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Troppo comodo ridurre le ore di sostegno agli altri alunni!

Bimbo a scuola, con espressione buffa, la bocca spalancata e un cappello in testaSembra senz’altro opportuno tornare sulla Sentenza n. 1134/05 del Consiglio di Stato (depositata il 26 novembre 2004), in materia di aumento di ore di sostegno.Tale Sentenza, oggi, dopo il recente pronunciamento  n. 80/10 della Corte Costituzionale [se ne legga nel nostro sito cliccando qui e qui, N.d.R.], sembra ormai superata in meglio a favore dei diritti degli alunni con disabilità. E tuttavia è importante soffermarsi su un aspetto procedurale, trattato preliminarmente da quella decisione e apparentemente di scarsa importanza rispetto all’esito del ricorso.

In quell’occasione, dunque, l’Avvocatura dello Stato, che resisteva all’appello, sosteneva che il ricorso fosse da rigettare poiché non era stato notificato agli altri alunni con disabilità della stessa scuola che avrebbero dovuto qualificarsi processualmente come «controinteressati». Sosteneva infatti l’Avvocatura stessa che, avendo l’Amministrazione Scolastica Regionale assegnato globalmente alla scuola un certo numero di posti di sostegno, in caso di vittoria del ricorrente, le ore in più a lui assegnate avrebbero ridotto quelle degli altri compagni con disabilità; di qui l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ai controinteressati.
L’obiezione dell’Avvocatura veniva del resto a legittimare una prassi che si era diffusa a partire dalle prime decisioni con cui i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) avevano aumentato le ore di sostegno ad alunni certificati con disabilità grave. Se il Consiglio di Stato avesse accolto quell’eccezione processuale, avrebbe dunque avvalorato una prassi che sostanzialmente riduceva il diritto dei singoli alunni con disabilità a un semplice interesse legittimo, cioè tutelabile purché non in contrasto con l’interesse generale che sarebbe stato quello di non aumentare il contingente di ore di sostegno assegnato alle singole scuole.
Con la Sentenza 1134/05, invece, il Consiglio di Stato – sulla base della costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale – sostenne che il diritto alle ore di sostegno è «un diritto del singolo alunno costituzionalmente incomprimibile neppure per motivi di bilancio». Ciò significa che, in caso di vittoria di un alunno, il numero delle ore di sostegno a lui aumentate non possono essere tolte agli altri alunni presenti nella scuola, vantando anch’essi un egual diritto soggettivo. Di qui il diniego della qualifica dei compagni come “controinteressati” e di qui l’ammissibilità del ricorso che è stato vittorioso per l’alunno ricorrente.

Quella Sentenza, per altro, è ancora arretrata rispetto alla più recente Giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, poiché essa – pur in presenza di un pieno accoglimento del ricorso in appello – alla fine compensa le spese che per il vincitore sono quelle di ben due gradi di giudizio con notevoli costi per le consulenze, oltre che per le parcelle legali. Oggi, invece, sia i TAR che il Consiglio di Stato non solo condannano l’Amministrazione Scolastica resistente alla rifusione delle spese, ma anche al risarcimento dei danni patrimoniali e, più di recente, anche dei danni non patrimoniali, trattandosi di diritti fondamentali della persona.
E in ogni caso quella decisione è assai importante per l’aspetto sin qui evidenziato – pur apparentemente minore – del diniego a considerare “controinteressati” gli altri alunni con disabilità presenti nella scuola. Infatti, a seguito della già citata Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10, il prossimo anno vi sarà letteralmente un “alluvione” di richieste di ore di sostegno in più e, in caso di diniego dell’Amministrazione Scolastica, un “diluvio” di decisioni dei TAR favorevoli  ai ricorrenti.
Qualora l’Amministrazione volesse ridurre i danni, riducendo le ore di sostegno assegnate agli altri alunni presenti nella stessa scuola, è quindi avvertita dal Consiglio di Stato che non potrà ricorrere a questa prassi illegittima, pena l’aumento del contenzioso in cui l’Amministrazione risulterà soccombente con condanna a spese e danni.

Ormai da anni le associazioni sostengono che se l’Amministrazione volesse ridurre notevolmente il contenzioso sul sostegno, dovrebbe adoperarsi normativamente e nella prassi a formare obbligatoriamente i docenti curricolari sulla didattica dell’integrazione scolastica, poiché è la presa in  carico da parte di questi la vera e principale risorsa per l’integrazione stessa, ferma restando  la collaborazione dei docenti per il sostegno. L’Amministrazione, però, sino ad oggi non solo non si è adoperata in tal senso, ma addirittura ha di recente aumentato paurosamente il numero degli alunni per classe, con la concentrazione di più alunni con disabilità nella stessa classe; ciò ovviamente impedisce ai docenti curricolari di prendersi anch’essi cura dell’integrazione degli alunni con disabilità, sia pur con la collaborazione dei colleghi per il sostegno. Accadrà quindi che l’Amministrazione Scolastica – nel vano e illegittimo tentativo di ridurre le spese per l’integrazione – le vedrà notevolmente aumentare a causa del crescente numero di decisioni a sé sfavorevoli.
Come mai il livello politico del Ministero dell’Istruzione e il Governo non sanno farsi i conti?

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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