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Niente discriminazioni tra stranieri e italiani per l’assegno d’invalidità

Ragazzo straniero con disabilità scrive alla lavagnaLa recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 187/10 (26 maggio 2010) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19 della Legge 388/00 (Finanziaria per il 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell’assegno mensile di invalidita (stabilito dalla Legge 118/71) agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
A tal proposito va ricordato anche come l’articolo 41 del Decreto Legislativo 286/98 avesse stabilito l’equiparazione dello straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno al cittadino italiano, ai fini del godimento delle misure di asistenza sociale (incluse quelle previste per gli invalidi civili). Successivamente, la citata Legge 388/00 – con la disposizione ora censurata – aveva limitato ai titolari di carta di soggiorno il godimento dell’assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali.

Di recente, la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo il combinato disposto di questa restrizione (con riferimento all’assegno di invalidità e all’indennità di accompagnamento) e della disposizione che subordina il rilascio della carta di soggiorno (ora “Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo”) alla disponibilità di un reddito superiore all’importo dell’assegno sociale. La Corte aveva infatti ritenuto illogico che si richiedesse indirettamente la disponibilità di un reddito per l’erogazione di misure mirate a supplire all’incapacità della persona di produrre reddito. Restava, però, di per sé impregiudicata la richiesta del requisito di soggiorno quinquennale pregresso.
Ora anche questa richiesta viene giudicata illegittima, sulla base del fatto che quando si tratti di una provvidenza destinata a garantire il sostentamento minimo della persona (e non semplicemente a integrarne il reddito), qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive – contrasta con il principio sancito dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come esso è interpretato dalla Corte di Strasburgo.

La nuova Sentenza n. 187/10, dunque, dà un colpo quasi definitivo alla restrizione introdotta dall’articolo 80, comma 19 della Legge 388/00, restando in piedi, per il momento, la possibilità di richiedere il soggiorno quinquennale pregresso solo per misure che, appunto, costituiscano semplice integrazione di un reddito già sufficiente a garantire il sostentamento vitale.

*Portale «Stranieriinitalia.it».

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