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Discriminato in base alla Costituzione, discriminato il figlio con disabilità

Alloggi di edilizia popolare dell'ALER di Milano

Alloggi di edilizia popolare dell’ALER di Milano

Vive da più di vent’anni in Italia, lavora con contratto a tempo indeterminato per un’impresa edile di Milano e uno dei suoi tre figli è affetto da una forma di distrofia muscolare, con invalidità al 100% e riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità in base alla Legge 104/92.
È un cittadino egiziano che alla fine dello scorso anno, a seguito di uno sfratto, aveva partecipato a un bando dell’ALER, l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano, per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Sulla carta, dunque, l’uomo sembrava avere tutti i requisiti necessari, ma nel mese di marzo di quest’anno era stato cancellato dalla graduatoria, perché, a detta dell’ALER, avrebbe prodotto un «documento non conforme», quello cioè necessario a comprovare l’assenza di diritti di proprietà e altri diritti reali nel proprio Paese d’origine.

«In base infatti a quanto previsto dal contestato Regolamento della Regione Lombardia n. 4/2017 – spiegano dalla LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – i cittadini extracomunitari che presentano domanda per un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono fornire anche un documento con cui attestano di non possedere beni immobili nel Paese d’origine. La documentazione prodotta in questo caso è stata ritenuta “non conforme” dagli uffici dell’ALER, perché relativa solo al territorio del Comune di origine dell’uomo e non a tutto il territorio nazionale».

A farsi dunque carico della vicenda è stato il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA, cui la persona si è rivolta per far valere i propri diritti e i legali del Centro hanno fornito la propria assistenza nella presentazione di un ricorso. «Avevo grosse perplessità sulla legittimità di quel Regolamento Regionale – dichiara Sergio Battipaglia, legale del Centro Antidiscriminazione della LEDHA -, anche alla luce del fatto che proprio nei mesi scorsi il Tribunale di Milano aveva rilevato il contenuto discriminatorio dei Bandi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune di Sesto San Giovanni (Milano), nei quali per i soli cittadini stranieri si faceva richiesta della certificazione del Paese d’origine per certificare l’assenza di proprietà. Appare evidente che il Regolamento Regionale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione».

Ma c’è un ulteriore elemento evidenziato da Battipaglia. «Questo Regolamento – sottolinea infatti – ha anche un effetto discriminatorio “indiretto” ai danni del figlio con disabilità. A un cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea, infatti, non viene chiesto di produrre questo documento aggiuntivo. Quindi, nel caso in cui nel nucleo familiare sia presenta una persona con disabilità, viene riconosciuto un punteggio utile ai fini della graduatoria. In altre parole: nel caso in questione la disabilità del figlio è stata “eliminata” a causa della mancata presentazione del documento».

La conclusione della vicenda è pienamente positiva: all’inizio di questo mese di ottobre, infatti, l’ALER ha ufficialmente formalizzato di avere accolto il ricorso, cosicché la persona coinvolta non solo ha potuto rientrare in graduatoria, ma ha anche ottenuto l’assegnazione di un alloggio per la propria famiglia. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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