Quell’ausilio non si può negare

Potrà senz’altro costituire un positivo precedente, una Sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri (Roma), che ha visto soccombere l’Azienda USL Roma 6, di fronte all’azione promossa da una persona con disabilità, che nel 2004 era stata autorizzata dalla medesima Azienda USL all’acquisto di una protesi extratariffaria per ginocchio elettronico, ma che nel 2011, a causa dell’avvenuta inservibilità di tale protesi, aveva richiesto un nuovo presidio ortopedico, analogo al precedente, il quale tuttavia gli era stato negato «per esigenze di bilancio»

Martelletto del giudiceÈ decisamente interessante e costituirà un positivo precedente, una Sentenza recentemente pronunciata dalla Sezione Lavoro (1° Grado) del Tribunale di Velletri (Roma), che ha visto soccombere l’Azienda USL Roma 6, di fronte all’azione promossa da una persona con disabilità al 100% per amputazione di uno degli arti inferiori, già autorizzato nel 2004 dalla medesima Azienda USL all’acquisto di una protesi extratariffaria per ginocchio elettronico, che nel 2011, a causa dell’avvenuta inservibilità di tale protesi, aveva richiesto un nuovo presidio ortopedico, analogo al precedente, che tuttavia gli era stato negato sostanzialmente «per esigenze di bilancio».

Il Giudice del Tribunale di Velletri, dunque, rifacendosi all’articolo 1, comma 6 del Decreto Ministeriale 322/99, quello cioè che tuttora fissa i contenuti del Nomenclatorio Tariffario degli Ausili e delle Protesi, ove si scrive che «in casi particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, l’azienda Usl può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore allegato», e rilevando soprattutto che «la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della fornitura extratariffaria in luogo di quella contenuta nel nomenclatore […] è già stata valutata in termini positivi dall’Azienda sanitaria, sicché il caso controverso contempla soltanto una fattispecie di rinnovo, per la quale non rilevano contingenze di bilancio, non considerate nell’art. 5 del D.M. n. 322/1999», ha condannato «l’azienda sanitaria resistente ad autorizzare l’acquisto della fornitura», condannando anche la stessa al pagamento di 3.500 euro, per il «pagamento delle spese di lite».
Il tutto sottolineando anche che il rinnovo dell’ausili, «alla stregua delle indicazioni dei medici curanti appare essenziale per non fare regredire i progressi già fatti dal ricorrente per il reinserimento nel tessuto sociale [grassetti nostri in tutte le citazioni, N.d.R.]». (S.B.)

Ringraziamo Vincenzo Falabella per la collaborazione.

A questo link è disponibile il dispositivo finale della Sentenza di cui si parla nella presente nota. Gli interessati alla lettura del testo integrale della Sentenza stessa possono prendere contatto con l’avvocato Alessandro Bardini (alessandrobardini@libero.it).

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