Disabilità e reddito di cittadinanza: modifiche solo sul fronte del lavoro

Tutto resta invariato, per il momento, rispetto al Decreto Legge su reddito e pensioni di cittadinanza, dopo l’approvazione del testo da parte del Senato. Restano cioè in piedi le varie criticità evidenziate a suo tempo dalla Federazione FISH, che rendono l’accesso e l’erogazione del reddito di cittadinanza meno vantaggiose per le famiglie in cui sia presente una persona con disabilità rispetto agli altri nuclei. Solo sul fronte del lavoro è stata apportata qualche positiva modifica. La discussione sul Decreto Legge approva ora alla Camera

Roma, Palazzo Madama, Senato

Il Senato di Palazzo Madama

Come avevamo riferito all’inizio di febbraio, nell’evidenziare una serie di criticità presenti nel Decreto Legge 4/19 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), che rendono l’accesso e l’erogazione del reddito di cittadinanza meno vantaggiose per le famiglie in cui sia presente una persona con disabilità rispetto agli altri nuclei, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva reso noto di avere presentato alcuni emendamenti a quel provvedimento, in vista dei successivi esami del Parlamento.
Ebbene, il 27 febbraio scorso il Senato ha approvato in prima lettura alcune modifiche, finalizzate appunto alla conversione del citato Decreto Legge, trasmettendo ora il testo alla Camera (Atto n. 1637).
Qui va ricordato che i termini per la conversione del Decreto in Legge sono di sessanta giorni dalla data di pubblicazione e quindi il Parlamento avrà tempo sino alla fine di questo mese di marzo.

Ricordando dunque gli emendamenti proposti dalla FISH e rifacendosi all’ampio approfondimento sulla materia curato dal Servizio HandyLex.org, va detto che quasi nessuna di quelle proposte è stata al momento accolta, né l’estensione della pensione di cittadinanza (attualmente riservata ai soli ultrasessantacinquenni che vivano soli o con un’altra persona coetanea o più anziana) anche ai casi di nuclei il cui l’ultrasessantacinquenne viva con una persona con disabilità, né la richiesta di parametri aggiuntivi alle cosiddette “scale di equivalenza”, fondamentali per il calcolo del reddito di cittadinanza, in modo tale da considerare maggiormente la persone con disabilità nel nucleo familiare.
Altra istanza rigettata è stata quella di prevedere un innalzamento della soglia patrimoniale aggiuntiva, ovvero dei risparmi familiari, da 5.000 a 7.500 euro per le persone con disabilità più grave, così come la richiesta di escludere dal calcolo del reddito familiare le pensioni e gli assegni erogati a persone con invalidità civile, cecità, sordità e sordocecità. Restano infatti esclusi dal computo solo le indennità di accompagnamento ed eventuali altri contributi che siano sottoposti a rendicontazione.

È invece sul fronte del lavoro che il Senato ha modificato il testo, in linea con quanto richiesto dalla FISH. Nella parte, infatti, in cui si trattano le politiche attive e i sistemi di supporto alla ricerca di occupazione, ove vengono previsti incentivi per le aziende che assumano persone già titolari di reddito di cittadinanza, è stata inserita una specifica condizione da porre alle aziende stesse per poter ottenere tali agevolazioni, ossia il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 68/99, per evitare che le nuove assunzioni ne dilazionino ulteriormente l’applicazione.
Niente da fare, invece, rispetto all’emendamento con cui si chiedeva di ammettere il cumulo dei benefìci del nuovo Decreto Legge con gli incentivi previsti dalla Legge 68/99, in modo da aumentare e rendere concorrenziale l’occupabilità delle persone iscritte alle liste speciali prevista da tale norma.

Infine, un’ulteriore modifica al Senato ha riguardato l’impegno di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, condizione necessaria per ottenere il reddito di cittadinanza, così come l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Nel testo originale, le persone con disabilità risultavano semplicemente escluse da questi obblighi; in quello invece modificato al Senato, si precisa che «i componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68».

La discussione, dunque, è approdata ora alla Camera, dove, secondo HandyLex.org, «sono prevedibili nuove e ulteriori modificazioni, alcune delle quali potrebbero essere ispirate e concordate con il Governo». Dopodiché il testo tornerà al Senato per l’approvazione definitiva, anche se il Decreto Legge è già vigente e ne sono state avviate le procedure per l’applicazione. (S.B.)

Suggeriamo caldamente la consultazione dell’approfondimento sulla materia curato dal Servizio HandyLex.org (a questo link), che riporta anche il nuovo testo del Decreto Legge 4/19 approvato al Senato, evidenziando le modifiche apportate.

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