Tempo di contrassegno azzurro

Lo aveva stabilito tre anni fa un Decreto del Presidente della Repubblica, che dopo più di quattordici anni fatti di battaglie dentro e fuori al Parlamento (e anche di multe per i cittadini italiani all’estero), aveva finalmente recepito una Raccomandazione del Consiglio Europeo, prodotta nel 1998: dal 15 settembre prossimo i Comuni italiani non potranno più rilasciare i tradizionali contrassegni arancione, che dovranno via via essere sostituiti dai nuovi tagliandi europei

Facsimile del nuovo contrassegno europeo

Un facsimile del nuovo contrassegno europeo

Erano passati oltre quattordici anni – vale sempre la pena ricordarlo – quando il 31 agosto 2012, dopo tante battaglie dentro e fuori al Parlamento (e anche numerose multe per i cittadini italiani all’estero), il nostro Paese aveva finalmente recepito la Raccomandazione 98/376/CE, prodotta il 4 giugno 1998 dal Consiglio Europeo e dedicata al contrassegno europeo di parcheggio per disabili, il cosiddetto CUDE (Contrassegno Unico Disabili Europeo). Un percorso quanto mai tortuoso, seguito anno dopo anno anche dal nostro giornale, ma alla fine giunto in porto, come detto, con il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 151 del 30 luglio 2012 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come detto, il 31 agosto successivo.

Ebbene, quella norma, entrata in vigore il 15 settembre 2012, aveva concesso a tutti i Comuni un tempo massimo di tre anni, per sostituire il contrassegno rilasciato secondo il vecchio modello, vale a dire il ben noto tagliando “arancione”. Dopo la data del 15 settembre prossimo, dunque, i Comuni dovranno emettere i contrassegni utilizzando esclusivamente il nuovo modello (in molti lo stanno già facendo da tempo, altri sono più lenti).
Per quanto poi riguarda i titolari del “vecchio” contrassegno, essi non sono tenuti a fare alcunché. Il contrassegno stesso, infatti, rimarrà valido in Italia sino alla sua scadenza naturale (solitamente va rinnovato ogni cinque anni). Il cittadino, per altro, potrà chiedere anche prima della scadenza – il Comune è tenuto a rilasciarlo – la sostituzione con il nuovo contrassegno “europeo”, se avrà la necessità di viaggiare in auto all’estero, giacché quello precedente, com’è noto, non era valido né prima né ora.
Della responsabilità dei Comuni, infine, si è già detto, ma è anche opportuno aggiungere che probabilmente la sostituzione a tappeto dei vecchi contrassegni – pur impegnativa da un punto di vista organizzativo – potrebbe essere l’occasione per un controllo sui documenti in circolazione (ad esempio sull’esistenza in vita del titolare)». (S.B. e C.G.)

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