermava appunto come la competenza sull’attivazione di questi corsi «spettasse esclusivamente alle Università, nonostante la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa».
Di conseguenza, nel dicembre del 2006, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Guido Di Stefano, aveva invitato a sospendere le prove di selezione per l’accesso ai corsi.
Inoltre, anche il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva precisato – sempre in riferimento ai corsi del Walden – che ogni altra formazione inerente al sostegno e i relativi titoli finali conseguiti a seguito di corsi non attivati dall’Università «non conferiscono alcun diritto per la loro valutazione né gli stessi sono spendibili ai fini dell’inserimento negli elenchi di sostegno relativi alle graduatorie permanenti del personale della scuola».
Un fatto nuovo, rispetto a quanto riferito, è arrivato da una Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania del 30 gennaio scorso, segnalataci dall’avvocato Danilo Biscontini il quale, in qualità di legale della Cooperativa Istituto Walden, ci ha inviato il 2 aprile la seguente precisazione che pubblichiamo per giusto diritto di replica:
«Sono stato membro della Commissione esami nelle prove selettive fissate per ben due volte a Patti e per due volte “fatte rinviare” all’ultimo momento dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Ho seguito le vicende giudiziarie al TAR e il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso dell’Istituto Walden, ha ordinato all’Assessorato di far espletare i corsi entro 30 gg (scaduti in questi giorni), nominando in difetto un Commissario ad acta che li farà svolgere. L’Istituto Walden ha comunicato quanto sopra a tutti gli interessati».
E in effetti – lo confermiamo – la comunicazione di tale provvedimento si può leggere nel sito dello stesso Istituto Walden.
«Se anche è vero – conclude l’avvocato Biscontini – che la legge riserva ormai alle Università la possibilità di indire corsi validi per insegnanti di sostegno, in questo caso il TAR consente l’espletamento di corsi negati dall’Assessorato in epoca precedente all’entrata in vigore di queste regole (ora per allora) e quindi gli stessi non possono che determinare titoli validi».
C’è però un altro fatto nuovo, molto recente, al quale riteniamo doveroso dare spazio ed è una comunicazione del 15 marzo scorso, proveniente dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX, a firma del direttore generale Antonello Masia.
Si tratta in sostanza di una risposta negativa al Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Istruzione – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Sicilia e al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo, rispetto ad una richiesta di incontro per trovare una soluzione al caso e riteniamo quanto mai interessante pubblicarne il contenuto integrale [grassetti nella citazione nostri, N.d.R.]:
«Si fa seguito alla nota con la quale la S.V. ha informato questo Ministero che, in esecuzione di un giudicato e nell’esercizio di una competenza di cui il Dipartimento Pubblica Istruzione – Regione Sicilia era titolare alla data dell’istanza dell’Istituto Walden, ha autorizzato l’istituto a gestire due corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno pur essendo, nel frattempo, cambiata la normativa di riferimento.
Infatti come è noto alla S.V., all’inizio dell’iter procedurale, nel dicembre u.s. questo Ministero, unitamente al Ministero della Pubblica Istruzione, ha proceduto a sospendere ogni iniziativa relativa ai corsi in oggetto atteso che gli stessi, così come organizzati, non apparivano conformi alla normativa vigente in materia.
Tale normativa, sin dal 1998, D.I. 460 del 24 novembre 1998, ha demandato alle Università la formazione dei docenti, compresa la formazione per il sostegno.
Le Università erano autorizzate dalla suindicata normativa ad istituire corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno, anche in regime di convenzione con Enti ed Istituti specializzati di cui all’art. 14, comma 4, della Legge 104/92, fino a quando non vi fosse stata disponibilità di docenti muniti di specializzazione rilasciata dalle apposite strutture universitarie, SISS e corso di Laurea in Scienze della formazione primaria.
Tale procedura doveva tener conto che i corsi, così organizzati, si concludessero entro il 31 ottobre 2001 nel caso di formazione di insegnanti di sostegno per la scuola media di 1° e 2° grado, ed entro la data del 31 ottobre 2002 in caso di formazione di insegnanti di sostegno per la scuola materna ed elementare.
Premesso quanto sopra, si comunica che in presenza di corsi autorizzati in contrasto con la normativa vigente non si ravvisa la necessità di procedere all’incontro richiesto, pur restando a disposizione per ogni eventuale delucidazione al riguardo».
Un documento, dunque, che secondo Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH, non fa altro che ribadire un concetto molto semplice: «Oggi i corsi di specializzazione possono essere gestiti solo dalle Università».
«In tal senso – aggiunge Nocera – la Sentenza cui fa riferimento l’avvocato Biscontini non prende in considerazione il fatto nuovo del cambiamento della normativa, stante nelle more dei processi, secondo cui corsi come questi sono gestiti appunto solo dalle Università. Né la Sentenza avrebbe potuto prenderla in considerazione, poiché l’unico che avrebbe potuto far riferimento ad essa, il Direttore Scolastico Regionale della Sicilia, è stato estromesso del giudizio, come risulta dalla sentenza stessa».