Una nuova vittoria contro la discriminazione a scuola

È quella ottenuta dalla LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) e da sedici famiglie di studenti con disabilità, con la Sentenza del Tribunale di Milano che ha accertato la condotta discriminatoria del Ministero, per avere previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria. Un provvedimento che per alcune sue caratteristiche si configura davvero come un importante precedente

Alunni insieme a insegnante di sostegnoNuova vittoria, nelle aule di tribunale, per la LEDHA [la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, componente lombarda della FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, N.d.R.] e per le famiglie di sedici ragazzi con disabilità che, nel corso dell’anno scolastico 2012-2013, si erano visti assegnare un numero di ore di sostegno inferiore alle loro esigenze.
Lo ha stabilito il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, accertando la condotta discriminatoria del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai danni degli studenti con disabilità, «per aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore a quella necessaria per soddisfare le necessità rappresentate dagli organismi scolastici e nei Piani educativi dei minori».
Soddisfazione è stata espressa da Franco Bomprezzi, presidente della LEDHA, «per il contenuto di una Sentenza che si inserisce splendidamente nel filone giurisprudenziale del rispetto del principio di non discriminazione, contenuto nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e reso esigibile grazie alla Legge 67/06».

Oggetto del ricorso – presentato appunto dalla LEDHA e dalle sedici famiglie coinvolte – i vari provvedimenti adottati dal Ministero tra l’aprile del 2010 e il luglio del 2012, con cui si è determinata una riduzione del numero di insegnanti di sostegno, a fronte di un incremento degli studenti con disabilità. A seguito di questi tagli, molti ragazzi con disabilità non hanno potuto usufruire del monte ore di sostegno necessario. Ad esempio, L.T., iscritta in terza superiore, per l’anno scolastico 2012-2013 avrebbe avuto bisogno di almeno diciotto ore di sostegno settimanali, «al fine di garantire un intervento significativo ed efficace, volto al miglioramento dell’apprendimento dell’alunna». Ma ha potuto usufruire solo di sei ore di sostegno alla settimana.
«Leggendo le motivazioni addotte a difesa, da parte delle Istituzioni Scolastiche e del Ministero – sottolinea ancora Bomprezzi – non posso non rilevare con preoccupazione il continuo riferimento alla necessità di contenere i costi e la convinzione di poter agire in un quadro normativo di grande discrezionalità. Ecco perché ancora una volta si deve chiedere alla Magistratura di intervenire per ristabilire la qualità del diritto all’inclusione scolastica».

L’auspicio della LEDHA, dunque, è che con il prossimo anno scolastico, simili episodi discriminatori non si ripetano più e da questo punto, la recente Sentenza del Tribunale di Milano, rappresenta un importante passo in avanti, come sottolinea l’avvocato Livio Neri: «Il Giudice – dichiara infatti -, oltre a sanzionare il comportamento del Ministero, per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate, ha ordinato che per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione fornisca tutte le ore che verranno indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni che hanno promosso l’azione. Si tratta di quello che in diritto antidiscriminatorio, viene chiamato “piano di rimozione”, ovvero una misura per evitare nel futuro il reiterarsi della discriminazione accertata».
Dal canto suo Gaetano De Luca, avvocato del Servizio Legale LEDHA, evidenzia anche come questa Sentenza sia un precedente giurisprudenziale molto importante: «Il Tribunale – spiega infatti – ha riconosciuto una condotta discriminatoria non solo nel taglio delle ore di sostegno rispetto agli anni passati, ma anche nella sostanziale inadeguatezza del numero di ore rispetto a quelle ritenute necessarie dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO)». (Ufficio Stampa LEDHA)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, oltreché per la consultazione della Sentenza di cui si parla nel presente testo: ufficiostampa@ledha.it.

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