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Permessi: l’INPS dispone e poi precisa

Bimbo con disabilità insieme a persona adulta, davanti ad un computerSpesso da parte di molti familiari di persone con disabilità viene espressa l’esigenza di poter frazionare in ore i tre giorni di permesso sanciti dall’articolo 33 della Legge 104/92.
E tuttavia né quella norma né le successive modificazioni precisavano se i permessi mensili fossero frazionabili o meno, argomento sul quale sono intervenuti, con proprie circolari, gli enti previdenziali.

Prendendo dunque a riferimento le disposizioni dell’INPS e dell’INPDAP – che assicurano la stragrande maggioranza dei dipendenti privati e pubblici – le indicazioni erano finora diverse.
L’INPDAP, infatti, ammette il frazionamento dei tre giorni di permesso lavorativo in ore, per un massimo di 18 ore mensili, come riporta la Circolare INPDAP n. 34, del 10 luglio 2000, la quale su questo aspetto precisa: «5.1. Benefici previsti (articolo 33, 3° comma, L. 104/92; articolo 19, L. 53/2000) – Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi; il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili».
Dal canto suo, l’INPS, fino ad ora, consentiva di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate, come stabilito dalla Circolare INPS n. 211 del 31 ottobre 1996.

Alcune novità sulla questione sono arrivate nel giugno scorso, quando, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche l’INPS ha deciso di applicare la soluzione già adottata dall’INPDAP.
Infatti, con il Messaggio 15995 del 18 giugno 2007, si precisa che d’ora in poi i beneficiari dei tre giorni di permesso potranno frazionare le assenze fino ad un massimo di 18 ore mensili, riferite – va precisato – al lavoratore che svolga attività a tempo pieno, mentre per chi svolge un tempo parziale (verticale o orizzontale) questo numero viene proporzionato alle ore effettivamente lavorate.
Va segnalato anche che il limite delle 18 ore non è applicabile per quei lavoratori che abbiano diritto alle due ore di permesso giornaliero e cioè ai lavoratori disabili o ai genitori di persone di età inferiore ai tre anni (in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa).

Ancor più recentemente, però, l’INPS è tornata sulla medesima questione, con alcune ulteriori precisazioni contenute nel Messaggio 16866 del 28 giugno 2007, le quali sono assai rilevanti poiché definiscono il numero massimo di ore di permesso lavorativo nel caso questo venga frazionato.
Se infatti nel precedente Messaggio l’INPS aveva ammesso la frazionabilità in ore (prima la ammetteva solo in mezze giornate), ponendo il limite massimo a 18 ore mensili, ora ribadisce che il limite massimo previsto opera esclusivamente quando i tre giorni di permesso vengono frazionati, anche parzialmente, in ore, precisando, inoltre, che il limite di 18 ore è riferito ai casi in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Per tutti gli altri casi, invece, il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che esso cambi, ciclicamente, da una settimana all’altra.

L’INPS fissa dunque due formule diverse:
– Primo caso: orario di lavoro fissato su base settimanale – la formula è la seguente: l’orario normale di lavoro settimanale va diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicato per 3. Il risultato corrisponderà al numero di ore mensili fruibili.
– Secondo caso: orario di lavoro fissato su base plurisettimanale; la formula è la seguente: l’orario normale di lavoro medio settimanale va diviso per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali e moltiplicato per 3. Anche qui il risultato corrisponderà al numero di ore mensili fruibili.

A questo punto, per rendere più agevole il conteggio, abbiamo predisposto un foglio di calcolo in Excel, nel quale è sufficiente inserire i dati relativi all’orario settimanale e il numero dei giorni lavorativi, desumibili dal proprio contratto, per ottenere in automatico il numero di ore di permesso concedibili con la formula della frazionabilità.

*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) – Direzione Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito
HandyLex.org.

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