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La lunga marcia del regolamento europeo sul volo aereo e la disabilità

Persona con disabilità scende da un aereo«Riuscirò ad andare a Parigi in aereo con la mia carrozzina?». Era stata questa la domanda posta dalla deputata Ileana Argentin, il 17 luglio scorso all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, nel corso della presentazione dell’entrata in vigore – ciò che sarebbe successo il 26 luglio successivo – del nuovo Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, passaggio fondamentale per garantire alle persone con disabilità di viaggiare in aereo senza ostacoli, del quale in questi anni il nostro sito ha seguito passo dopo passo l’iter (si legga tra gli altri testi, ad esempio, l’ampio resoconto della citata presentazione del 17 luglio, cliccando qui).

Ebbene, un altro piccolo passo per dare finalmente una risposta positiva alla domanda di Argentin e di tante altre persone con disabilità che chiedono di poter viaggiare in aereo tranquillamente e in sicurezza, è stato compiuto in questi giorni, con il via libera dato dal Consiglio dei Ministri – su proposta di Altero Matteoli, Andrea Ronchi e Angelino Alfano, rispettivamente ministri dei Trasporti e delle Infrastrutture, delle Politiche Comunitarie e della Giustizia – al provvedimento sulla disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione del Regolamento Europeo.
«Auspico ora – ha dichiarato il ministro Matteoli – un rapido passaggio nelle Commissioni Parlamentari, in modo tale che in tempi relativi brevi il Parlamento possa poi licenziare rapidamente il provvedimento».

Ciò significa dunque che d’ora in poi le persone con disabilità non potranno più vedersi negare dalle compagnie aeree o dagli aeroporti un volo in ragione della loro disabilità? Che i tempi d’attesa per l’imbarco e lo sbarco verranno rispettati e che andrà tutto bene con l’assistenza a terra e in volo?
A queste domande dobbiamo purtroppo rispondere con grande cautela, in quanto il lavoro da fare, per arrivare a quei risultati, è certamente ancora molto.
Ma a questo punto è necessario fare anche un piccolo passo indietro e parlare di un incontro tenutosi in precedenza presso l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), con la partecipazione delle associazioni di persone con disabilità.
L’ENAC – com’è ben noto a chi ha seguito le nostre cronache di questi anni sull’argomento – è l’organismo responsabile per il nostro Paese dell’applicazione del Regolamento e già l’8 luglio scorso ha pubblicato un’ampia Circolare, indirizzata principalmente all’industria, ovvero agli operatori del trasporto aereo, quali le società di gestione degli aeroporti, i vettori aerei e le società di servizi di assistenza a terra.
Se ne attendeva ora un’altra (come recita lo stesso documento dell’8 luglio: «Le modalità procedurali per lo svolgimento del procedimento di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni sono oggetto di una circolare distinta dalla presente»), ma – com’è stato riferito nel corso dell’incontro – essa non potrà che essere successiva all’emanazione del provvedimento sulla disciplina sanzionatoria al quale, come detto inizialmente, ha dato per il momento il via libera il Consiglio dei Ministri.

A rappresentare la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) vi era Gabriele Favagrossa, che per l’occasione ha rivolto alcuni precisi quesiti agli esponenti dell’ENAC, per cercare di capire quale sia esattamente il livello di applicazione concreta delle nuove norme.
Innanzitutto, quali operatori del trasporto aereo hanno effettivamente avviato tavoli di confronto e collaborazione con le associazioni di persone con disabilità? E in riferimento poi ai due Allegati della Circolare prodotta l’8 luglio – dedicati rispettivamente agli Standard di qualità del servizio e alla Formazione del personale di assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità – hanno già incominciato i vettori, gli aeroporti e le società di assistenza a cogliere i buoni frutti di quei testi, da una parte pensando a tutti quei criteri di qualità indicati (non solo, quindi, ad una riuscita operazione di imbarco e sbarco delle persone), dall’altra avviando effettivamente quella formazione del personale e con quali metodi? E infine, si è già pensato a come attuare quei sistemi di monitoraggio previsti dalla Circolare, per verificare l’effettiva applicazione del Regolamento Europeo in ogni sua parte?
Domande che era quanto mai lecito porre all’organo responsabile del controllo e della vigilanza, com’è appunto l’ENAC, il quale – vale la pena ricordarlo – è anche il destinatario dei reclami su disguidi e violazioni del Regolamento, nel caso che il vettore o l’aeroporto non abbiano fornito in precedenza risposte adeguate.

L’auspicio, quindi, è che tali risposte arrivino presto, così come sia rapida l’approvazione della norma che fisserà le varie sanzioni, fermo restando che – presumibilmente – qualunque tipo di provvedimento potrebbe comunque aprire lunghi contenziosi, fatti di ricorsi e controricorsi.
Non resta quindi che sperare in un buon potere di “deterrenza”, ovvero in un testo che funzioni comunque da “stimolo forte”, inducendo le varie componenti del trasporto aereo ad adottare nel corso del tempo “buone prassi di comportamento”, a prescindere dalle stesse sanzioni, con un atteggiamento culturalmente nuovo e diverso rispetto al passato. (Stefano Borgato)

Il recapito dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), organismo responsabile per l’Italia dell’applicazione del nuovo Regolamento Europeo CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei, è:
Via di Villa Ricotti, 42, 00161 Roma.
Per ogni informazione: diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.
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