La Direzione Generale per gli ordinamenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il 15 novembre scorso la Circolare n. 10/16, riguardante le iscrizioni ai primi anni delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017-2018, che ancora una volta andranno effettuate solo online, tranne che per le scuole dell’infanzia e per gli istituti paritari che non abbiano aderito a tale modalità.
Occorrerà dunque iscriversi accedendo alla pagina web dedicata – ciò che si è potuto fare a partire dal 9 gennaio – e le iscrizioni potranno avvenire tra il 16 gennaio e il 6 febbraio.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata, le loro iscrizioni dovranno essere completate con il deposito presso la segreteria della scuola della certificazione di disabilità ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio 185/06.
Nello specifico, a occuparsi dell’accoglienza e dell’inclusione comprensiva degli alunni con disabilità, di quelli con DSA (disturbi specifici di apprendimento) e degli stranieri è il capitolo 9 della Circolare, mentre il capitolo 11 riguarda l’iscrizione ai corsi per adulti di primo livello (per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo ex licenza media) e di secondo livello (per il conseguimento del diploma di maturità). A questi ultimi, va ricordato, devono iscriversi gli alunni con e senza disabilità che compiono 18 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico.
In generale non vi sono particolari novità per gli alunni con disabilità rispetto a quanto stabilito lo scorso anno e tuttavia è opportuno ricordare che in caso di disabilità certificata, gli alunni hanno diritto di precedenza alle scuole di ogni ordine e grado, ciò che risulta particolarmente importante per la scuola dell’infanzia, la quale non è scuola dell’obbligo, ma che la Legge 104/92 (articolo 12, commi 1 e 2) stabilisce essere un diritto. In tale scuola, quindi, gli alunni con disabilità hanno diritto di precedenza negli istituti pubblici del proprio Comune o in quelli di Comuni limitrofi, laddove manchino nel proprio.
Va ricordato anche che – come già riferito ampiamente su queste stesse pagine – che recenti Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia hanno stabilito che gli alunni con disabilità possano trattenersi un anno in più nella scuola dell’infanzia, decisione che, a parere di chi scrive, è da ritenersi erronea, dal momento che si basa su un’illegittima interpretazione di talune Circolari, ignorando totalmente l’obbligo scolastico che sorge per tutti al compimento del sesto anno di età, e anche per gli alunni con disabilità.
Va considerato poi quanto scritto nel paragrafo 2.1 della Circolare 10/16, ove cioè si ribadisce che i Consigli di Istituto possono deliberare dei criteri per limitare il numero di iscrizioni alle prime classi in base all’organico ricevuto, purché pubblichino tali criteri all’albo e sul sito della scuola prima dell’inizio delle iscrizioni. L’auspicio, quindi, è che in tali delibere venga fissato anche il tetto massimo di alunni con disabilità che possono iscriversi alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado (ad esempio nella stessa classe non più di un alunno con disabilità grave o non più di due alunni con disabilità non grave), ciò purché vengano indicati anche i criteri di selezione in caso di eccesso di iscrizioni di alunni con disabilità (residenza dell’alunno in prossimità della scuola; vicinanza della scuola alla sede di lavoro di uno dei genitori; frequenza nella stessa scuola da parte di un fratello ecc.), al fine di evitare l’eccessiva presenza di alunni con disabilità nella stessa classe.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di rispettare il tetto massimo di 20, massimo 22 alunni, nelle classi con alunni con disabilità, fissato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 (articolo 4 e articolo 5, comma 2), per evitare le cosiddette “classi pollaio”.
È infine opportuno ricordare anche che l’iscrizione come ripetenza di un alunno non è automatica, ma dipende da una Delibera del Consiglio di Classe o del Collegio dei Docenti o del Dirigente Scolastico. E comunque, ad avviso di chi scrive, la ripetenza di un alunno di scuola superiore con PEI differenziato (Progetto Educativo Individualizzato), che non venga ammesso agli esami, sia bocciato all’ultimo anno o non si presenti per sostenere gli esami stessi, non dovrebbe aver luogo, dal momento che essa serve a fare ottenere, ove possibile, la promozione in due anni con il raggiungimento degli obiettivi dei programmi ministeriali, mentre il PEI differenziato è finalizzato al raggiungimento dei propri obiettivi personalizzati, che possono essere modificati in ogni momento dell’anno e quindi non dà diritto a promozione (né consente bocciature), ma dà diritto al rilascio di un attestato. (Salvatore Nocera)