- Superando.it - https://www.superando.it -

Restano molte preoccupazioni, soprattutto per la formazione delle classi

Bimbo alla lavagna, con espressione accigliataCome anticipato nei giorni scorsi (se ne legga cliccando qui), la Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 ha pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 81 del 20 marzo 2009, recante il Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi, in applicazione dell’articolo 64 del Decreto Legge 112/08, convertito dalla Legge 133/08, una delle leggi di riforma della scuola operata dal ministro Gelmini.
Qui di seguito proponiamo il contenuto degli articoli che più ci interessano.

Articolo 2
Il comma 2 stabilisce che la definizione delle annuali dotazioni organiche complessive debba avvenire tra l’altro anche in base «alle esigenze degli alunni disabili» (lettera a) e alle «caratteristiche dell’edilizia scolastica» (lettera f).
Nel comma 5, poi, si legge che – prima di ripartire le risorse a livello provinciale – «i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali» dovranno «promuovere interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali». Tutto ciò fino a quando ogni singola Regione non avrà provveduto con un’apposita propria Legge Regionale.
Infine, il comma 6 stabilisce che «i dirigenti dell’Amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi».

Articolo 3
Esso stabilisce che per il solo anno scolastico 2009-2010 si continuino ad applicare i tetti massimi per la formazione delle prime classi di ogni ordine e grado fissati nel Decreto Ministeriale 331/98 e nel Decreto Ministeriale 141/99 (che ne è parte integrante), limitatamente a quelle scuole che saranno inserite in un elenco, «ai fini di un apposito piano generale di riqualificazione dell’edilizia scolastica».
Per tutte le altre scuole, invece, già dall’anno scolastico 2009-2010 il numero degli alunni per classe verrà determinato dividendo il numero degli iscritti al primo anno per il numero delle classi costituite in base all’assegnazione degli organici di diritto operata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 4
Il comma 1 stabilisce che in organico di fatto vi possano essere scostamenti del 10% in più o in meno rispetto al numero minimo e massimo di alunni per classe di cui ai successivi articoli del Regolamento.
Secondo il comma 2, poi, i dirigenti possono – in via del tutto eccezionale – chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale di aumentare il numero delle classi solo in caso di aumento effettivo del numero di alunni rispetto alle previsioni.

Articolo 5
Esso si intitola Classi con alunni in situazione di disabilità. Il comma 1 conferma i limiti massimi al numero degli insegnanti per il sostegno in organico di fatto indicati all’articolo 2, commi 413 e 414 della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008) e cioè un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni con possibile compensazione tra Province e, come stabilito dalla Magistratura, anche tra casi singoli, ferma restando la media della singola Provincia, norme che permarranno sino a quando le singole Regioni non avranno adottato apposite leggi in materia.
Il comma 2 recita poi: «Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. Alunna in carrozzina insieme a due compagne di scuolaL’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [grassetto nostro, N.d.R.]».
Ebbene, tenuto conto di quanto stabilito nel precedente articolo 4, tale tetto può essere aumentato o ridotto fino a un massimo di 2 unità. L’ultimo inciso del comma 2 – concernente il rispetto delle economie da realizzare – e il successivo comma 3 dovranno comunque essere interpretati alla luce delle più recenti sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (se ne legga in questo sito cliccando qui) e del Consiglio di Stato, secondo cui si deve tener conto comunque delle «effettive esigenze» dei singoli alunni con disabilità, il cui diritto allo studio costituzionalmente garantito non può essere affievolito discrezionalmente dall’Amministrazione neanche per motivi economici (se ne legga in questo sito cliccando qui).
Da segnalare che la norma riguarda espressamente le prime classi, mentre rispetto alle classi successive, rimandiamo alle nostre osservazioni generali riportate qui di seguito.
Il comma 4, infine, richiama le norme sulle certificazioni collegiali di handicap di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 185/06.

Articolo 6
Riguarda la materia della scuola in ospedale.

Articolo 7
Concerne le classi e i corsi per l’educazione per gli adulti. In tal senso è da ricordare che a quei corsi possono iscriversi gli alunni con disabilità con tutti i diritti loro spettanti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 455/97, espressamente richiamata dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01.

Articolo 8
Riguarda la possibilità di costituire classi con numero di alunni inferiore al minimo nelle zone disagiate (piccole isole, comuni montani, zone di minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione).

Articolo 9
Vi si tratta della scuola dell’infanzia. Fermo restando che per l’anno scolastico 2009-2010 le prime classi vadano da un minimo di 15 a un massimo di 25 alunni (28 qualora le eccedenze di iscrizioni non possano essere distribuite in scuole viciniori), a partire dall’anno scolastico 2010-2011 tali classi andranno da un minimo di 18 a un massimo di 26 alunni (29 in caso di eccedenza di iscrizioni).
Da segnalare che l’articolo fa espressamente salvo il numero massimo di 20 alunni, di norma, in presenza di alunni con disabilità di cui all’articolo 5, anche in caso di eccesso di iscrizioni.

Articolo 10
Riguarda la scuola primaria, nella quale le prime classi vanno da un minimo di 15 a un massimo di 26 alunni (elevabile a 27 in caso di eccesso di iscrizioni).
Viene espressamente fatto salvo il numero massimo, di norma, di 20 alunni delle classi con alunni con disabilità, di cui al precedente articolo 5.

