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Il nostro dibattito sulla valutazione degli alunni con e senza disabilità

Andrew Wyeth, "Up in the Studio", 1965

Andrew Wyeth, “Up in the Studio”, 1965

Avevo previsto delle scuse, almeno sui termini inappropriati usati dal dottor Nocera [si legga a “Prosegue il dibattito sulla valutazione degli alunni con e senza disabilità”, N.d.R.], invece lo stesso conferma tutto. In ogni caso, su un punto la risposta data al mio precedente intervento è volutamente lacunosa: il metodo.
Voglio essere chiaro, al fine di ottenere una risposta concreta. All’interno di una classe scolastica vivono dei ragazzi diversissimi tra di loro e quasi tutti portatori di bisogni educativi speciali. La didattica pertanto deve rapportarsi ai bisogni dei singoli ragazzi e non certo agli obiettivi che devono essere prefissati, ma che spesso non vengono raggiunti.
Un ragazzo dislessico, ad esempio, dovrà affrontare il suo percorso scolastico attraverso gli ausili giusti che permetteranno al suo apprendimento una costante evoluzione. Un ragazzo con disabilità visiva grave, ad esempio, non potrà essere costretto a leggere su carta o a disegnare un prisma ottagonale, ma dovrà essere aiutato con vari strumenti (ad esempio il Braille) ed esonerato da quelle materie che sottintendono l’utilizzo della vista. In questi casi, pertanto, gli alunni non completeranno gli obiettivi minimi, ma ugualmente potranno, rimanendo in classe, raggiungere un diploma o una laurea che sicuramente non è un falso in atto pubblico.
“Miracolosamente” un diploma e/o una laurea di un disabile psichico diventa un falso. Perché? E dato che l’accusa è grave, su quali basi si fonda questo reato, quando non credo che qualcuno si sia mai interessato alle metodologie di apprendimento e di verifica che si stanno utilizzando in alcuni Licei e nelle Università?
Ma sbaglio o delle metodologie per l’apprendimento di questi ragazzi non ne parla nessuno?
Ora questo è il punto cruciale, questo è l’elemento che servirebbe approfondire, altrimenti se vogliamo parlare di Leggi o di Ordinanze la giurisprudenza del TAR del Lazio è abbastanza chiara. Se dobbiamo parlare di diritto, andiamo al TAR, dove con Ordinanze e Sentenze questi ragazzi hanno dimostrato di aver ragione. In questa sede dobbiamo parlare di superamento delle difficoltà, senza offendere avvocati e famiglie, ma con l’umiltà di saper chiedere scusa quando si utilizzano termini offensivi e inappropriati.
In attesa delle scuse, noi andiamo avanti e per far capire meglio i concetti giuridici che i Tribunali Amministrativi stanno adottando, nonostante l’opposizione di alcuni esperti, si rimanda alla lettura della Sentenza del TAR del Lazio n. 12794/2019, che chiarisce non in modo scolastico, ma nella concretezza di una Sentenza, che il percorso segnato da questi genitori definiti “capricciosi” sia quello giusto.
Alfonso Amoroso
Avvocato, genitore di una persona con grave disabilità

Risponde l’avvocato Salvatore Nocera.

