Ma al Ministero lo sanno cosa significa “equipollente”?

«La parola “equipollente” – scrive Flavio Fogarolo – significa che, anche se diversa, una cosa conserva lo stesso valore e la stessa efficacia. Che dunque la prova scritta dell’Esame di Stato sia sostenuta con il PC, in Braille o con la sintesi vocale, quella orale con la LIS o che si dia del tempo in più, non è un’agevolazione, ma un elementare atto di equità. Se è così, per quale motivo una recente Ordinanza Ministeriale stabilisce che tutto questo debba essere riportato nella certificazione finale, se non per evidenziare la diversità e sminuire i risultati?»

Viso di uomo con mano sul volto ed espressione di sconfortoSono passati pochi mesi dal pastrocchio, o “tentato pastrocchio”, degli Esami di Stato degli alunni con disabilità del primo ciclo (Schema di Decreto n. 384), che prevedeva, come si ricorderà, prove equipollenti per conseguire il titolo valido di licenza media [se ne legga ampiamente nel nostro giornale, N.d.R.], e il Ministero dell’Istruzione ci ricasca con la recente Ordinanza Ministeriale n. 257 sugli Esami di Stato delle scuole superiori.
A questo punto l’impressione è che al Ministero ci sia qualcuno che ha dei problemi con le prove equipollenti: o non ha ben capito cosa sono o non le ha proprio digerite!

All’articolo 22 della citata Ordinanza, dunque (Esami dei candidati con disabilità), spunta un nuovo comma 11 che recita così: «Per tutti i candidati di cui al presente articolo, il riferimento all’effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto».
Ovvio che nulla debba finire all’albo, ma per quale strano motivo secondo i funzionari del Ministero dovrebbe essere indicato nella certificazione finale che il candidato ha sostenuto prove equipollenti? Perché vengono messe assieme due situazioni completamente diverse, come le prove «equipollenti» e quelle «differenziate»?

“Equipollente”, in lingua italiana, significa che, anche se diverso, conserva lo stesso valore e la stessa efficacia. Che la prova scritta sia sostenuta con il PC, in Braille o con la sintesi vocale, quella orale con la Lingua Italiana dei Segni, che si dia del tempo in più o che si sostengano appunto prove equipollenti, serve solo per cercare di limitare, per quanto possibile, gli effetti negativi della disabilità e mettere la persona che sostiene l’esame alla pari degli altri. Non è un’agevolazione, ma un elementare atto di equità.
Se è così, per quale motivo tutto questo deve essere riportato nella certificazione finale, se non per evidenziare la diversità e sminuire i risultati?

L’indicazione apparsa in quell’Ordinanza Ministeriale è quindi assolutamente illegittima: i candidati che sostengono le prove equipollenti conseguono infatti come sempre un normalissimo diploma, identico a quello degli altri, senza nessuna indicazione particolare.

Formatore.

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