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La Gran Bretagna ratifica la Convenzione, ma restano le riserve

Il premier inglese Gordon Brown alla Camera dei Comuni«Sono lieto di annunciare che la Gran Bretagna ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e il Protocollo Opzionale ad essa allegato»: lo ha annunciato nei giorni scorsi alla Camera dei Comuni il sottosegretario di Stato inglese al Lavoro e alle Pensioni Jonathan Shaw, delegato ai Problemi della Disabilità, aggiungendo che «i princìpi di questo importante Trattato potranno finalmente consentire alle persone con disabilità di godere degli stessi diritti umani di tutti gli altri cittadini». «Si tratta anche – ha concluso Shaw – dell’ulteriore conferma dell’impegno del nostro Governo a trasformare la vita delle persone con disabilità nel nostro Paese entro il 2025».

Ci eravamo già occupati dell’Independent Living Strategy (“Strategia per la Vita Indipendente”) – impegno a lunga scadenza citato appunto da Shaw – vale a dire quel progetto interministeriale reso pubblico dall’Ufficio per le Politiche sulla Disabilità (Office for Disability Issues), che mira a garantire alle persone con disabilità, entro il 2025, una maggiore possibilità di scelta e di controllo sull’assistenza di cui hanno bisogno, oltre che un più facile accesso alla scuola, al lavoro, ai trasporti e maggiori possibilità di trovare una casa propria (se ne legga cliccando qui).
Ma ci eravamo già occupati anche del dibattito parlamentare che ha portato al passaggio odierno, soffermandoci sulle Riserve e le Dichiarazioni Interpretative che avrebbero potuto accompagnare la ratifica inglese (se ne legga cliccando qui). Ed è proprio quanto è successo, suscitando reazioni assai negative da parte del movimento britannico delle persone con disabilità.

È necessario a questo punto ricordare rapidamente che al momento di sottoscrivere e poi ratificare la Convenzione, ogni Stato membro delle Nazioni Unite può accompagnare questo atto con una Riserva o una Dichiarazione Interpretativa, che ne segnala il disaccordo con uno o più articoli. A tale argomento abbiamo dedicato un’approfondita trattazione (si legga il testo intitolato Ferve il dibattito sulla Convenzione nei vari Paesi del mondo, disponibile cliccando qui), dove esaminavamo, Paese per Paese, i contenuti e il significato dei vari documenti di questo genere finora espressi.
Ebbene, confermando in sostanza quanto avevamo anticipato nel nostro precedente intervento, le quattro Riserve e la Dichiarazione Interpretativa che accompagnano la ratifica da parte della Gran Bretagna, riguardano gli articoli 12 (Uguale riconscimento dinanzia alla legge), 18 (Libertà di movimento e cittadinanza), 24 (Educazione) e 27 (Lavoro e occupazione) della Convenzione, come ci informa Richard Rieser, rappresentante inglese nell’European Disability Forum (EDF), oltre che figura molto attiva in particolare proprio nella stesura del citato articolo 24 sull’Educazione, durante gli anni di negoziato susseguitisi a New York.

Le questioni almeno apparentemente più “semplici” riguardano le Forze Armate (l’impiego all’interno di esse dovrà restare di esclusiva competenza del Ministero della Difesa e quindi non potrà essere applicato integralmente quanto prescritto dall’articolo 27 della Convenzione), le persone immigrate con disabilità (per le quali, soprattutto in caso di situazioni di pubblica emergenza sanitaria, si valuterà se dovranno prevalere sull’articolo 18 della Convenzione le leggi inglese sull’immigrazione, Riserva, questa, che verrà rivista entro due anni) e l’uguale riconoscimento dinanzi alla legge, rispetto all’articolo 12, comma 4, ove si scrive che: «gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario [grassetto nostro, N.d.R.]». In questo caso la Riserva è stata motivata con la mancanza, in Gran Bretagna, di un’organo o di un’autorità come quella prescritta dal citato articolo, ma sembra che il Dipartimento per il Lavoro e le Pensioni inglese stia già lavorando per dotarsene quanto prima possibile.

