Una Circolare dell’INPS sui congedi retribuiti

Non rilevantissima, ma pur degna di nota, è una novità riguardante la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che assistono le persone con disabilità. Essa deriva da una recente Circolare con cui l’INPS ha recepito una Sentenza della Corte Costituzionale, e stabilisce che possa ottenere i congedi anche uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ferma restando la condizione che non vi siano altri parenti conviventi. L’indicazione vale, almeno per ora, solo per i dipendenti del settore privato

Persona di spalle che spinge una persona con disabilità in carrozzinaNon rilevantissima, ma pur degna di nota, è una novità riguardante la concessione dei congedi biennali retribuiti riconosciuti ai lavoratori che assistono le persone con disabilità. Essa deriva dalla Circolare n. 49 del 5 aprile scorso, con cui l’INPS ha recepito la Sentenza 232/18 della Corte Costituzionale, fornendo le conseguenti indicazioni applicative per i dipendenti del settore privato (mancano invece, almeno per ora, indicazioni per i dipendenti pubblici).
Quella Sentenza aveva riconosciuto l’illegittimità costituzionale di un particolare aspetto della norma che disciplina la concessione dei congedi retribuiti, legandoli, per tutti i familiari che non siano i genitori, al vincolo della convivenza.
Ebbene, la citata Circolare dell’INPS, nel recepire le indicazioni della Corte Costituzionale, prevede che possa ottenere i congedi anche uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, quando tale convivenza si instauri successivamente, nel caso in cui «il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi , i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti». (S.B.)

Sul tema trattato, suggeriamo la lettura dell’approfondimento (a questo link) curato dal Servizio HandyLex.org.

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