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Violenza sessuale e di genere: considerare la disabilità

Mani davanti al volto. Immagine simbolo di violenzaAnche l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha deciso di partecipare alla consultazione pubblica lanciata in quest’ultimo mese dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, per l’elaborazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, chiedendo in particolare di apportare ai lavori che dovranno portare alla definizione delle relative Linee d’azione, alcuni specifici spunti nel rapporto che vi è in genere tra violenza sessuale e di genere e condizione di disabilità, rimanendo per altro a disposizione per fornire specifici dati di analisi e di ricerca.
«L’auspicio – spiegano in tal senso dall’ANFFAS – è che grazie a questa nostra iniziativa, possano essere recepite nel Piano le specificità delle persone con disabilità, come tra l’altro sancito dalla stessa Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità a cui è fortemente ancorato il nostro contributo». E infatti, il punto di partenza del documento elaborato dall’Associazione, a firma del presidente nazionale Roberto Speziale, è proprio il sedicesimo articolo della Convenzione ONU (Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti), del quale riportiamo in calce il testo integrale.
Rispetto a quanto contenuto in tale articolo, «è chiara – secondo quanto si legge nel documento dell’ANFFAS – la necessità di prevedere nelle varie Linee d’azione del Piano, tutte condivisibili, un particolare riguardo perché azioni, attività, servizi e rilevamento di dati tengano conto anche di vittime o potenziali vittime con disabilità, molto spesso addirittura minori. Del resto, appare strana la mancata espressa previsione di ciò, laddove lo Stato italiano sia nel Codice Penale sia nella Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, da decenni tiene conto che la condizione di disabilità e di minore età, aumenta di molto il rischio e rende anche più deplorevole (per la maggior cedevolezza delle vittime) la violenza sessuale e di genere. Né la sola presenza di aggravanti di sanzioni penali nell’una e nell’altra sede legislativa può ritenersi sufficiente, vista la necessità di adottare le adeguate misure (come quelle pensate in via generale nel Piano d’azione in oggetto) per prevenire anche tale specifico maggiore rischio e predisporre anche specifici programmi di reinserimento per le persone con disabilità e/o minori, vittime di violenza sessuale e di genere. Infatti, al di là della pena per i colpevoli di reati penali, occorre che tutto il sistema d’azione consideri le vittime (come già ben si fa nel Piano), considerando però anche la maggior incidenza e gravità del fenomeno sulle persone con disabilità, specie se minori».

Queste dunque, nel dettaglio, le richieste espresse dall’ANFFAS, rispetto ad alcune Linee d’azione del Piano. Per la Linea n. 1 (Comunicazione – utilizzo dell’immagine femminile da parte dei media – sensibilizzazione della collettività) e per la Linea n. 2 (Educazione al rispetto tra i generi): «1) L’espressa previsione che sui mass-media e nelle scuole di ogni ordine e grado si chiarisca che qualsivoglia episodio di bullismo o di violenza sessuale e di genere non è meno grave (anzi lo è al contrario) se perpetuato verso chi “non può difendersi”; 2) la formazione degli operatori dei mass-media e della scuola (unitamente agli alunni) affinché sia chiarito che i ragazzi con disabilità hanno un diritto alla sessualità (anche nello scegliere) alla pari di chiunque; 3) la formazione per gli operatori della scuola per riconoscere, anche da alcune manifestazioni o disturbi, episodi di violenza sessuale e di genere, specie nei confronti di chi (specie per alunni con disabilità intellettiva e/o relazionale) non ha la capacità di rappresentarli compiutamente».
Per quanto poi riguarda la Linea d’azione n. 3 (Formazione delle figure professionali che entrano in contatto con le donne che subiscono violenza): «Un apposito servizio di ascolto e di orientamento per vittime di violenza con disabilità (ancor di più se intellettiva e/o relazionale), minori e non».
E infine, per la Linea d’azione n. 6 (Banche dati): «La previsione, nella raccolta dei dati sulle “ulteriori caratteristiche personali ed individuali di tutti i soggetti coinvolti” nella violenza di genere, dell’eventuale condizione e tipologia di disabilità». (S.B.)

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18/09):
Articolo 16: “Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti”

«1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.
2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all’età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell’età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all’età.
5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti».

Sono disponibili sia il documento base diffuso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che descrive il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, sia il testo integrale del documento elaborato dall’ANFFAS. Per ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@anffas.net.

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