Quando uno Stato ratifica la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – passaggio attuato dal Parlamento Italiano il 24 febbraio scorso – esso può anche esprimere una o più Riserve, di diversa natura, riguardanti in genere qualche specifica parte del Trattato.
Nei prossimi giorni analizzeremo proprio questo tipo di dichiarazioni ufficiali, spesso interessanti sia per la forma che per la sostanza. In questa sede, invece, rendiamo conto ai lettori di quanto accade in Gran Bretagna, Paese ove si sta pure marciando verso la ratifica, dopo che il Governo inglese era stato tra i primi a sottoscrivere la Convenzione (il 30 marzo 2007), firmando invece il Protocollo Opzionale solo qualche settimana fa (26 febbraio 2009).
A riferire al Parlamento inglese sul dibattito in corso, è stato, qualche giorno fa, il sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Pensioni Jonathan Shaw, che ha presentato in tale occasione un “memorandum esplorativo” (Explanatory Memorandum) prodotto dal Governo, premettendo il grande favore espresso dall’Esecutivo «per questa Convenzione e per i suoi princìpi, che potrà finalmente consentire alle persone con disabilità di godere degli stessi diritti umani di tutti gli altri cittadini».
«Nell’attuare questo passaggio – ha poi puntualizzato Shaw – i vari Dipartimenti di Governo e le Amministrazioni coinvolte hanno valutato a fondo che le nostre leggi, politiche e prassi non siano in conflitto con le varie prescrizioni della Convenzione. La Gran Bretagna, infatti, non intende ratificare alcun Trattato Internazionale fino a quando non sia del tutto in grado di implementarne concretamente i princìpi».
In sostanza sono quattro i punti che dovranno ancora essere discussi, sui quali il Governo inglese ha proposto tre Riserve e una Dichiarazione Interpretativa, uno dei quali, in particolare – quello sull’istruzione -, riveste una certa importanza, in quanto potrebbe causare ripercussioni anche su Paesi europei come la Francia, la Danimarca e altri che ancora devono arrivare alla ratifica e che si avvalgono di un sistema educativo “misto” (scuola “di tutti” e scuole “speciali”), simile a quello della Gran Bretagna.
Ma andiamo per ordine, parlando prima delle questioni più “semplici”, almeno in apparenza, coincidenti con le tre Riserve proposte sulle Forze Armate, l’immigrazione e la capacità giuridica.
Riguardo alle Forze Armate, Shaw ha precisato che l’occupazione all’interno di esse dovrà restare di esclusiva competenza del Ministero della Difesa – come aveva stabilito la Legge Disability Discrimination Act del 1995 (e successivi emendamenti) – e che quindi, in questo caso, non potrà essere applicato quanto prescritto dalla Convenzione per l’uguale trattamento nel lavoro (articolo 27).
Un altro distinguo generale è stato posto poi in ambito di persone immigrate con disabilità, per le quali – soprattutto in caso di situazioni di pubblica emergenza sanitaria – si valuterà se dovranno prevalere sulla Convenzione le leggi inglese sull’immigrazione. Una Riserva, questa, che potrà essere rivista un anno dopo la ratifica della Convenzione stessa.
Infine, ci si riferisce all’articolo 12 del Trattato (Uguale riconoscimento dinanzi alla legge), che al comma scrive: «Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario [grassetto nostro, N.d.R.]».
Qui l’idea di esprimere una Riserva viene motivata con la mancanza, in Gran Bretagna, di un’organo o di un’autorità come quella prescritta dalla Convenzione. «Il Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni – ha tuttavia rassicurato Shaw – sta lavorando assiduamente per arrivare ugualmente al sistema di revisione più equilibrato possibile».
E veniamo infine a quella che non dovrebbe essere una Riserva, ma una Dichiarazione Interpretativa e che però, per il tema di cui si occupa, assume forse i tratti più significativi, come già anticipato.
«Dev’essere chiaro – ha dichiarato in Parlamento Shaw – che il sistema educativo della Gran Bretagna include sia la “scuola per tutti” sia le scuole “speciali” e che queste ultime fanno parte a pieno titolo del sistema stesso. Le famiglie del nostro Paese, dunque, dovranno conservare il diritto di esprimere la propria preferenza per una scuola speciale, anche al di fuori della propria comunità». Parole, queste ultime, con le quali “rispondere” a ciò che si scrive nella Convenzione, al comma 2a dell’articolo 24: «Le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria di qualità e libera ed all’istruzione secondaria [grassetto nostro, N.d.R.]».
Si tratta di un dibattito ovviamente impensabile nel nostro Paese – che com’è noto è stato il primo in Europa ad assumere integralmente, oltre trent’anni fa, il modello della “scuola per tutti aperta a tutti”, pur “dimenticandosene” sin troppo spesso – ma che come detto, potrà certamente avere un peso sulle prossime discussioni parlamentari di altri Paesi, in vista della loro ratifica.
Quelle legate alla “difesa” delle cosiddette “scuole speciali” sono del resto posizioni già emerse in piena luce durante i lunghi e faticosi anni di lavoro (e dibattiti) alle Nazioni Unite, che hanno portato alla definizione della Convenzione. (Stefano Borgato)
Articolo 26 – Abilitazione e riabilitazione
1.
Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.
Articolo 27 – Lavoro e occupazione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:
(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale e continua;
(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;
(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità, l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.
Articolo 28 – Adeguati livelli di vita e protezione sociale
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.
Articolo 29 – Partecipazione alla vita politica e pubblica
Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.
Articolo 30 – Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.
*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.
– La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità, disponibile cliccando qui.
– Crescono in Lombardia le adesioni alla Convenzione, disponibile cliccando qui.
chi ha ratificato e chi non lo ha fatto Ad oggi, 26 febbraio 2009, sono esattamente 50 i Paesi che appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione. In tale elenco non appare ancora l’Italia, che invece – come noto – ha attuato questo passaggio il 24 febbraio scorso.
Questo è comunque l’elenco attuale (in ordine cronologico di ratifica):
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009).
Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratficarlo sono stati finora i seguenti 29 Paesi (anche qui, ovviamente, si dovrà aggiungere l’Italia):
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009).
Per ogni ulteriore approfondimento rimandiamo al portale delle Nazioni Unite ed esattamente allo spazio di esso dedicato alla disabilità, raggiungibile cliccando qui.