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Sostegno: la strada dei ricorsi per discriminazione

Classe scolastica

Vale certamente la pena tornare all’importante Ordinanza prodotta il 6 luglio scorso dal Tribunale Civile di Milano – di cui il nostro giornale aveva già dato ampia notizia – a seguito di un ricorso collettivo per discriminazione promosso dalla LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) di Milano, in seguito al quale l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e il Ministero sono stati condannati ad assegnare un numero di ore di sostegno che erano state decurtate a causa dei tagli alla spesa pubblica.
In sostanza, il Tribunale ha ribadito il principio secondo il quale assegnare ore di sostegno in numero inferiore a quelle motivatamente richieste dalle scuole, secondo i PEI (Piani Educativi Individualizzati) dei singoli alunni, costituisce atto discriminatorio, consolidando in tal modo un orientamento avviato per la prima volta in Italia in precedenza dagli avvocati della stessa LEDHA sin dal 2011.
Il Tribunale ha ribadito inoltre il principio espresso dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, secondo cui il diritto all’inclusione scolastica costituzionalmente garantito non può essere affievolito da esigenze di bilancio. «Il giudice – aggiunge l’avvocato Livio Neri, per conto della LEDHA – , oltre a sanzionare il comportamento del Ministero, per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate, ha ordinato che per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione fornisca tutte le ore che verranno indicate nel Piano Educativo Individualizzato per gli alunni che hanno promosso l’azione». Si tratta di quello che, in diritto antidiscriminatorio, viene chiamato “Piano di Rimozione”, ovvero una misura per evitare nel futuro il reiterarsi della discriminazione accertata.

Ebbene, questa decisione collettiva del Tribunale di Milano consolida ulteriormente una seconda strada da percorrere, oltre a quella del ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), per ottenere il rispetto del numero delle ore di sostegno secondo le effettive esigenze dei singoli alunni di cui alla Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b).
Un tale orientamento rigorista potrebbe attenuarsi solo se e solo quando il Ministero sarà in condizione di dimostrare con i fatti che la presa in carico del progetto di inclusione scolastica avviene da parte di tutti i docenti curricolari appositamente formati durante gli studi universitari e obbligatoriamente in servizio, “sostenuti” in ciò dai colleghi specializzati per il sostegno didattico. Fino a quando però il Ministero non si adopererà in tal senso, siamo certi che continuerà ad essere condannato, non solo dai TAR, ma anche dai Tribunali Civili per discriminazione, come è accaduto a Milano. (Salvatore Nocera)

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