La questione più “spinosa” resta dunque quella legata al sistema scolastico, dal momento che, ricorda Reiser, «il nostro Dipartimento per l’Infanzia, la Scuola e la Famiglia insiste, ora anche formalmente, sul fatto che le cosiddette “scuole speciali” debbano continuare ad essere parte integrante del nostro sistema e che per alcuni ragazzi con disabilità sia possibile accedere a strutture anche esterne alla loro comunità», ciò che si pone in aperto contrasto con il secondo comma dell’articolo 24 della Convenzione, ove si prescrive che «le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria di qualità e libera ed all’istruzione secondaria».
E del resto, come più volte abbiamo ricordato da queste colonne, le posizioni legate alla “difesa” delle cosiddette “scuole speciali” – scomparse in Italia più di trent’anni fa, come vale sempre la pena ricordare – erano già emerse in piena luce durante i lunghi e faticosi anni di lavoro (e dibattiti) alle Nazioni Unite, che hanno portato alla definizione stessa della Convenzione.

«Su questa e sulle altre questioni – sottolinea Rieser – siamo pronti a dare battaglia, per far sì che si arrivi in tempi certi a rivedere le Riserve espresse dal nostro Governo». Anche perché – aggiungiamo – le decisioni assunte in Gran Bretagna, in particolare nel settore scolastico, potrebbero avere un peso rilevante anche sulle discussioni parlamentari in corso di altri Paesi.
«Stiamo poi lottando – conclude l’esponente dell’EDF – per far sì che quanto scritto nell’articolo 33 della Convenzione rispetto alla partecipazione diretta delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni, venga formalmente definito, in vista del processo di implementazione e monitoraggio del Trattato». (Stefano Borgato)

 

La Convenzione sulla Disabilità nel mondo:
chi ha ratificato e chi non lo ha fatto

Ad oggi, 10 luglio 2009, sono esattamente 59 i Paesi che appaiono nell’elenco ufficiale prodotto dall’ONU, come ratificatori della Convenzione, ed esattamente i seguenti (in ordine cronologico, pubblicando la data che risulta dal portale dell’ONU):
– Giamaica (30 marzo 2007) – Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Cuba (6 settembre 2007) – Gabon (1° ottobre 2007) – India (1° ottobre 2007) – Bangladesh (30 novembre 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – Nicaragua (7 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Giordania (31 marzo 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Egitto (14 aprile 2008) – Honduras (14 aprile 2008) – Filippine (15 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Qatar (13 maggio 2008) – Kenya (19 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Australia (17 luglio 2008) – Thailandia (29 luglio 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Cina (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Turkmenistan (4 settembre 2008) – Nuova Zelanda (25 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Vanuatu (23 ottobre 2008) – Lesotho (2 dicembre 2008) – Corea del Sud (11 dicembre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) – Svezia (15 dicembre 2008) – Oman (6 gennaio 2009) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Uruguay (11 febbraio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Gran Bretagna (8 giugno 2009) – Belgio (2 luglio 2009).

Per quanto riguarda invece il Protocollo Opzionale alla Convenzione (testo che consentirà al Comitato sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità di ricevere anche ricorsi individuali – di singoli o di gruppi di individui – e di avviare eventuali procedure d’inchiesta), a ratficarlo sono stati finora i seguenti 37 Paesi:
– Ungheria (20 luglio 2007) – Panama (7 agosto 2007) – Croazia (15 agosto 2007) – Sudafrica (30 novembre 2007) – Spagna (3 dicembre 2007) – Namibia (4 dicembre 2007) – El Salvador (14 dicembre 2007) – Messico (17 dicembre 2007) – Perù (30 gennaio 2008) – Guinea (8 febbraio 2008) – San Marino (22 febbraio 2008) – Tunisia (2 aprile 2008) – Ecuador (3 aprile 2008) – Mali (7 aprile 2008) – Slovenia (24 aprile 2008) – Bangladesh (12 maggio 2008) – Arabia Saudita (24 giugno 2008) – Niger (24 giugno 2008) – Cile (29 luglio 2008) – Brasile (1° agosto 2008) – Argentina (2 settembre 2008) – Paraguay (3 settembre 2008) – Uganda (25 settembre 2008) – Austria (26 settembre 2008) – Costarica (1° ottobre 2008) – Ruanda (15 dicembre 2008) –  Svezia (15 dicembre 2008) – Azerbaijan (28 gennaio 2009) – Germania (24 febbraio 2009) – Yemen (26 marzo 2009) – Guatemala (7 aprile 2009) – Marocco (8 aprile 2009) – Sudan (24 aprile 2009) – Isole Cook (8 maggio 2009) – Mongolia (13 maggio 2009) – Italia (15 maggio 2009) – Belgio (2 luglio 2009).

Per ogni ulteriore approfondimento rimandiamo al portale delle Nazioni Unite ed esattamente allo spazio di esso dedicato alla disabilità, raggiungibile cliccando qui.

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