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Disabilità intellettiva e diritto alla cittadinanza

Giovane con disabilità intellettiva insieme a un amicoDopo il caso di quella persona con sindrome di Down* nata in Italia da madre straniera, cui era stato negato il diritto alla cittadinanza – vicenda risolta poi politicamente, grazie all’intervento dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – in questo stesso mese di giugno, ed esattamente il giorno 4, è stata depositata un’importante Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio (n. 5568-13), con la quale è stato annullato, per difetto di istruttoria, un Decreto del Ministero dell’Interno che aveva negato il diritto alla cittadinanza Italiana di una persona con disabilità intellettiva nata in Italia da genitori stranieri.
La complessità del caso lo rende ancor più interessante. Infatti, la persona coinvolta è tutelata da un amministratore di sostegno, il quale aveva personalmente presentato la richiesta di cittadinanza. Ora il TAR ha rigettato le obiezioni del Ministero, circa la necessità che le istanze vengano personalmente sottoscritte dai richiedenti. In particolare, il Tribunale Regionale, basandosi sulla Legge 6/04, che ha introdotto nel nostro Paese la figura dell’amministratore di sostegno, ha ritenuto che quest’ultimo avesse il potere di sottoscrivere per l’interessato, il quale comunque non aveva perduto la capacità di agire, a differenza dell’ipotesi in cui fosse stato interdetto.

Superato tale scoglio, il TAR ha poi affrontato nel merito il divieto posto dal Ministero dell’Interno alla concessione di cittadinanza italiana, basato sul fatto che l’impossibilità di esprimersi verbalmente costituisse un impedimento, poiché la normativa prevede che l’interessato debba dimostrare di conoscere la lingua italiana ed esprimere personalmente a voce il giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Sul primo di questi aspetti, il TAR si è così espresso: «Ritiene il collegio che la carenza del linguaggio verbale non può essere motivo per ritenere una persona incapace di manifestare la propria volontà né per sostenere che essa non possa in altro modo dimostrare di quanto meno comprendere la lingua italiana. Infatti, la capacità della […] di comprendere la lingua italiana, pur senza sapersi esprimere, può – con le opportune cautele e gli adeguati strumenti – essere valutata, con l’ausilio di personale specializzato, ad esempio rivolgendole semplici ordini e verificando se essi vengono eseguiti, o comunque osservando le sue reazioni alle frasi che si pronunciano in lingua italiana [grassetti nostri in questa e nella successiva citazione, N.d.R.]».
Questo, invece, si legge in riferimento al secondo aspetto: «Più arduo è invece certamente il procedimento di accertamento della volontà della disabile di diventare cittadina italiana alla luce delle sue limitazioni espressive e cognitive. Anche in questo caso, tuttavia, prima di giungere alla conclusione della impossibilità per la disabile di manifestare una tale volontà, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto, all’esito di un accertamento approfondito e condotto con l’ausilio di personale specializzato, se una tale impossibilità effettivamente sussista, pur non essendo stata la disabile privata giuridicamente della capacità di agire. Nell’ambito di tali accertamenti potranno, eventualmente, essere presi in esame anche elementi indiziari, quali la permanenza in Italia, la comprensione della lingua e della cultura italiana, lo stile di vita, ecc. Non risulta, invece, che tale istruttoria sia stata effettuata in quanto l’amministrazione – come si è detto – si è limitata al dato della impossibilità della disabile di sottoscrivere l’istanza e di esprimersi nella lingua italiana».

Osservazioni
La Sentenza del TAR del Lazio si fonda sul rispetto della Dichiarazione ONU dei Diritti delle Persone con Ritardo Mentale del 1971, della Dichiarazione ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità del 1975, degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona del 2009, della Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, nonché dell’articolo 18 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, secondo il quale: «1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità: (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità».
Si tratta di un provvedimento che certamente costituisce un importante precedente, non solo per le successive pronunce della Magistratura, ma anche per orientare la prassi del Ministero dell’Interno e delle varie Questure. In tal senso, va dato atto allo Studio Legale Amoroso e Cardona di Roma, per l’importante e innovativo risultato ottenuto.

*Del caso di Cristian Ramos, giovane con sindrome di Down, figlio di una donna colombiana, nato e cresciuto in Italia, ci eravamo ampiamente occupati nelle scorse settimane, riferendo della svolta positiva verificatasi grazie al grande impegno dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). È ora notizia di questi giorni che dopo la comunicazione ufficiale giunta alla famiglia, della firma da parte del Presidente della Repubblica sul Decreto di Concessione della Cittadinanza, Cristian si presenterà il 19 giugno all’anagrafe del proprio quartiere, per prestare giuramento. «Siamo felicissimi – ha commentato la madre Gloria – e speriamo ora in una legge che dia lo stesso diritto a tutte le persone con sindrome di Down». «Dopo avere supportato questa sacrosanta battaglia in ogni modo possibile – ha dichiarato dal canto suo Andrea Sinno, responsabile del servizio di consulenza gratuita Telefono D dell’AIPD – ci auguriamo anche noi che il buon esito della vicenda serva a richiamare l’attenzione sulla necessità delle modifiche alla normativa in tema di acquisizione della cittadinanza (Legge 91/92), nelle parti in contrasto con quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità».

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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