Il Ministero dell’Istruzione, tramite un comunicato pubblicato il 7 settembre scorso, conferma i nostri timori: il GLO [Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, incaricato di elaborare il PEI–Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.], sarà trasformato da gruppo di lavoro a organo collegiale, assicurando la partecipazione anche dello stesso alunno con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado (ipotizziamo che, pur partecipando, lo studente non potrà votare).
Al tempo stesso la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per voce dell’avvocato Salvatore Nocera, ha confermato su queste stesse pagine la posizione favorevole della Federazione e di molti esperti in legislazione scolastica (non citati) alla nuova natura del GLO quale organo collegiale, pur restando critica su altri aspetti (si rimanda alle “Considerazioni della FISH sulla Bozza di Linee Guida per la compilazione del Nuovo PEI”, a questo link).
Come Associazione ribadiamo il nostro forte dissenso verso un’impostazione che, a nostro parere, escluderà i genitori dal processo decisionale a favore dei figli. Ribadiamo: sarà il conteggio dei voti a dire quale decisione sarà assunta e non il faticoso, talora travagliato, dialogo, che ha caratterizzato moltissimi incontri di GLO in questi lunghi anni di esperienza.
Urge pertanto precisare alcuni passaggi.
1) Questa trasformazione introduce l’approvazione del PEI attraverso la votazione e quindi con il conteggio dei voti favorevoli e contrari. Facile intuire, a fronte di situazioni critiche o controverse, chi potrà prevalere. La logica dei numeri non lascia spazio a ipotesi.
2) Nella normativa vigente, l’approvazione del PEI, compresa l’indicazione delle ore di sostegno da parte del GLO, non è prevista. Non vi è riscontro neppure nel regolamento dell’autonomia scolastica che, all’articolo 14, tratta delle funzioni amministrative delle Istituzioni Scolastiche: non vi sono delibere collegiali, bensì solo adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni.
3) In quanto organo collegiale, il GLO sarà legale a tutti gli effetti in presenza del 50% più uno degli aventi diritto; ciò significa che qualora la famiglia dovesse essere assente, perché impossibilitata a partecipare, dovrà subire le decisioni assunte da altri (compresa l’approvazione del PEI).
4) Le decisioni non vengono assunte all’unanimità, bensì a maggioranza assoluta e, in caso di parità, il voto del presidente, ovvero del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato, varrà il doppio.
5) Il PEI non sarà più firmato, perché sarà il verbale, redatto durante gli incontri da uno dei presenti con funzione di segretario, a far fede delle decisioni su quanto trattato.
6) Per quanto concerne le risorse per il successivo anno scolastico, la famiglia non potrà esprimere il suo voto, per supposto conflitto di interessi (si veda ancora il documento citato della FISH).
Il documento della FISH sottolinea come la famiglia, nonostante partecipi alle operazioni di rito, venga esclusa nel momento in cui si devono approvare le risorse per il successivo anno scolastico. Ribadito che, in ogni caso, il voto dei genitori, numericamente, potrebbe essere ininfluente, è forse il caso di richiamare due Sentenze del Consiglio di Stato, relative all’obbligo di astensione delle parti interessate (la Sentenza n. 7050 del 4 novembre 2003 e la Sentenza n. 2826 del 26 maggio 2003).
La partecipazione dei genitori al GLO e alle relative votazioni dei PEI costituisce in realtà fondata astensione (obbligatoria) da parte degli stessi. Altre Sentenze evidenziano come nel caso di assoluta non serenità, la regola dell’astensione debba essere posta in essere. Ciò conferma ancor più l’evidente stortura della trasformazione in organo collegiale di quello che, da sempre, è un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un piano educativo, coerente con la realizzazione del Progetto di Vita.
Contrariamente poi a quanto afferma la FISH per voce dell’avvocato Nocera, il GLO non si è mai espresso tramite una votazione. Il PEI, come stabilito dal DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) del 24 febbraio 1994, è elaborato congiuntamente, espressione ben diversa dalla votazione. Non corrisponde alla norma il fatto che vi sia condivisione fra «numerosi giuristi di vaglia», né l’affermare che si è sempre fatto così. Come docenti specializzati della scuola italiana e come genitori possiamo affermare di non avere mai votato, semmai faticosamente colloquiato, faticosamente condiviso, ma mai il PEI è stato oggetto di approvazione.