Articolo 11
Il comma 1 parla della scuola secondaria di primo grado le cui prime classi variano da un minimo di 18 a un massimo di 27 alunni (28 in caso di eccedenze).
Non viene espressamente richiamato il precedente articolo 5, comma 2 per evidente svista; ma tale omissione è colmata dall’ampia portata dello stesso articolo 5, comma 2 che comunque, essendo norma speciale, prevale sulle norme generali.
Ragazza in carrozzina esce dalla scuola tramite un ausilioIl comma 2, invece, riguarda le classi successive alla prima nelle scuole secondarie di primo grado le quali non possono mediamente scendere al di sotto di 20 alunni, pena l’accorpamento con altre classi. In questo caso è da ritenere che a seguito dell’accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 28 alunni.

Articolo 16
Concerne la scuola secondaria di secondo grado nella quale le prime classi vanno da un minimo di 27 a un massimo di 30 alunni. Nemmeno qui – per evidente svista – viene espressamente richiamato il precedente articolo 5, comma 2, ma pure qui l’omissione è colmata dall’ampia portata dello stesso articolo 5, comma 2 che come si diceva, essendo norma speciale, prevale su quelle generali.

Articolo 17
Stabilisce che le classi successive alla prima nelle scuole secondarie di secondo grado non possano mediamente scendere al di sotto di 22 alunni, pena l’accorpamento con altre classi. Inoltre, le singole classi finali non possono scendere al di sotto dei 10 alunni, pena l’accorpamento con altre classi; è da ritenere, in questi due casi, che a seguito dell’accorpamento le classi risultanti non debbano superare i 30 alunni.

Articolo 22
Esso prevede un monitoraggio da parte del Ministero sul rispetto della normativa primaria e regolamentare in materia di formazione delle classi.

Articolo 23
In caso di contrazione di organico, i docenti a tempo indeterminato risultati soprannumerari verranno assegnati ad attività di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione.

Articolo 24
Vi si abrogano, tra l’altro, i Decreti Ministeriali 331/98 e 141/99 che fissavano il tetto massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità.


Osservazioni
Il Regolamento – sia pur migliorato accogliendo il parere della Conferenza Stato-Regioni che proponeva alcune osservazioni delle Associazioni in merito al numero massimo di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità – suscita comunque preoccupazione e vediamo perché.

1.
Ragazzo con disabilità a scuolaNelle scuole secondarie, mentre è assicurato il tetto massimo per la formazione delle prime classi, nulla viene espressamente detto per le classi successive, rispetto alle quali sono previsti possibili accorpamenti in caso di contrazione del numero di alunni per abbandoni, bocciature ecc.
Si potrebbe pertanto pervenire anche a classi sino a un massimo di 30 alunni con la presenza di alunni con disabilità, la qual cosa sembra assurda, specie se confrontata con gli orientamenti della Magistratura che ha fissato il principio del rispetto delle «effettive esigenze» degli alunni con disabilità anche in presenza di problemi di spesa pubblica, come già più sopra richiamato. Infatti, il principio del rispetto delle «effettive esigenze» non vale solo riguardo al numero di ore di sostegno, ma – come espressamente stabilito nell’articolo 5, comma 2 del presente Regolamento – anche riguardo al maggiore o minore affollamento delle classi. Sembra infatti assurdo che una volta stabilito l’obbligo di un minore affollamento per le prime classi, tale obbligo non sussista più nelle classi successive, dove invece, a causa della crescente complessità degli studi, le esigenze di maggior attenzione da parte dei docenti curricolari per gli alunni con disabilità dovrebbe crescere.

2.
Un’altra preoccupazione è suscitata dall’abrogazione del Decreto Ministeriale 141/99 che fissava anche dei tetti massimi al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.
Il Regolamento di cui stiamo parlando nulla dice in proposito e pertanto l’abrogazione della norma precedente sembra lasciare campo libero alla presenza di qualunque numero di alunni con disabilità nella stessa classe. Ma ciò contrasta con il più volte richiamato principio del rispetto delle «effettive esigenze», poiché la compresenza di più alunni con disabilità rende assai meno agevole il lavoro didattico dei docenti curricolari e meno fruttuoso l’esercizio del diritto allo studio, con ripercussioni sulla qualità dell’integrazione scolastica e di tutto il sistema di istruzione.

3.
La situazione è resa poi ancora più critica dal disposto dell’articolo 2, comma 6, secondo cui i dirigenti scolastici e i direttori scolastici regionali e provinciali sono responsabili per il mancato rispetto delle norme del regolamento, specie per la parte finanziaria. Ciò renderà tali funzionari molto più guardinghi e sospettosi e quindi molto più orientati a decidere verso posizioni restrittive circa i diritti delle persone con disabilità.

4.
Se poi si sommano l’aumento del numero di alunni per classe con l’illimitata possibilità di presenza di alunni con disabilità nella stessa classe, le preoccupazioni si raddoppiano ed è da ritenere che – in mancanza di chiarimenti urgenti sui precedenti due punti critici – le famiglie si rivolgeranno alla Magistratura per ottenere quella chiarezza che tale DPR non ha voluto o non ha potuto esplicitare.

5.
In conclusione, si suggerisce alle famiglie stesse che – prima di rivolgersi alla Magistratura – si rivolgano ai Sindaci che hanno potere di negoziazione con le autorità scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, anche per il rispetto delle norme sulla sicurezza nell’edilizia scolastica (se ne legga in questo sito cliccando qui) e, nei casi di violazione della normativa ai loro danni, inviino esposti all’Ufficio Scolastico Regionale e al Ministero, che hanno compiti di monitoraggio della normativa ai sensi del citato articolo 22 di questo stesso Regolamento.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Please follow and like us:
Pin Share