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Compartecipazione alle spese sociosanitarie: facciamo il punto

Particolare di braccio che regge la bilancia della giustiziaCome ormai si è più volte scritto anche su queste pagine, il Decreto Legislativo 109/98 aveva stabilito che per la partecipazione alle spese delle prestazioni sociali da chiunque richieste, i Comuni – erogatori diretti o in convenzione delle prestazioni medesime – dovessero tener conto dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) composto da tutti i beni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare del richiedente.
Successivamente – anche su insistente richiesta delle associazioni – il Decreto Legislativo 130/00 aveva modificato tale norma, introducendo un nuovo comma (il 2 ter) all’articolo 3 del precedente Decreto, formulato nel seguente modo: «2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

Pertanto, sino ai primi mesi del 2009 molti assistiti avevano preteso e ottenuto dai Comuni – anche con ricorso ai Tribunali Civili prima e poi a quelli Amministrativi Regionali (TAR) – che nel fissare la loro contribuzione alle spese sia di assistenza domiciliare, sia di ospitalità in centri semiresidenziali o residenziali, si tenesse conto esclusivamente del solo ISEE dell’assistito e non anche di quello del nucleo familiare.
E tuttavia, la Terza Sezione del Consiglio di Stato – con il Parere n. 200900569 del 24 marzo 2009, prodotto nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – ha ritenuto decisamente illegittimo tale comportamento da parte degli assistiti e ad essa ha fatto eco un’ancor più recente Sentenza del TAR Toscana (la n. 01409 del 21 maggio 2009, depositata il 25 agosto 2009).
In sostanza, questa recente Giurisprudenza ritiene – stando almeno a una visione letterale – che la norma in questione non sia immediatamente efficace poiché manca l’emanazione, ivi prevista, del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) conseguente a un’Intesa Stato-Regioni, che regoli le modalità di attuazione del principio di applicazione dell’ISEE del solo assistito.
Si ritiene cioè che – dopo le modifiche alla Costituzione introdotte con la Legge 3/01 – la materia dei servizi sociali sia divenuta di esclusiva competenza legislativa delle Regioni e nel caso di specie la Regione Toscana ha approvato una legge [Legge Regionale 66/08, N.d.R.] che impone di tener conto dell’ISEE del nucleo familiare, anche nei casi in cui il citato Decreto Legislativo 130/00 permetteva di considerare solo quello dell’assistito.

Sia consentito di osservare in proposito che il nuovo articolo 117, lettera “m” della Costituzione riserva allo Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e che le due citate decisioni del Consiglio di Stato e del TAR della Toscana ritengono che né le definizioni dei livelli essenziali sociali né di quelli sociosanitari – emanate dai Governi nel 2001 – contengano espresso riferimento a quegli specifici diritti. Pertanto, quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2 ter del citato Decreto Legislativo 130/00 non sarebbe applicabile.
Al contrario, a mio sommesso avviso, la determinazione di un livello essenziale può essere ben contenuta in una norma di rango legislativo – come appunto l’articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 130/ 00 – senza che debba essere espressamente proclamata con apposita indicazione letterale. Inoltre, sempre a mio sommesso avviso, ormai il DPCM concernente le modalità di applicazione del principio dell’ISEE personale non può più essere emanato dal Governo, trattandosi di una modalità organizzativa che è ora di esclusiva competenza legislativa delle Regioni.
Ma ritengo vi sia di più ancora: ove infatti una Regione – come ha fatto la Toscana – decidesse con propria legge di non tener conto del principio dell’ISEE personale, sancito dal Decreto Legislativo 130/00, tale procedura dovrebbe essere viziata da illegittimità costituzionale, dal momento che – come ritengo – tale principio costituisce un “livello essenziale”, riservato esclusivamente alla legislazione statale.
È pur vero che la Corte Costituzionale ha stabilito che per la definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali» occorra anche l’apporto finanziario dello Stato, ma tale apporto, in questo caso, è costituito dalla prestazione economica statale identificata nell’indennità di accompagnamento, che nessuno ritiene di dover escludere dalla valutazione dell’ISEE personale dell’assistito e quindi di utilizzare per la contribuzione alle spese delle prestazioni socio-assistenziali dei Comuni.

Vedremo dunque come si esprimerà il Consiglio di Stato, nel caso venga interposto appello alla Sentenza del TAR della Toscana e come si esprimerà la Corte Costituzionale, qualora dovesse essere sollevata questione di incostituzionalità.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Sulle questioni riguardanti la contribuzione al costo dei servizi sociali e sociosanitari, suggeriamo la lettura – sempre all’interno del nostro sito – dei seguenti testi, pubblicati nel corso di questi anni:

– Servizi socio-assistenziali e costi per gli utenti, disponibile cliccando qui
– Compartecipazione alle spese: una sentenza che fa scuola, disponibile cliccando qui
– Compartecipazione alle spese e tutela dei diritti, disponibile cliccando qui
– Anche in Toscana conta solo il reddito dell’assistito, disponibile cliccando qui
– Anche per il TAR delle Marche conta solo il reddito dell’assistito, disponibile cliccando qui
– Il diritto di «pagare il giusto», disponibile cliccando qui
– «Pagare il giusto»: la Convenzione comincia a fare scuola, disponibile cliccando qui
– Provvedimento d’urgenza per poter «pagare il giusto», disponibile cliccando qui
– Anche secondo il Consiglio di Stato bisogna «pagare il giusto», disponibile cliccando qui
– La FISH chiede alle Regioni che si «paghi il giusto», disponibile cliccando qui
– No a questa «tassa sulla disabilità»!, disponibile cliccando qui
– «Pagare il giusto»: la campagna entra nel vivo, disponibile cliccando qui
– «Pagare il giusto»: quali costi per gli utenti della Valdera?, disponibile cliccando qui
– «Pagare il giusto»: il percorso continua, disponibile cliccando qui
– Quello della partecipazione alle spese è un argomento assai complesso, disponibile cliccando qui.
– Servizi alle persone dal costo equo e trasparente, disponibile cliccando qui.
– Il TAR di Brescia guarda alla Costituzione, disponibile cliccando qui.
– Provvedimento d’urgenza per poter «pagare il giusto», disponibile cliccando qui.
– «Pagare il giusto»: nessun sindaco potrà più dire che non sapeva, disponibile cliccando qui.
– «Pagare il giusto»: un’altra Sentenza del TAR di Brescia, disponibile cliccando qui.
– «Pagare il giusto»: parla chiaro il Consiglio di Stato, disponibile cliccando qui.

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