Egregio avvocato Amoroso, Lei insiste sul fatto che gli alunni con disabilità debbano essere messi in condizione di poter esprimere tutte le loro potenzialità. Su questo concordo con Lei che non sempre la scuola rispetta la normativa inclusiva italiana la quale ha predisposto invece princìpi e regole ben precise, per garantire la qualità del comportamento dei docenti nei confronti degli alunni con disabilità anche gravissime.
Però le “strane pratiche” che ho criticato non riguardano questi aspetti, ma il fatto che alunni con quattro anni di “PEI differenziato” [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] al quinto anno passino per volontà delle famiglie al “PEI semplificato” e, pur non essendo stati ammessi agli esami a causa dell’ovvia impreparazione sui programmi di cinque anni, prendano il diploma di maturità.
La Sentenza del TAR del Lazio che Lei cita a sostegno delle Sue tesi è del tutto inconferente poiché fa sapere che è stato dichiarato incidentalmente, e con effetti del tutto estranei alla causa, che l’alunno con “PEI differenziato” ha ottenuto il diploma di maturità; nulla si dice se per errore della Commissione o per effetto di una decisione della Magistratura e con quali argomentazioni di quest’ultima.
Ora, è notorio che la legge stabilisce che col “PEI differenziato” non si può prendere il diploma (Decreto Legislativo 62/17, articolo 20) e pertanto, se diploma c’è stato, la cosa deve appunto sembrare “strana”.
Quanto alla sua affermazione circa la mia qualifica di “falso” relativa a diplomi rilasciati ad alunni che non raggiungono la sufficienza agli esami, è nella stessa natura della cosa, dal momento che tali diplomi dichiarano una non verità e questo è un falso in atto pubblico.
Lei infine ribadisce la richiesta di scuse da parte mia. Per le argomentazioni da me esposte nei miei precedenti interventi, non ritengo di dovere tali scuse. Anzi, se qui qualcuno potrebbe chiedere le scuse, sono io, dal momento che nel mio primo intervento, precedente al Suo, ho denunciato in termini generali pratiche da me ritenute “strane”, riguardanti i comportamenti non corretti di talune famiglie e la dubbia deontologia professionale di taluni avvocati, per avere seguìto interventi procedurali legittimi, ma che assecondavano la richiesta di diploma a tutti i costi da parte di quelle famiglie, anche quando i figli non ne avevano acquisito gli apprendimenti necessari. Se si dovesse chiedere scusa per le critiche espresse verso Sentenze, allora chiunque scriva commenti critici a Sentenze dovrebbe chiedere scusa ai Magistrati estensori e agli Avvocati intervenuti.
Dovrebbe essere invece proprio l’Amministrazione Scolastica a chiedere scusa e a risarcire i danni alla signora Anna Rita Casolini di Sersale che su queste stesse pagine ha raccontato l’esperienza di pessima inclusione scolastica subita dal figlio, intitolando provocatoriamente il suo contributo La mia “proposta indecente” per valutare gli alunni con disabilità cognitiva. Infatti, la signora denuncia, come Lei giustamente ha pure fatto, i casi di mancata attenzione professionale e deontologica di docenti che non si sono preoccupati minimamente di conoscere le effettive capacità dello studente, di guidarlo a realizzare gli apprendimenti di cui era capace e di non avergli assicurato le prove equipollenti e gli altri sostegni previsti dalla normativa vigente, che comunque non suppliscono a carenze apprenditive, ove si appalesassero.
Quanto alla “proposta indecente” di assegnare un docente per il sostegno per ogni materia ad ogni alunno con disabilità, non sono in grado di dare una risposta competente dal punto di vista né legale (perché non riguarda il diritto vigente), né pedagogico, dichiarando la mia ignoranza in questo campo. Faccio tuttavia presente che la Legge 128/13 ha abrogato la norma che consentiva nelle scuole superiori la nomina di docenti per il sostegno in quattro aree disciplinari. Se accolta dunque dal Legislatore, la proposta di Casolini di Sersale creerebbe attorno all’alunno un secondo Consiglio di Classe che di fatto legittimerebbe il Consiglio ordinario a “delegare” totalmente l’inclusione scolastica ai soli docenti specializzati, cosa che, pur vietata dalla cultura inclusiva e dalla conseguente normativa attuale, viene ancora troppo spesso praticata.
E a dimostrazione che questo dibattito ospitato da «Superando.it» ha sortito effetti positivi, comunico di avere molto apprezzato, pur essendo io una persona con disabilità sensoriale, le osservazioni critiche di Ida Palange, mamma di un’alunna con sindrome di Down, che mi ha convinto di rinunciare alla mia proposta di vietare la scelta da parte delle famiglie del “PEI semplificato” dopo il primo anno di scuola superiore e di aggiungermi a lei nel richiedere l’abrogazione dell’inciso dell’articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, laddove si dice che se la famiglia pretende il “PEI semplificato” contro il parere del Consiglio di Classe, essa deve essere formalmente informata che l’alunno, se non raggiungerà gli obiettivi del suo “PEI semplificato”, potrà essere bocciato.
Però, ragioni di buon senso e di carattere giuridico impongono che qualunque sia l’anno di scuola in cui l’alunno passi da un “PEI differenziato” a uno “semplificato”, svolgendo quindi un percorso scolastico che porta al diploma, egli debba sostenere le prove integrative e di idoneità per gli anni in cui è stato valutato sulla base del “PEI differenziato”; lo stesso citato articolo 15 stabilisce che l’alunno non debba svolgere tali prove quando il passaggio dal “PEI differenziato” a quello “semplificato” sia deliberato, sia pur a maggioranza, dal Consiglio di Classe; pertanto, quando il passaggio avviene per volontà della famiglia contro il parere del Consiglio di Classe, tali prove debbono essere effettuate, pur avvalendosi l’alunno delle prove equipollenti e degli altri diritti  riconosciuti dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 62/17. E questo non per “ritorsione contro le famiglie”, ma perché è una necessaria conseguenza del principio di non discriminazione nei confronti dei compagni senza disabilità che quella valutazione l’hanno avuta durante tutti gli anni e la valutazione stessa è compito esclusivo dei docenti.
Non dimentichiamo che, in regime di valore legale dei titoli di studio, come accade nel nostro Paese, la valutazione operata rispetto al “PEI differenziato” non è una “promozione” alla classe successiva, ma un’“ammissione alla frequenza” della classe successiva, tant’è vero che lo stesso articolo 15 dell’Ordinanza 90/01 impone che nel caso di valutazione del “PEI differenziato”, in calce alla pagella debba essere scritto che tale valutazione è «effettuata ai sensi della Sentenza n. 215/1987 della Corte Costituzionale al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità».
Egregio collega avvocato Amoroso, penso che questo dibattito possa finire qui, lasciando ai Lettori, come detto alla fine del mio precedente intervento, il giudizio sulle nostre divergenti opinioni e su quelle espresse e discusse negli altri due interventi qui richiamati.
Ciò ci permetterà di dedicarci pienamente al problema ancora più grave e molto più urgente della pratica esclusione dal diritto allo studio di numerosi alunni con disabilità intellettive e del neurosviluppo, a causa della didattica a distanza, che ha praticamente lasciato a casa migliaia di nostri alunni senza alcun intervento didattico, data la loro comprovata impossibilità a seguire delle lezioni incompatibili con la loro psicologia e modalità di socializzazione.
Salvatore Nocera

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