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Che fare dopo quella Sentenza della Corte Costituzionale

Bimbo in carrozzina a scuolaLa Corte Costituzionale – con la Sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio scorso – ha dichiarato l’incostituzionalità dei commi 413 e 414 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria per il 2008 (244/07). Com’è noto, il comma 413 aveva fissato un tetto massimo al numero degli insegnanti di sostegno da nominare in organico, di fatto intorno a circa 91.000 unità, secondo un rapporto medio nazionale di 1 posto ogni 2 alunni certificati con disabilità. Il comma 414, poi, nel mantenere fermo il principio dell’integrazione scolastica e dell’assegnazione di ore di sostegno secondo il criterio delle «effettive esigenze rilevate», aveva tuttavia vietato la possibilità di deroghe al suddetto rapporto di 1 a 2, precedentemente consentito dalla normativa in organico di fatto.
La citata Sentenza 80/10 afferma che queste due norme sono contrarie all’articolo 3 della Costituzione, in quanto trattano in modo uguale gli alunni con disabilità lieve e grave, mentre quelli con disabilità più grave devono logicamente avere più risorse. Inoltre la Corte ritiene «irragionevole» il divieto di deroghe, nel momento in cui ribadisce il principio del rispetto delle «effettive esigenze».

Osservazioni
Innanzitutto il Ministero – nella nuova Ordinanza sugli organici di fatto – dovrà necessariamente tener conto di questo radicale cambiamento nella normativa. Va detto poi che da un punto di vista pratico le novità introdotte dalla Sentenza varranno dal prossimo anno scolastico, perché la Sentenza stessa – che ha forza di legge – entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre quindi prepararsi in vista del prossimo anno scolastico.
Pertanto i genitori i cui figli abbiano una certificazione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, potranno chiedere le ore in deroga, qualora ritengano che quelle assegnate siano insufficienti ad affrontare i problemi didattici del loro figlio. Ciò andrà fatto in un GLH operativo [Gruppo di Lavoro Handicap, N.d.R.] appositamente convocato in vista della formulazione delle richieste in organico di fatto, e cioè non oltre maggio, al massimo nei primi giorni del prossimo mese di giugno.

Nel caso di richiesta di deroghe, sarà altresì importante che il GLH verbalizzi lo stato di gravità risultante dalla certificazione e dalla Diagnosi Funzionale e quantifichi la richiesta di ore sia di sostegno che – eventualmente – di assistenza per l’autonomia e la comunicazione. Ciò per precostituire documentazione in vista di un eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro il diniego di deroghe. È opportuno che i genitori avanzino richieste ragionevoli, nel senso che, ad esempio, in presenza di gravità dovuta ad handicap motori, la richiesta va rivolta prevalentemente agli Enti Locali per le ore di assistenza per l’autonomia. E in ogni caso la richiesta delle deroghe non dovrà far rinunciare ai genitori di richiedere la presa in carico da parte dei docenti curricolari, per i quali il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola può prevedere dei corsi di aggiornamento in servizio.
Rimane inoltre sempre valida la Nota Ministeriale Protocollo n. 4798 del 27 luglio 2005, circa l’obbligo di programmazione definitiva a inizio d’anno del PEI – precedentemente predisposto per le richieste entro maggio – da parte di tutti i docenti della classe, facendo eventualmente intervenire anche esperti interni ed esterni alla scuola sulle specifiche problematiche didattiche.
Infine, le famiglie dovranno pretendere dai Dirigenti Scolastici il rispetto dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, sul numero massimo di 20 o 22 alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità. Ciò al fine della richiesta – sempre entro il prossimo mese di maggio – di sdoppiamento da parte dei Dirigenti Scolastici di tali classi, se superaffollate.

Vale senz’altro la pena ricordare che le Sentenze della Corte Costituzionale, a differenza di quelle della Magistratura Ordinaria, hanno forza di legge e valgono su tutto il territorio nazionale. Quindi un rifiuto di deroga in presenza del requisito documentato della gravità, comporta una palese violazione di legge, se non addirittura una violazione di atti d’ufficio.
Ci si augura comunque che vi sia ragionevolezza sia da parte delle richieste delle famiglie, ma soprattutto da parte degli Uffici Scolastici e del Ministero, al fine di garantire un sereno svolgimento dell’anno scolastico e una buona qualità dell’integrazione.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

Sempre sulla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, segnaliamo – nel nostro sito – l’approfondimento curato da Francesco Marcellino, con il titolo Insegnanti di sostegno e Corte Costituzionale: Giustizia è fatta!, disponibile cliccando qui.
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