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Diritto alla riserva: la Legge 68 non può funzionare a intermittenza

Insegnante con disabilitòà al lavoroÈ ormai imminente (12 aprile), presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, la discussione sulla Risoluzione 7-00522, presentata dalla deputata Alessandra Siragusa, insieme ad altri colleghi del Partito Denocratico.
Di tale questione il nostro sito si è occupato ampiamente (se ne legga ad esempio cliccando qui e qui), segnalando anche l’Interrogazione Parlamentare a Risposta Scritta presentata il 10 febbraio scorso dalla deputata Amalia Schirru al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Si tratta della situazione riguardante in particolare quei docenti appartenenti alle cosiddette “categorie protette”, tutelate cioè dalla Legge 68/99 (Norme per i diritti al lavoro dei disabili), che però, fino a  qualche mese fa, sembrava non potessero a far valere le proprie prerogative, a causa del congelamento delle graduatorie attuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ora – come segnala in una nota il Comitato Spontaneo Diritto alla riserva – la Risoluzione che verrà discussa alla Camera il 12 aprile prevede che lo stesso diritto alla riserva sia sempre dichiarabile, dal momento che esso va garantito sempre, indipendentemente dai tempi che il Ministero prevede per la gestione degli aggiornamenti. «Diversamente – si spiega dal Comitato – la Legge 68/99 sarebbe da considerare una norma funzionante “ad intermittenza”. Nell’eventualità, infatti – che sembra oramai superata – di un congelamento degli aggiornamenti dei punteggi e dei titoli quale si era profilata in fase di discussione del cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, i docenti già inseriti in graduatoria che hanno nel frattempo ottenuto il riconoscimento dei benefici garantiti dalla Legge 68, per il sopraggiungere di gravi patologie o per altre situazioni di svantaggio sociale, avrebbero rischiato di vedersi negato di fatto un diritto già accertato e certificato dalle Commissioni Mediche preposte. Un diritto, è bene ricordarlo, che non implica il riconoscimento di punteggi aggiuntivi che possano sconvolgere la fisionomia e l’ordine già esistente delle graduatorie, ma solo il diritto ad essere considerati nel calcolo delle quote di riserva».

Altre due, infine, sono le osservazioni non meno importanti proposte dal Comitato Diritto alla riserva: «Vi è un recente articolo pubblicato da “Italia Oggi” il quale sembra avallare l’ipotesi che le graduatorie attuali, se non aggiornate con i titoli di riserva acquisiti nel frattempo, siano da considerare impugnabili. Tale articolo fa riferimento alla Legge 104/92 (che interessa anche parte di quanti già possiedono il diritto alla riserva per motivi di salute), ma è ragionevole dedurre che il contenuto possa valere anche per la 68/99. Il diritto alla salute, infatti, viene considerato come “diritto assoluto”, che prevale su qualsiasi regolamento amministrativo. Altro grave problema, infine – che si auspica venga presto risolto e regolamentato – è la richiesta dello stato di disoccupazione nel momento in cui si certifica il diritto alla riserva. Molti docenti precari, infatti, impegnati in contratti a tempo determinato o in supplenze brevi, saranno probabilmente impossibilitati a dichiarare il loro status di riservista perché solo momentaneamente occupati». (S.B.)

Il recapito del Comitato spontaneo Diritto alla riserva è dirittoallariserva@gmail.com.
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