Se l’avvocato Nocera volesse insistere su questo punto, chiediamo che ci indichi anche i riferimenti normativi che noi abbiamo indicato.
Ribadiamo quindi la pericolosità del voto, che contraddice ogni forma di dialogo e di confronto, aprendo a conflitti e contrasti. A beneficiarne saranno, con molta probabilità, gli studi degli avvocati, non certo gli alunni e neppure la scuola dell’inclusione.
Per quanto poi concerne la questione dell’“esonero dagli insegnamenti”, viene fatta chiarezza, da parte della FISH, che puntualizza come essa riguarderà unicamente gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, mentre il Ministero nega anche questa evenienza, pur lasciando aperta la porta delle possibilità.
Va da sé che l’esonero da alcuni insegnamenti aprirà a specifici scenari quali la riduzione dell’orario di frequenza (potrebbero non essere attivate proposte alternative) e (forse) attività in piccoli gruppi costituiti da soli alunni con disabilità (ricostituendo classi differenziali di fatto).
Infine, sugli obiettivi educativi “sottratti” alla famiglia e demandati in via esclusiva ai docenti, in palese contrasto con l’articolo 30 della nostra Costituzione, non intervengono né il Ministero né la FISH. Sfugge, pare, il fatto che, per garantire a ciascun alunno il successo formativo, le istituzioni scolastiche debbono agire anche “nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie” (articolo 4, comma 1 del DPR 275/99 sull’autonomia scolastica).
Per concludere, riteniamo che le scelte che il Ministero sta adottando cambieranno radicalmente la scuola e il suo spirito di collaborazione, di dialogo, di condivisione. Sicuramente è più facile affidare le situazioni complesse e difficili a una votazione: si riducono i tempi, si pone fine a eventuali contrasti, si bloccano i contraddittori. Ma si sottrae a un gruppo di lavoro l’essenza stessa del suo esistere. Si impedisce agli insegnanti, ai genitori e agli specialisti di esprimersi in un libero e aperto confronto, alla ricerca della condivisione di un percorso finalizzato non solo alla crescita e allo sviluppo armonioso del figlio con disabilità, ma alla costruzione di una società autenticamente inclusiva.
Le scelte confermate dal Ministero lasciano intendere un nuovo modello di scuola, più che un nuovo modello di un documento. E oggi queste indicazioni coinvolgono i genitori di alunni con disabilità e gli stessi alunni: a loro oggi viene tolta la voce. E domani?
Come Associazione siamo molto preoccupati e chiediamo alle forze politiche e alla società civile di non far passare tutto questo nel silenzio.
Alla ministra dell’Istruzione Azzolina chiediamo di rivedere i documenti che sono in fase di elaborazione, ancora in bozza, e di cancellare la trasformazione del GLO in organo collegiale.
Direttivo CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno)
Come per il precedente intervento del CIIS, pubblicato su queste pagine, diamo spazio alla replica di Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), affiancato in questo caso da Vincenzo Falabella, presidente della stessa FISH.
Leggiamo la replica del Direttivo CIIS al precedente intervento di critica pubblicato su queste pagine e siamo spiacenti di non poter modificare la nostra posizione. Infatti:
1) anche il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, in un recentissimo Parere sul modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI), sostiene la medesima tesi del CIIS; anzi arriva a negare natura di atto amministrativo alle decisioni del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).
Su questo punto, si può anche non definire il GLO come “organo collegiale”, sulla base della consultazione letterale del Decreto Legislativo 416/74 che indicava gli organi collegiali della scuola di allora. Dopo tale data, però, sono stati creati dal Legislatore i GLI (Gruppi di Lavoro d’Istituto), i GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali), nonché l’Osservatorio Ministeriale Permanente sull’Inclusione Scolastica, tutti organi con la presenza di membri portatori di interessi diversi e talora confliggenti. In essi, quando non si raggiunge un accordo unanime, occorre necessariamente votare – e si è votato – pena la paralisi dell’organo. Solo nelle Intese e negli Accordi di Programma serve l’accordo unanime e chi non è d’accordo non partecipa all’Intesa o all’Accordo di Programma stesso.
