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L’ISEE dopo quelle Sentenze del Consiglio di Stato

Realizzazione grafica con la scritta "ISEE - Indicatore Situazione Economica Equivalente"Come avevamo ampiamente riferito poco più di un anno fa, tre Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio (n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15), si erano pronunciate su altrettanti ricorsi presentati contro il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Quest’ultimo, com’è ben noto, riguarda milioni di cittadini italiani, in quanto l’ISEE viene richiesto ad esempio per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero a tutti i servizi o gli aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (prestazioni ai non autosufficienti; servizi per la prima infanzia; agevolazioni economiche sulle tasse universitarie; agevolazioni per le rette di ricovero in strutture assistenziali; eventuali agevolazioni su tributi locali).
Quelle Sentenze, lo ricordiamo, avevano respinto una serie di elementi sollevati dai ricorrenti, ma avevano invece accolto due contestazioni centrali nell’impianto di calcolo dell’Indicatore della Situazione Reddituale, ovvero una delle due componenti dell’ISEE (l’altra è quella Patrimoniale).
In sostanza – come riassume un ampio approfondimento pubblicato dal Servizio HandyLex.org – i tre provvedimenti, letti in modo combinato, stabilivano «di escludere dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f)», ovvero «tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.»; di annullare, inoltre, il DPCM 159/13 «nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lettera d, n. 1, 2, 3)».
Successivamente, la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Economia e delle Finanze avevano proposto ricorso contro quelle tre Sentenze presso il Consiglio di Stato e la Sezione IV di quest’ultimo, il 29 febbraio scorso, ha respinto i ricorsi (Sentenze n. 838/16, n. 841/16 e n. 842/16), confermando le tesi del TAR del Lazio.

Nel suggerire caldamente ai Lettori la consultazione del citato approfondimento di HandyLex.org, che analizza in modo ampio tutti i risvolti dei provvedimenti assunti dal Consiglio di Stato, ne riportiamo qui alcuni rilievi, a partire da quando viene sottolineato che quelle Sentenze, al momento, «generano una situazione di ampia incertezza applicativa e operativa».
Sempre secondo HandyLex.org, poi, la portata delle Sentenze stesse «è nulla su molti altri delicati aspetti dai risvolti forse ancora più gravi che non il censurato computo delle provvidenze assistenziali», tra cui «la mancata possibilità di detrazione delle spese sanitarie nel caso degli incapienti (cioè redditi bassi); il trattamento di severo minor favore nel caso di ricovero in RSA [Residenza Sanitaria Assistenziale, N.d.R.], che colpisce in particolare i nuclei in cui siano presenti persone anziane non autosufficienti; l’impossibilità per i minori di ottenere l’ISEE ridotto (motivo per il quale erano state previste franchigie più elevate ora cassate dal Consiglio di Stato); la mancata considerazione, nelle scale di equivalenza, della presenza di un caregiver [assistente di cura, N.d.R.] nel nucleo familiare; la mancata considerazione che alcuni patrimoni mobiliari e immobiliari sono destinati al “dopo di noi”».
«In questo scenario – è la conclusione – vi è un welfare territoriale sempre più fragile e dipendente dalla fiscalità locale o da riparti di fondi progressivamente più esigui e che pertanto esercita la leva della maggiore compartecipazione alla spesa o, di converso, nella riduzione dei sostegni e dei servizi». (S.B.)

Ricordiamo ancora l’ampio approfondimento elaborato dal Servizio HandyLex.org, sulle Sentenze prodotte il 29 febbraio scorso dal Consiglio di Stato, testo di cui suggeriamo la consultazione ai Lettori.

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