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Il Consiglio di Stato sancisce la continuità educativa e didattica

Alunna con disabilità a scuola insieme a un'assistenteDopo le decisioni dei giudici di merito relative alla sussistenza del diritto degli alunni con disabilità ad avere la nomina di un assistente alla comunicazione (si veda ad esempio l’Ordinanza n. 2069 del 2007 del Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli), di recente il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 3104/09, ha affermato anche il diritto alla continuità educativa o didattica [sull’assistente all’autonomia e alla comunicazione si legga anche, in questo sito, un recente approfondimento, disponibile cliccando qui, N.d.R.].
Il Consiglio di Stato stesso, infatti, ha fatto propria l’argomentazione dei genitori ricorrenti secondo cui «il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino)» ha «compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile [grassetto nostro, N.d.R.]».
Annullando dunque la Sentenza n. 55/08 del TAR del Friuli Venezia Giulia che aveva negato tale diritto, il Consiglio di Stato ha stabilito che «le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione [grassetti nostri, N.d.R.]».

In concreto ciò significa che l’Ente Locale dovrà garantire negli anni la nomina dello stesso assistente per l’autonomia o la comunicazione.
Lo stesso principio – come si ricava dal primo brano della motivazione riportato – riguarda anche l’obbligo dell’Amministrazione Scolastica a nominare negli anni lo stesso insegnante per le attività di sostegno, almeno per la durata del ciclo di quel grado di istruzione (ad esempio scuola primaria, scuola secondaria di primo grado ecc.).

Osservazioni
La decisione del Consiglio di Stato riguarda specificamente la continuità di nomina della stessa persona che svolge assistenza da parte del Comune. E tuttavia il principio enunciato nella Sentenza può applicarsi anche all’insegnante di sostegno per il quale c’è un semplice accenno.
Tale principio potrebbe quindi essere successivamente invocato a sostegno di ricorsi tendenti alla continuità didattica dell’insegnante per le attività di sostegno. In tal caso, però, bisognerà verificare come la magistratura risolverà il nodo concernente il rispetto delle graduatorie in presenza di nomine di supplenti annuali. Probabilmente qualche lume in tal senso potrebbe venire dal principio enunciato in un’altra Sentenza del Consiglio di Stato (la n. 245 del 1994), in cui si sostiene che le graduatorie debbono facilitare la scelta delle persone migliori nella realizzazione dei diritti degli studenti e non costituire un “ostacolo burocratico” a tale scelta.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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