Quanto poi alla negazione della natura di atto aministrativo alla formulazione dei PEI, c’è da chiedersi come mai la Corte di Cassazione, in una Sentenza del 2014, abbia stabilito che le Delibere dei PEI sono vincolanti per le parti, ivi compresa l’Amministrazione Scolastica che potrebbe non condividere ad esempio il numero delle ore di sostegno assegnate, ritenendolo eccessivo e quindi di aggravio per l’erario. Inoltre, la stessa Cassazione, a Sezioni Unite, ha disquisito sulla giurisdizione dei TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) o dei Tribunali Civili, circa la competenza degli organi giurisdizionali, a seconda che i PEI rechino un numero preciso di ore di sostegno oppure no. Infine, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2023/17, ha descritto perfettamente tutto il procedimento che porta all’assegnazione delle ore di sostegno, a partire dalla richiesta dei GLO.
2) Quanto alla possibilità di esonero da talune discipline nella scuola del primo ciclo, abbiamo già avuto occasione di rispondere che proprio a seguito delle osservazioni della FISH, il Ministero, nell’ultima stesura, l’ha eliminata; rimane invece il divieto per le famiglie di passaggio dal “PEI differenziato” a quello “semplificato”, dopo il primo anno di scuola superiore.
A tal proposito, come FISH abbiamo sostenuto che ciò non sia corretto nei confronti di un diritto già acquisito dalle famiglie e abbiamo da tempo proposto di applicare la norma dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, con la quale si stabilisce che tale passaggio, se richiesto dalle famiglie in qualunque momento e se trova l’accordo del Consiglio di Classe, che è il titolare della funzione della programmazione didattica, venga realizzato, senza la necessità di prove integrative per gli anni in cui l’alunno ha avuto un “PEI differenziato”.
Ovviamente qualora tale accordo del Consiglio di Classe non vi sia, l’alunno dovrà sostenere le prove integrative per gli anni di “PEI differenziato”, poiché altrimenti si verificherebbe un vulnus nei confronti di tutti gli alunni che, per legge, debbono sostenere tali prove prima di accedere agli Esami di Maturità, se non hanno la promozione alla quinta e l’ammissione agli esami da parte di un Consiglio di Classe.
3) Quanto al voto dei genitori, almeno nei casi in cui non vi sia accordo sul numero delle risorse da assegnare, come FISH abbiamo sostenuto, e continuiamo a sostenere, che tale esclusione sia contraria al principio di parità di tutti i membri di qualunque organismo, sia o meno organo collegiale.
Il Ministero si trincera dietro un Parere, mai mostrato, dell’Ufficio Legislativo, secondo il quale vi sarebbe un conflitto di interesse tra la famiglia, che chiederebbe il massimo delle ore e l’Amministrazione Scolastica che tale conflitto subirebbe. A parte il fatto che tale Parere – così come quello già citato del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – non è vincolante, c’è però un’ulteriore considerazione determinante: il conflitto di interessi riguarda organizzazioni commerciali come le società ed è regolato espressamente dal Libro Quinto del Codice Civile. E tuttavia, anche in tal caso – non applicabile, come detto ai GLO, per la diversa natura non commerciale – la legge prevede la “prova di resistenza “ e cioè si tiene conto dei voti in conflitto solo se determinanti; e qui il Codice non rende nulla la delibera, ma solo eventualmente annullabile su richiesta.
Sono dunque queste le argomentazioni giuridiche addotte per rispondere al CIIS, riferendoci, quali giuristi di chiara fama, ai componenti delle due Magistrature Superiori di cui abbiamo citato le Sentenze.
In conclusione ci auguriamo che sulla base delle argomentazioni esposte, il Ministero voglia accogliere le nostre richieste, come ha accolto quella delle firme dei PEI, sia in forma provvisoria che definitiva, di cui il CIIS non appare informato.
Salvatore Nocera – presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e Vincenzo Falabella – presidente nazionale della FISH