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La persona con disabilità va tutelata prima ancora di chi la assiste

Giovane in carrozzina spinto dalla madreCome avevamo già scritto qualche tempo fa (se ne legga cliccando qui), il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 aprile scorso, su proposta dei responsabili dei Dicasteri del Lavoro e della Funzione Pubblica, Maurizio Sacconi e Renato Brunetta, aveva approvato lo schema di Decreto Legislativo con cui riordinare la normativa sui congedi, le aspettative e i permessi, per le persone che assistono familiari con grave disabilità.
La delega al Governo, va ricordato, era stata fissata dall’articolo 23 della Legge 183/10, la stessa norma che – all’articolo successivo – aveva modificato la precedente disciplina in tema di permessi ai lavoratori che assistono appunto familiari con grave disabilità (articolo 33 della Legge 104/92).
Per un ampio approfondimento sulla materia, insieme al testo integrale dello schema di Decreto Legislativo, avevamo anche rimandato i Lettori al Servizio HandyLex.org che vi aveva dedicato una profonda analisi (cliccare qui).
Avevamo segnalato infine che quello schema, come di rito, era stato successivamente sottoposto alle Camere, per un preventivo parere non vincolante, ricordando, però, che difficilmente il testo avrebbe subìto modificazioni eclatanti.

Notizia di questi giorni, da segnalare con soddisfazione, è che sia la Commissione Lavoro della Camera che quella del Senato hanno convocato in audizione la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), rispettivamente il 17 e il 18 maggio scorsi. La Federazione ha depositato e presentato quindi uno specifico documento di analisi (visionabile integralmente cliccando qui), in cui vengono evidenziate le maggiori lacune sia del nuovo Decreto che della Legge 183/10 dalla quale esso discende.
«Oltre agli aspetti tecnici – si dichiara dalla FISH -, mirati soprattutto alla tutela del diritto e a una maggiore coerenza normativa, abbiamo voluto evidenziare come di quei benefìci i reali titolari siano le persone con disabilità, non tanto – quindi – i lavoratori che si avvalgono di quelle agevolazioni. Pertanto, anche in sede di revisione normativa, va tenuto presente che la persona con disabilità è un individuo – e non meramente un “oggetto di assistenza” – da tutelare prima ancora del lavoratore che lo assiste». (S.B.)

Segnaliamo ancora che l’approfondimento di HandyLex.org sul Decreto citato nel presente testo è raggiungibile cliccando qui, mentre il testo integrale del documento presentato in questi giorni dalla FISH alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato è disponibile cliccando qui.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa FISH, tel. 06 78851262, ufficiostampa@fishonlus.it.
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