Ci eravamo già ampiamente occupati – su queste stesse pagine – della Sentenza non definitiva 684/11, con la quale la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche aveva condannato il Comune di residenza di un alunno con disabilità ad attivare per quest’ultimo il servizio di trasporto scolastico, sulla base della Legge Regionale 18/96 (articolo 23), che attribuisce appunto tale obbligo al Comune di residenza, anche in caso di frequenza della scuola superiore.
Sulla questione è intervenuta in questi giorni la Sentenza definitiva 32/13, depositata esattamente l’11 gennaio scorso, con la quale il TAR marchigiano ha condannato il Comune di residenza anche al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese.
Il provvedimento è interessante perché chiarisce le ragioni per le quali sono state addebitate al Comune tutte e tre le tipologie di danno richieste da parte della famiglia ricorrente, vale a dire:
– la mancata maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR nei giorni in cui la madre ha dovuto usufruire del congedo straordinario per accompagnare con un proprio mezzo la figlia a scuola;
– le spese vive di carburante e usura per l’utilizzo del proprio mezzo nel trasporto;
– il danno esistenziale legato al patimento per la mancata fruizione di un servizio a cui la famiglia aveva diritto.
Infine, la condanna alle spese di causa è stata motivata con il fatto che il Comune aveva tardato nell’approntare il servizio, malgrado la chiarezza della normativa legislativa e amministrativa regionale, rifiutandosi, in via urgente, di accogliere la disponibilità di una ONLUS locale che avrebbe provveduto al trasporto tramite il solo rimborso delle spese vive documentate.
A ciò si aggiunga che il Comune non ha nemmeno segnalato il problema al Piano di Zona di cui fa parte il quale, se tempestivamente informato – avrebbe potuto prevedere nel proprio bilancio la spesa necessaria e anche provvedere al servizio.
Ringraziamo per la segnalazione il Gruppo Solidarietà.